Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 5 marzo 2003

Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 28 dicembre 2000 e del 18 febbraio 20021, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale del lavoro per l'artigianato del metallo sono modificate come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 1 L'obbligatorietà generale fa stato per tutta la Svizzera eccettuati il Cantone di Basilea Campagna e i settori delle serramenta e metalcostruzioni nei Cantoni Vallese, Vaud e Ginevra.

2 Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono direttamente applicabili a tutti i datori di lavoro e i lavoratori delle aziende dei seguenti settori che occupano fino a 70 lavoratori subordinati al contratto collettivo di lavoro esteso:

1

a.

settore delle metalcostruzioni; questo comprende la lavorazione della lamiera e del metallo allo scopo di fabbricare e montare i seguenti prodotti: porte, cancelli, dispositivi antincendio, finestre, facciate, sistemi di protezione contro il sole e le intemperie, avvolgibili, tapparelle, mobili di metallo, arredi per negozi, cisterne, contenitori, apparecchi, impalcature, ascensori, elementi metallici prefabbricati, sistemi tecnici di sicurezza, recinzioni, prodotti di saldatura, prodotti di metalcostruzione per il genio civile;

b.

settore della tecnica agricola; questo comprende costruzione e riparazione di macchine agricole, comunali e da cortile, costruzione e riparazione di attrezzature per l'allevamento di animali, nonché la raccolta e la lavorazione del latte, attrezzature da stalla;

c.

settore della forgiatura; questo comprende fabbri, maniscalchi, fabbri da carri e fabbri ferrai d'arte;

d.

settore delle serramenta;

e.

settore delle costruzioni in acciaio.

FF 2001 92, 2002 1518

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2003-0418

Contratto colletivo nazionale di lavoro per l'artigianato di metallo. DCF

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Sono eccettuate le aziende nei rami del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione e dei lattonieri ed installatori, come pure le aziende dell'industria metalmeccanica ed elettrica affiliate all'Associazione padronale svizzera dell'industria metalmeccanica (ASM).

Sono altresì eccettuati: a.

gli apprendisti ai sensi della legge federale sulla formazione professionale;

b.

i quadri superiori;

c.

il personale commerciale;

d.

il personale tecnico aziendale;

e.

i familiari dei datori di lavoro.

4

Le disposizioni elencate qui di seguito si applicano anche ai datori di lavoro con sede all'estero e al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1, e ai loro lavoratori, purché adempiano le condizioni previste nel capoverso 2 e 3 ed eseguano lavori che rientrano nel campo di applicazione del capoverso 1: articolo 10.2 lettera e, f, g, i e l; articolo 10.3; articolo 11.5 lettera a, d, i e k; articolo 11.6; articolo 13.1 e 3; articolo 14.1 e 3; articolo 15.1 e 3; articolo 23.7; articolo 26; articoli 27.5, 6 e 7; articoli 30.1 e 3: articoli 32.1, 2 e 5; articolo 33; articolo 36.1; articolo 40.2; articolo 43; articolo 44; articoli 45.1, 2, 3 e 4; articolo 46.1, 2, 3, 4 e 5; appendice 10. Se la durata di questi lavori supera un mese all'anno, l'articolo 41 è applicabile. Se la durata di questi lavori in un periodo di conteggio pari a un anno supera i due mesi, bisogna concludere un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia secondo le disposizioni degli articoli 51 e 52 oppure adottare un disciplinamento scritto per il pagamento del salario in caso di malattia che sia conforme almeno alle esigenze dell'articolo 324a CO.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCL) per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 28 dicembre 2000 e del 18 febbraio 20021, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10

1 2

Salari minimi

FF 2001 92, 2002 1518 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.

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Contratto colletivo nazionale di lavoro per l'artigianato di metallo. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2003 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

5 marzo 2003

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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