Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) del 5 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Le allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) del 12 novembre 2002, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Cantone del Vallese.

2

3

1 2

Ne sono escluse: a.

le imprese nel Cantone di Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione;

b.

le imprese nel Cantone di Ginevra operanti nella lavorazione del marmo;

c.

le imprese del Cantone di Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali;

d.

le professioni della lavorazione della pietra nel Cantone di Vaud;

e.

le aziende che eseguono pavimentazioni industriali e betoncini nel Cantone di Zurigo e nel circondario di Baden (AG).

Sono parimenti escluse: a.

le aziende che forniscono personale a prestito;

b.

i datori di lavoro con sede all'estero e fuori del campo d'applicazione territoriale conformemente ai capoversi 1 e 2.

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

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2003-1113

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell'Allegato sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei seguenti settori: a.

edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la pavimentazione stradale);

b.

aziende per lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali;

c.

estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;

d.

aziende per la costruzione e l'isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

e.

aziende per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;

f.

aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;

g.

aziende che eseguono lavori in asfalto e messa in opera di betoncini;

h.

aziende la cui attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.

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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per: a.

capi muratori e capi fabbrica;

b.

capi squadra;

c.

professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;

d.

lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);

e.

specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri, isolatori e aiutanti;

f.

altri lavoratori, a condizione che eseguano attività ausiliarie in un'impresa che rientra nel campo d'applicazione.

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate.

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

Art. 3 1 Il presente contratto non si applica alle imprese affiliate alla Caisse de retraite professionnelle de l'Industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), fintantoché detta cassa pensioni prevede prestazioni equivalenti a quelle contemplate nel CCL PEAN (a condizioni uguali o meno rigorose).

2

Le imprese con casse pensioni proprie che prevedono già il pensionamento anticipato ­ e offrono ai lavoratori prestazioni equivalenti o migliori ­ sono assoggettate al CCL PEAN, ma possono continuare a gestire autonomamente i propri istituti di previdenza. Il pagamento dei contributi e delle prestazioni avviene tuttavia tramite la Fondazione per il pensionamento anticipato.

Art. 4

Per quanto riguarda la riscossione e l'impiego dei contributi alle spese d'esecuzione (art. 23 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del Seco un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 5 Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2003 ed è valido sino al 30 giugno 2008.

5 giugno 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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