Decisione d'accertamento concernente l'apparecchio automatico da gioco SUISSE JASS La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 23 ottobre 2003: 1.

La CFCG ha accertato che l'apparecchio automatico da gioco SUISSE JASS dev'essere qualificato come apparecchio automatico per giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

La decisione 711-014/01 della Commissione federale delle case da gioco del 3 luglio 2003 vale anche per l'apparecchio SUISSE JASS, fatte salve le modifiche contenute nella presente decisione.

3.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco SUISSE JASS sono autorizzati fatte salve le disposizioni cantonali e le seguenti condizioni: 1. il valore dei singoli crediti deve essere definito e la posta per ogni giocata non deve essere superiore a 5 franchi. I valori definiti devono essere notificati alla CFCG; 2. ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione della Commissione federale delle case da gioco prima della relativa messa in funzione.

4.

La presente decisione non è determinante per le questioni relative all'ammissibilità secondo altre disposizioni legali, in particolare di diritto dei brevetti e modelli industriali, di diritto dei marchi e in materia di concorrenza.

5.

Notifica e pubblicazione: A. Escor Automaten AG, Industriestrasse 34, 3186 Düdingen (AR/LSI) B. Cantoni, con documentazione fotografica C. Foglio federale

Contro la presente decisione può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni dalla sua pubblicazione presso la Commissione di ricorso competente in materia di case da gioco, Casella postale 5972, 3001 Berna.

23 ottobre 2003

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

2003-2338

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