Comunicazione della Commissione della concorrenza (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; RS 251)

La Segreteria della Commissione della concorrenza ha deciso, d'intesa con un membro della presidenza, di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 della legge sui cartelli (LCart), concernente un presunto accordo cartellistico illecito nell'ambito delle assicurazioni complementari nel Cantone di Argovia. L'inchiesta è diretta contro le assicurazioni-malattia e i fornitori di prestazioni menzionati di seguito.

Il 1° ottobre 1998 nel Cantone di Argovia è entrata in vigore una convenzione per la fatturazione di pazienti nel reparto semiprivato in ospedali pubblici, conclusa fra il Dipartimento della sanità del Cantone di Argovia, gli ospedali che fanno capo all'Associazione degli istituti ospedalieri argoviesi (VAKA) (nella misura in cui hanno dichiarato per scritto alla VAKA la loro adesione a questa convenzione) e diverse assicurazioni-malattia (CSS Assicurazioni, Helsana Assicurazioni SA, Concordia, Unimedes, Visana Berna, nonché diversi assicuratori affiliati all'associazione argoviese delle casse-malattia [Aargauischen KrankenkassenVerband, ora: santésuisse Aargau-Solothurn]). La convenzione si applica agli assicurati che dispongono di un'assicurazione complementare ospedaliera per il reparto semiprivato e che si fanno curare nel reparto semiprivato di un ospedale pubblico.

Essa contiene, da un lato, prezzi forfettari per differenti casi e, dall'altro, tariffe di base per le prestazioni senza prezzi forfettari nonché tariffe per le prestazioni ospedaliere e le prestazioni mediche.

Informazioni contenute nella decisione della Commissione della concorrenza del 1° ottobre 2001 (nella causa inerente all'inchiesta, secondo l'art. 27 LCart, nei confronti del settore delle assicurazioni complementari nel Cantone di Argovia a causa di accordi illeciti conformemente all'art. 5 LCart; cfr. Diritto e politica della concorrenza [DPC] 2001/4, p. 645 segg.) e in un'indagine della Segreteria presso le parti contraenti hanno evidenziato indizi secondo cui questa convenzione costituirebbe un accordo illecito ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LCart. Giusta tale articolo, sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica, nonché quelli che provocano la soppressione
di una concorrenza efficace.

La convenzione menzionata è l'oggetto dell'inchiesta, il cui scopo è di stabilire se essa costituisce effettivamente un accordo illecito ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LCart.

Terze persone che desiderassero partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla Segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a­c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti: a.

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le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedite nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;

2002-2750

b.

le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;

c.

le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori.

Gli annunci devono pervenire alla Segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, telefono 031 322 20 40, fax 031 322 20 53.

14 gennaio 2003

Segreteria della Commissione della concorrenza

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