Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2002) del 2 dicembre 2002
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 3 luglio 20022, decreta:
Art. 13 1
È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio aggiuntivo del 3 luglio 2002.
2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 37 milioni di franchi.
3 A titolo di compensazione, il credito d'impegno previsto per l'acquisto dei carri armati granatieri 2000 nel programma d'armamento 2000 è ridotto di 37 milioni di franchi.
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3239.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 16 settembre 2002
Consiglio nazionale, 2 dicembre 2002
Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
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RS 101 FF 2002 4971 Il presente decreto completa il decreto federale del 2 dicembre 2002 sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2002) (FF 2003 90).
2002-1435