Legge federale sulla protezione degli animali

Disegno

(LPAn) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1 e 2 nonché 120 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20022, decreta:

Capitolo 1: In generale Art. 1

Scopo

Considerata la responsabilità dell'essere umano verso gli animali quali creature, la presente legge si prefigge di tutelarne la dignità e il benessere.

Art. 2

Campo d'applicazione

1

La legge si applica ai vertebrati. Il Consiglio federale determina a quali invertebrati essa è applicabile e in quale misura.

2

Sono fatte salve le disposizioni pertinenti della legge federale del 20 giugno 19863 sulla caccia, della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio, della legge federale del 21 giugno 19915 sulla pesca, della legge federale del 19 aprile 19786 sulla formazione professionale, come pure della legge federale del 1° luglio 19667 sulle epizoozie.

Art. 3

Definizioni

Nella presente legge sono definiti: a.

1 2 3 4 5 6 7

dignità: il valore intrinseco dell'animale, che va rispettato da chi se ne occupa. L'esercizio sull'animale di una coazione che non può essere giustificata da interessi preponderanti costituisce una lesione della sua dignità. Vi è coazione se all'animale sono inflitti in particolare dolori, sofferenze o lesioni, se viene posto in stato d'ansia o mortificato, se s'interviene in modo sproporRS 101 FF 2003 580 RS 922.0 RS 451 RS 923.0 RS 412.10 RS 916.40

2002-2103

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zionato sul suo fenotipo o si pregiudicano le sue capacità, oppure se viene eccessivamente strumentalizzato; b.

benessere: il benessere degli animali è segnatamente garantito se: 1. le condizioni di detenzione e l'alimentazione non ne compromettono le loro funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento; 2. ne è assicurato il comportamento proprio alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica; 3. l'animale é clinicamente sano; 4. si evita di infliggere all'animale dolori, lesioni e ansia;

c.

esperimenti su animali: qualsiasi procedimento che utilizza animali vivi al fine di: 1. verificare un'ipotesi scientifica; 2. accertare l'effetto di un determinato intervento sull'animale; 3. sperimentare una sostanza; 4. prelevare o analizzare cellule, organi o liquidi organici, salvo nell'ambito della produzione agricola, dell'attività diagnostica o curativa sull'animale o per verificare lo stato di salute di popolazioni di animali; 5. ottenere o riprodurre organismi estranei alla specie; 6. fornire un supporto all'insegnamento, alla formazione e al perfezionamento professionale.

Art. 4 1

Principi

Chi si occupa di animali deve: a.

tener conto adeguatamente dei loro bisogni e

b.

nella misura in cui l'impiego degli animali lo consenta, provvedere al loro benessere.

2 È vietato infliggere ingiustificatamente a un animale dolori, sofferenze o lesioni, porlo in stato d'ansia o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali in modo grave o affaticarli eccessivamente.

3

Il Consiglio federale può vietare altre pratiche su animali che ne ledono la dignità.

Art. 5

Formazione e informazione

1

La Confederazione promuove la formazione delle persone che si occupano degli animali.

2

Essa provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali.

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Capitolo 2: Trattamento degli animali Sezione 1: Detenzione di animali Art. 6

Requisiti generali

1

Chi detiene un animale o lo accudisce, deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, all'occorrenza, offrirgli un ricovero.

2

Dopo aver consultato le cerchie interessate, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla detenzione di animali, sotto forma di requisiti minimi, tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle esperienze pratiche e dell'evoluzione delle tecniche.

Esso vieta i metodi di detenzione manifestamente contrari ai principi della protezione degli animali.

3 Può stabilire condizioni in materia di formazione dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali.

Art. 7

Obbligo di annuncio e di autorizzazione

1

Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione e la detenzione di determinate specie di animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

2 L'immissione in commercio di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito necessita di un'autorizzazione della Confederazione.

L'autorizzazione è rilasciata soltanto se i sistemi e gli impianti soddisfano le esigenze per una corretta detenzione di animali. Il Consiglio federale disciplina la procedura di autorizzazione e stabilisce a quali animali da reddito la stessa è applicabile.

Esso può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione per determinati metodi di detenzione.

3

La detenzione professionale e privata di animali selvatici che richiedono cure o condizioni di detenzione speciali necessita di un'autorizzazione.

Art. 8

Guardiani di animali

Il Consiglio federale determina in quali settori al di fuori dell'agricoltura è necessario impiegare guardiani di animali.

Sezione 2: Allevamento di animali e modificazioni genetiche Art. 9

Allevamento e produzione di animali

1

L'applicazione di metodi naturali o artificiali di allevamento o di riproduzione non deve causare agli animali genitori né ai loro discendenti dolori, sofferenze, lesioni o disturbi comportamentali dovuti o connessi all'obiettivo zootecnico; sono fatte salve le disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali.

2

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali e determina i criteri per valutare la liceità degli obiettivi di allevamento e dei 619

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metodi di riproduzione; a tal proposito, tiene conto della dignità dell'animale. Esso può vietare l'allevamento, la produzione e la detenzione di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.

Art. 10

Obbligo di autorizzazione per animali geneticamente modificati

1

La produzione, l'allevamento, la detenzione, la commercializzazione e l'impiego di animali geneticamente modificati necessitano di un'autorizzazione cantonale. La procedura d'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni concernenti gli esperimenti sugli animali (art. 16) e dalla legge del ...8 sull'ingegneria genetica.

2 Il Consiglio federale stabilisce, dopo aver consultato le cerchie interessate, la Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano, la Commissione federale per la sicurezza biologica e la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, criteri per la ponderazione degli interessi in materia di produzione, allevamento, detenzione, commercializzazione e impiego di animali geneticamente modificati.

3 Può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione o agevolazioni nella procedura di autorizzazione, segnatamente quando è accertato che la produzione o l'allevamento non provoca negli animali dolori, sofferenze, lesioni o disturbi comportamentali e quando è altrimenti tenuta in debita considerazione la dignità dell'animale.

Sezione 3: Commercio di animali Art. 11

Autorizzazione

Il commercio professionale di animali e l'impiego di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

Art. 12

Commercio internazionale

Il Consiglio federale può, per motivi inerenti alla protezione degli animali e delle specie, vincolare a condizioni, limitare o vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali. È fatta salva l'importazione di carne koscher e di carne halal, al fine di assicurare un approvvigionamento sufficiente di tale carne alle comunità ebraica e musulmana. Unicamente i membri di queste comunità nonché le persone giuridiche e le società di persone ad esse appartenenti hanno diritto ad importare e acquistare la carne koscher e la carne halal.

8

620

RS ...; RU ...

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Sezione 4: Trasporti di animali Art. 13 Il Consiglio federale emana prescrizioni per proteggere gli animali quando vengono trasportati. Esso può emanare disposizioni in materia di formazione del personale a cui sono affidati siffatti trasporti.

Sezione 5: Interventi su animali Art. 14 Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali. Il Consiglio federale stabilisce le deroghe per interventi che possono essere effettuati senza anestesia da persone esperte e per interventi di lieve entità. Esso determina quali persone sono considerate esperte.

Sezione 6: Esperimenti su animali Art. 15

Limitazione al minimo indispensabile

Gli esperimenti che provocano all'animale dolori, sofferenze o lesioni, lo pongono in stato d'ansia oppure che possono compromettere in misura notevole il suo stato generale o ledere in altro modo la sua dignità, devono essere ridotti al minimo indispensabile.

Art. 16

Obbligo di autorizzazione

1

Chi intende svolgere esperimenti su animali necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

2

Le pratiche di cui all'articolo 10 capoverso 1 sono equiparate sul piano procedurale a esperimenti su animali.

3

L'autorità cantonale competente sottopone alla Commissione cantonale per gli esperimenti su animali le domande di autorizzazione a effettuare esperimenti su animali ai sensi dell'articolo 15.

4

Le autorizzazioni devono essere limitate nel tempo. Possono essere vincolate a condizioni e oneri.

5

Gli istituti e i laboratori che svolgono esperimenti su animali e i centri di custodia di animali da laboratorio devono tenere un controllo dell'effettivo di animali.

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Art. 17

Requisiti

1

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti su animali, come pure in materia di formazione del personale e di riconoscimento di centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio.

2 Il Consiglio federale determina i criteri per valutare quali esperimenti sono indispensabili ai sensi dell'articolo 15.

3

Il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con gli esperimenti.

Art. 18

Svolgimento degli esperimenti

1

È lecito infliggere dolori, sofferenze o lesioni all'animale o porlo in stato d'ansia soltanto se lo scopo dell'esperimento non può essere conseguito altrimenti.

2

Esperimenti su animali più evoluti si possono eseguire soltanto se lo scopo perseguito non può essere raggiunto con animali meno evoluti.

3 Il Consiglio federale definisce le altre esigenze in materia di svolgimento degli esperimenti.

Sezione 7: Macellazione di animali Art. 19 1 È possibile macellare mammiferi soltanto se questi ultimi sono stati storditi prima del dissanguamento.

2

Il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo dello stordimento anche la macellazione di altri animali.

3

Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.

4

Il Consiglio federale può stabilire requisiti in merito alla formazione del personale dei macelli.

Capitolo 3: Ricerca Art. 20 1 La Confederazione effettua e sostiene la ricerca scientifica rilevante ai fini della protezione degli animali.

2 In collaborazione con le università e l'industria, promuove in particolare lo sviluppo, il riconoscimento e l'impiego di metodi che sostituiscono gli esperimenti su animali, impiegano un numero minore di animali da laboratorio o comportano minore pregiudizio per gli stessi.

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Capitolo 4: Provvedimenti amministrativi e rimedi giuridici Sezione 1: Provvedimenti amministrativi Art. 21

Divieto di tenere animali

1

L'autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione di animali, il commercio o l'impiego professionale di animali a chi:

2

a.

è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni emanate dalle autorità competenti;

b.

per altri motivi è incapace di tenere animali.

Il divieto di tenere animali pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera.

3

L'autorità federale competente tiene un registro dei divieti di tenere animali pronunciati. Il registro può essere consultato dalle autorità cantonali cui compete la pronuncia di siffatti divieti, se sussiste il sospetto che persone trasferitesi da poco violino le prescrizioni della presente legge in materia di detenzione di animali.

Art. 22

Intervento dell'autorità

1

L'autorità competente interviene senza indugio se è accertato che animali sono gravemente trascurati o tenuti in condizioni del tutto inadeguate. Essa può sequestrare cautelativamente gli animali e collocarli in un luogo adeguato a spese del detentore; all'occorrenza, può anche venderli o farli abbattere. A tal fine, essa può avvalersi degli organi di polizia.

2

Il ricavo della realizzazione, dedotte le spese di procedura, spetta al detentore degli animali.

Sezione 2: Rimedi giuridici Art. 23

Rimedi giuridici

1

Le decisioni dell'autorità federale competente sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso DFE.

2

Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni generali della procedura federale.

Art. 24

Ricorso delle autorità

1

Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti su animali possono essere impugnate dall'autorità federale competente con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.

2

Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all'autorità federale competente.

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Capitolo 5: Disposizioni penali Art. 25 1

Maltrattamento di animali

Chiunque, intenzionalmente: a.

maltratta un animale, lo trascura in modo grave, lo sottopone senza necessità a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua dignità;

b.

uccide animali con crudeltà o in modo perverso;

c.

organizza combattimenti fra o con animali, nei quali gli stessi vengono maltrattati o uccisi;

d.

durante lo svolgimento di esperimenti infligge dolori, sofferenze o lesioni a un animale, o lo pone in stato d'ansia, senza che ciò sia indispensabile per conseguire lo scopo previsto,

è punito con la detenzione o la multa.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 26

Infrazioni nel commercio internazionale

1

Chiunque, violando intenzionalmente la Convenzione del 3 marzo 19739 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, esporta, fa transitare o prende possesso di animali o prodotti animali menzionati negli allegati I­III, è punito con la detenzione o la multa. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi.

2 Chiunque, intenzionalmente, infrange le prescrizioni sul commercio internazionale (art. 12) è punito con l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 27 1

Altre infrazioni

Chiunque, intenzionalmente: a.

trasgredisce le prescrizioni sulla detenzione di animali;

b.

viola le prescrizioni sull'allevamento o la produzione di animali;

c.

viola le prescrizioni sulla produzione, l'allevamento, la detenzione, il commercio o l'impiego di animali geneticamente modificati;

d.

viola le prescrizioni sul trasporto di animali;

e.

viola le prescrizioni concernenti gli interventi o gli esperimenti su animali vivi;

f.

viola le prescrizioni sulla macellazione di animali;

9

624

RS 0.453

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g.

intraprende con gli animali altre pratiche vietate dalla legge o dall'ordinanza,

è punito con l'arresto o la multa, sempre che non sia applicabile l'articolo 25.

2

Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è l'arresto o la multa fino a 20 000 franchi.

3

Chiunque, per omissione o in altro modo, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle prescrizioni emanate in virtù della stessa o a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

Art. 28

Prescrizione

L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in tre anni, la pena per una contravvenzione in due anni.

Art. 29

Persone giuridiche e società commerciali

L'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo è applicabile.

Art. 30

Azione penale

1

L'azione penale e il giudizio dei reati incombono ai Cantoni. L'autorità federale competente può promuovere un'azione d'ufficio ai sensi dell'articolo 258 della legge federale del 15 giugno 193411 sulla procedura penale.

2 L'autorità federale competente persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 26. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 1° ottobre 192512 sulle dogane, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane che emana pure il decreto penale.

3 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2, e un'infrazione perseguibile dall'autorità federale secondo la legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane, la legge federale del 9 ottobre 199213 sulle derrate alimentari, la legge federale del 1° luglio 196614 sulle epizoozie, la legge federale del 20 giungo 198615 sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 199116 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata in misura adeguata.

10 11 12 13 14 15 16

RS 313.0 RS 312.0 RS 631.0 RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

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Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Disposizioni esecutive Art. 31

Esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni

1

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione. Può autorizzare l'autorità federale competente a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

2 L'esecuzione spetta ai Cantoni, se la presente legge non prevede altrimenti. I Cantoni possono prevedere un'esecuzione a livello regionale.

3 Il Consiglio federale determina in qual misura le aziende che detengono animali devono essere controllate e secondo quali modalità dev'essere sorvegliato lo svolgimento di esperimenti su animali.

4 Il Consiglio federale stabilisce le norme in materia di formazione e perfezionamento professionali delle autorità preposte all'esecuzione.

5 L'esecuzione al confine doganale, la procedura d'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di prodotti animali sono di competenza della Confederazione.

Art. 32

Servizi specializzati cantonali

Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l'esecuzione della presente legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa.

Art. 33

Commissione cantonale per gli esperimenti su animali

1

Ogni Cantone istituisce una commissione di specialisti per gli esperimenti su animali, indipendente dall'autorità che rilascia l'autorizzazione e in cui sono rappresentate adeguatamente le organizzazioni per la protezione degli animali. Più Cantoni possono istituire una commissione comune.

2

La commissione esamina le domande e formula una proposta all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione. Essa partecipa al controllo dei centri di custodia di animali da laboratorio e dello svolgimento degli esperimenti. I Cantoni possono affidarle ulteriori compiti.

Art. 34

Commissione federale per gli esperimenti su animali

1

Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti su animali, composta di specialisti, che offre consulenza all'autorità federale competente ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.

2 La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali collabora con la Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano.

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Art. 35

Statistica degli esperimenti su animali

L'autorità federale competente pubblica annualmente una statistica su tutti gli esperimenti su animali eseguiti in Svizzera. Informa il pubblico in merito alle questioni concernenti gli esperimenti su animali e alle modificazioni genetiche sugli animali.

Art. 36

Convenzioni sugli obiettivi

Il Consiglio federale può stipulare con i Cantoni convenzioni sugli obiettivi per determinati settori dell'esecuzione della presente legge.

Art. 37

Partecipazione di organizzazioni e ditte

1

La Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di organizzazioni e ditte per l'esecuzione della legge oppure istituire organismi idonei a tal fine.

2

La Confederazione e i Cantoni sorvegliano la partecipazione di tali organizzazioni e ditte. L'autorità competente definisce in un mandato di prestazioni i compiti e i poteri loro attribuiti. Le ditte e le organizzazioni interessate devono rendere conto a tale autorità della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare della Confederazione e dei Cantoni.

3

Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare le organizzazioni e le ditte incaricate a fatturare emolumenti per la loro attività.

Art. 38

Diritto di accesso

Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge hanno accesso ai locali, alle attrezzature, ai veicoli, agli oggetti e agli animali; in tale funzione hanno qualità di organi della polizia giudiziaria.

Art. 39

Alta vigilanza della Confederazione

L'alta vigilanza della Confederazione sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni è esercitata dal Dipartimento federale dell'economia e dall'autorità federale designata da quest'ultimo.

Art. 40

Emolumenti

1

Salvo disposizione contraria della presente legge, la sua esecuzione è esente da emolumenti.

2

3

I Cantoni sono autorizzati a riscuotere emolumenti per: a.

le autorizzazioni e le decisioni;

b.

i controlli che hanno dato luogo a contestazioni;

c.

le prestazioni speciali che hanno causato un onere superiore all'ordinaria attività di controllo.

Il Consiglio federale fissa il quadro tariffale degli emolumenti cantonali.

627

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Art. 41

Disposizioni cantonali

1

I Cantoni sono tenuti ad allestire le disposizioni cantonali completive necessarie per l'esecuzione della presente legge.

2 I Cantoni comunicano le prescrizioni esecutive al Dipartimento federale dell'economia.

Sezione 2: Diritto vigente: abrogazione Art. 42 La legge del 9 marzo 197817 sulla protezione degli animali è abrogata.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 43 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

17

628

RU 1981 562, 1991 2345, 1992 288, 1995 1469