Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (STE n. 108) concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati STE n. 179 Strasburgo, 8 novembre 2001

Preambolo Le Parti al presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, aperta alla firma a Strasburgo, il 28 gennaio 1981 (in seguito detta «la Convenzione»), convinte che le autorità di controllo, esercitando le loro funzioni in assoluta indipendenza, sono un elemento della protezione effettiva delle persone in relazione al trattamento dei dati a carattere personale; considerando l'importanza della circolazione dell'informazione fra i popoli; considerando che, con l'intensificarsi degli scambi internazionali di dati a carattere personale, è necessario assicurare la protezione effettiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e, segnatamente del diritto al rispetto della vita privata, in relazione con tali scambi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Autorità di controllo

1. Ogni Parte prevede che una o più autorità siano incaricate di vegliare al rispetto dei provvedimenti che danno effetto, nel suo diritto interno, ai principi enunciati nei capitoli II e III della Convenzione e nel presente Protocollo.

2. a.

A tal fine, dette autorità dispongono segnatamente di poteri d'indagine e d'intervento così come di quello di stare in giudizio o di portare alla conoscenza della competente autorità giudiziaria le violazioni alle disposizioni del diritto interno che danno effetto ai principi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Protocollo.

b.

Ogni autorità di controllo può essere adita da chiunque con una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà fondamentali in relazione al trattamento di dati a carattere personale attinente alla propria competenza.

3. Le autorità di controllo esercitano le loro funzioni in assoluta indipendenza.

4. Le decisioni delle autorità di controllo che danno adito a controversie possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

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Protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale. Protocollo aggiuntivo

5. Conformemente alle disposizioni del capitolo IV e senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 13 della Convenzione, le autorità di controllo cooperano fra loro nella misura necessaria all'adempimento del loro mandato, segnatamente scambiandosi ogni informazione utile.

Art. 2

Flusso internazionale di dati a carattere personale verso un destinatario non soggetto alla giurisdizione di una Parte alla Convenzione

1. Ogni Parte prevede che il trasferimento di dati a carattere personale verso un destinatario soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di un'organizzazione che non è Parte alla Convenzione possa essere effettuato unicamente se tale Stato od organizzazione assicura un livello di protezione adeguato per il trasferimento in questione.

2. In deroga al paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente Protocollo, ogni Parte può autorizzare un trasferimento di dati a carattere personale, se: a.

il diritto interno lo prevede: ­ per interessi specifici della persona interessata, o ­ quando prevalgono interessi legittimi, in particolare interessi pubblici rilevanti, o

b.

la persona responsabile del trasferimento fornisce garanzie che possono segnatamente risultare da clausole contrattuali e tali garanzie sono valutate sufficienti dalle competenti autorità, conformemente al diritto interno.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Le Parti considerano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

2. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione.

Dopo aver aderito alla Convenzione alle condizioni fissate da quest'ultima, la Comunità europea può firmare il presente Protocollo. Un Firmatario del presente Protocollo non può ratificarlo, accettarlo o approvarlo, se precedentemente o simultaneamente non ha ratificato, accettato o approvato la Convenzione oppure non vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo vanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. a.

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data in cui cinque dei suoi Firmatari hanno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 3 paragrafo 2.

b.

Per ogni Firmatario del presente Protocollo che esprime ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a

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Protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale. Protocollo aggiuntivo

contare dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

4. a.

Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.

b.

L'adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data del deposito dello strumento di adesione.

5. a.

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

b.

La denuncia ha effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

6. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo: a.

ogni firma;

b.

il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c.

ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente al suo articolo 3;

d.

ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001 in francese e in inglese, i due testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà destinato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

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