Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento (Messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2002) del 2 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 3 luglio 20022, decreta:

Art. 13 1

È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio aggiuntivo del 3 luglio 2002.

2 Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 37 milioni di franchi.

3 A titolo di compensazione, il credito d'impegno previsto per l'acquisto dei carri armati granatieri 2000 nel programma d'armamento 2000 è ridotto di 37 milioni di franchi.

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

2

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3239.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 16 settembre 2002

Consiglio nazionale, 2 dicembre 2002

Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

1 2 3

92

RS 101 FF 2002 4971 Il presente decreto completa il decreto federale del 2 dicembre 2002 sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2002) (FF 2003 90).

2002-1435