Decreto federale concernente i progetti di costruzione e l'acquisto di fondi e immobili nel settore dei PF (Programma edilizio 2003 del settore dei PF) del 3 dicembre 2002
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 20022, decreta:
Art. 1
Credito d'impegno
Al Consiglio federale è stanziato, sotto forma di credito collettivo, un credito d'impegno pari a 78 220 000 franchi per i progetti elencati in allegato.
Art. 2
Trasferimenti all'interno del credito d'impegno
Il Consiglio dei PF, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, può effettuare trasferimenti di lieve entità nei limiti del credito d'impegno.
Art. 3
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 18 settembre 2002
Consiglio nazionale, 3 dicembre 2002
Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
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RS 101 FF 2002 4795 2002-0921
Progetti di costruzione e acquisto di fondi e immobili nel settore dei PF. DF
Allegato
Elenco dei crediti d'opera Credito d'impegno non sottoposto al freno alle spese a. Progetti superiori ai 10 milioni di franchi Totale
b. Progetti inferiori ai 10 milioni di franchi Progetti secondo l'elenco delle opere di cui al punto 2 del programma edilizio 2003 del settore dei PF Totale
78 220 000
Totale complessivo del credito d'impegno
78 220 000
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