Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 11 agosto 2004

Iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo», presentata il 10 gennaio 2003; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo», presentata il 10 gennaio 2003, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Thomas Bär, Alpenblick 9, 6330 Cham 2. Kurt-Peter Breitenmoser-Sutter, Enggenhütten-Landpfifers Heimat, 9054 Haslen

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2003-0220

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Iniziativa popolare federale

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Markus Erb, Restelbergstrasse 61, 8044 Zurigo Roger Etter, Via San Gottardo 32, 6900 Lugano Johannes Fischer, Dorfplatz 10, 6370 Stans André Franzé, 30, route du Sanetsch, 1950 Sion Giorgio Ghiringhelli, Ubrio 62, 6616 Losone Nelly Gisler, Allmendstrasse 18, 6454 Flüelen Hans-Ulrich Graf, Bahnhofstrasse 46, 8180 Bülach Johanna Haidvogl-Werder, Tecknauerstrasse 54, 4460 Gelterkinden Henri Houlmann, 28, Point du Jour, 2300 La Chaux-de-Fonds Benno G. Huber, alte Buchserstrasse 8, 8108 Dällikon Hermann Jenni, 140, route d'Aire, 1219 Le Lignon Pierre-Alain Karlen, Chemin du Crébolaz, 1845 Noville Hansruedi Künzli, Mitteldorfstrasse 82, 9642 Ebnat-Kappel Peter Mattmann, Jegerlehnerweg 11, 6010 Kriens Paul Neuweiler, Panoramastrasse 34, 5043 Holziken Marie-France Oberson, Villaranon, 1678 Siviriez Hans Oehen, Gschwaderstrasse 27, 8610 Uster Hedwig Rötterer-Schwarz, Bahnhofstrasse 4, 8213 Neunkirch Ruedi Schaffer, Mettlenstrasse 11, 4657 Dulliken Christian Schmid, Neumatt 4, 3283 Niederried b. Kallnach John Schopfer, Amselweg 5, 1793 Jeuss Fritz Stalder, Allmendingenstrasse 63A, 3608 Thun Marcus-Beat jun. Stoercklé, Gellertstrasse 72, 4052 Basilea Alfred von Euw, Lithen 717, 9428 Lachen Christian von Siebenthal, Frauenfelderstrasse 38, 8252 Schlatt b. Diessenhofen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Verein Bürger für Bürger, Casella postale 266, 8044 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale dell'11 febbraio 2003.

28 gennaio 2003

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art 34 cpv. 3 e 4 (nuovi) 3

A dibattiti parlamentari ultimati, la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto sono protette in particolare con le seguenti misure:

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a.

il Consiglio federale, i quadri superiori dell'amministrazione federale e gli uffici federali si astengono da qualsiasi attività informativa e di propaganda.

In particolare si astengono da attività mediatiche come pure dalla partecipazione a manifestazioni informative e manifestazioni riguardanti la votazione.

Ne fa eccezione un unico breve comunicato rivolto alla popolazione dal capo del dipartimento interessato;

b.

la Confederazione si astiene dal finanziare, attuare e sostenere campagne d'informazione e di propaganda in vista di votazioni, come pure da qualsiasi produzione, pubblicazione o finanziamento di materiale informativo e propagandistico. Ne fa eccezione un opuscolo informativo per i cittadini aventi diritto di voto con le spiegazioni del Consiglio federale. L'opuscolo deve tener conto in maniera equilibrata degli argomenti favorevoli e contrari;

c.

la data della votazione va pubblicata almeno con sei mesi di anticipo;

d.

agli aventi diritto di voto vanno messi gratuitamente a disposizione il testo sottoposto alla votazione come pure quello in vigore.

La legge prevede entro due anni sanzioni in caso di violazione dei diritti politici.

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