Decreto federale concernente i progetti di costruzione e l'acquisto di fondi e immobili nel settore dei PF (Programma edilizio 2003 del settore dei PF) del 3 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 giugno 20022, decreta:

Art. 1

Credito d'impegno

Al Consiglio federale è stanziato, sotto forma di credito collettivo, un credito d'impegno pari a 78 220 000 franchi per i progetti elencati in allegato.

Art. 2

Trasferimenti all'interno del credito d'impegno

Il Consiglio dei PF, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, può effettuare trasferimenti di lieve entità nei limiti del credito d'impegno.

Art. 3

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 18 settembre 2002

Consiglio nazionale, 3 dicembre 2002

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

1 2

88

RS 101 FF 2002 4795 2002-0921

Progetti di costruzione e acquisto di fondi e immobili nel settore dei PF. DF

Allegato

Elenco dei crediti d'opera Credito d'impegno non sottoposto al freno alle spese a. Progetti superiori ai 10 milioni di franchi Totale

­

b. Progetti inferiori ai 10 milioni di franchi Progetti secondo l'elenco delle opere di cui al punto 2 del programma edilizio 2003 del settore dei PF Totale

78 220 000

Totale complessivo del credito d'impegno

78 220 000

89