Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica Modifica del 4 febbraio 2003
Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero dell'installazione elettrica, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 agosto 2000 e dell'11 gennaio 20021, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9 (salari minimi) II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2003 e ha effetto sino al 30 giugno 2005.
4 febbraio 2003
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 2
FF 2000 4123 4124, 2002 373 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.
2003-0212
1301