Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2002) del 2 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20022, decreta:

Art. 1 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 29 maggio 2002 (Programma d'armamento 2002).

2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di 674 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

2

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3239.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 16 settembre 2002

Consiglio nazionale, 2 dicembre 2002

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

1 2

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RS 101 FF 2002 4721 2002-1059

Programma d'armamento 2002

Appendice

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Crediti d'impegno fr.

­ ­ ­ ­

120 000 000 370 000 000 87 000 000 97 000 000

Difesa aerea Condotta, trasmissioni, esplorazione e guerra elettronica Mobilità Istruzione

Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2002 674 000 000

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