Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Disegno

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 130 capoverso 1 della Costituzione federale1, visto il rapporto del 18 febbraio 20032 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, visto il parere del Consiglio federale del ... 20033, decreta: I La legge federale del 2 settembre 19994 concernente l'imposta sul valore aggiunto è modificata come segue: Art. 18 numero 11bis (nuovo) Sono esclusi dall'imposta: 11bis. le prestazioni di istituzioni e persone che partecipano allo stesso progetto di ricerca e sviluppo nel quadro di una comunità se questa riceve contributi ai sensi dell'articolo 33 capoverso 6 lettera c; l'eccezione vale solo per le prestazioni reciproche che le istituzioni e le persone si forniscono per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo di questo tipo; Art. 33 cpv. 6 lettera c 6

Non fanno parte della controprestazione: c.

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i contributi volti a sostenere la ricerca e lo sviluppo scientifici, versati segnatamente alle univeristà e a istituzioni di ricerca analoghe, purché il beneficiario non effettui la ricerca e lo sviluppo su mandato e per i bisogni di chi versa i contributi. Anche i contributi che una comunità scientifica riceve e trasferisce ad istituzioni e persone che partecipano al medesimo progetto di ricerca e sviluppo sono considerati contributi che non rientrano nelle controprestazioni. Menzionare nei comunicati relativi alla ricerca e allo sviluppo in questione il nome di chi versa i contributi non costituisce una controprestazione;

RS 101 FF 2003 2756 FF 2003 ...

RS 641.20

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2003-0749

Legge sull'IVA

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale decide l'entrata in vigore.

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