Termine di referendum: 22 gennaio 2004
Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull'alcool) Modifica del 3 ottobre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20031, decreta: I La legge del 21 giugno 19322 sull'alcool č modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 32bis della Costituzione federale3; ...
Art.23bis cpv. 2bis 2bis
L'imposta č aumentata del 300 per cento per le bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.
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FF 2003 1950 RS 680 Questa disposizione corrisponde agli articoli 105 e 131 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
2002-2450
5941
Legge federale sull'alcool
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003
Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Data di pubblicazione: 14 ottobre 20034 Termine di referendum: 22 gennaio 2004
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FF 2003 5941
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