Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 14 febbraio 2003

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato al decreto del Consiglio federale del 24 ottobre 20021, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9 Art. 1

Salari effettivi

Art. 3

Salari minimi

II I datori di lavoro che dal 1° gennaio 2003 hanno concesso un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 del appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

14 febbraio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2002 6361 a 6163 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

2003-0258

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