Traduzione1 Appendice 2

Accordo che istituisce in organizzazione intergovernativa l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI)

Le Parti al presente Accordo prendendo atto dell'importanza crescente del commercio internazionale quale motore della crescita e dello sviluppo come pure del potenziale che offre per contribuire a lottare contro la povertà, prendendo altresì atto dell'importanza del consolidamento delle capacità e della cooperazione tecnica legate al commercio per accrescere la partecipazione dei Paesi in sviluppo al sistema commerciale multilaterale, ribadendo il loro impegno a favore di un sistema commerciale multilaterale equo e al quale partecipi l'insieme degli Stati dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), riconoscendo che occorre rafforzare la capacità dei Paesi in sviluppo e dei Paesi ad economia in transizione che dispongono di risorse limitate, incluse le piccole economie vulnerabili, con priorità ai Paesi meno avanzati e ai Paesi senza rappresentanza a Ginevra, di partecipare efficacemente ai lavori dell'OMC e al sistema commerciale internazionale, e condividendo l'aspirazione di vedere adeguatamente rappresentati a Ginevra tutti i Membri e gli Osservatori dell'OMC, riconoscendo inoltre le difficoltà che tali Paesi con risorse limitate incontrano nel partecipare effettivamente alle attività dell'OMC, in particolare se non hanno una rappresentanza a Ginevra, rispondendo alle necessità e ai desideri urgenti di questi Paesi con risorse limitate di beneficiare di un'assistenza in materia di cooperazione tecnica e di rafforzamento delle capacità legate al commercio per permettere loro di partecipare in modo effettivo al programma di lavoro e al ciclo di negoziati dell'OMC, e tenuto conto dell'accento posto su queste necessità nella Dichiarazione ministeriale di Doha approvata dai ministri in occasione della Quarta sessione della Conferenza ministeriale dell'OMC e ribadite nel paragrafo 38 del Consenso di Monterrey approvato dai capi di Stato e di Governo partecipanti alla Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo, riconoscendo l'efficacia dell'assistenza fornita sin dal 1998 ai Paesi con risorse limitate da parte dell'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (ACICI), finanziata dal Governo svizzero, il ruolo eccezionale che svolge l'ACICI offrendo un'assistenza personalizzata ai Paesi, la crescente domanda di tale assistenza e gli sforzi compiuti per rispondere a tale domanda,

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Dal testo originale francese.

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desiderosi di fornire all'ACICI una base di finanziamento allargata, una più ampia struttura decisionale favorevole alla partecipazione di tutti e darle un fondamento giuridico adeguato fondandosi su un partenariato tra i Paesi con risorse limitate e i Paesi donatori, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Istituzione dell'ACICI

Il presente Accordo istituisce in organizzazione intergovernativa l'Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale (di seguito «ACICI»).

Art. 2

Obiettivi dell'ACICI

L'ACICI si prefigge di aiutare i Paesi in sviluppo con risorse limitate, le economie in transizione, tra cui le piccole economie vulnerabili, con priorità ai Paesi meno avanzati e ai Paesi senza rappresentanza permanente a Ginevra (di seguito «Membri partecipanti»), a partecipare efficacemente ai lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e al sistema commerciale internazionale: (a) aiutando i Membri partecipanti a capire meglio le questioni di politica commerciale e il sistema commerciale internazionale; (b) aiutando i Membri partecipanti, nel perseguimento dei loro obiettivi di politica commerciale, a prepararsi ai negoziati e ad altre attività dell'OMC; e (c) diffondendo informazioni e analisi per i Membri partecipanti sui negoziati, sulle attività in materia di politica commerciale multilaterale e la cooperazione tecnica e sul rafforzamento delle capacità legate al commercio nell'ambito dell'OMC, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 4.

Art. 3

Funzioni

1. L'ACICI ha la funzione di: (a) osservare l'evoluzione del sistema commerciale multilaterale, dei negoziati e degli altri lavori dell'OMC in modo da fornire ai Membri partecipanti informazioni e consigli al riguardo; (b) raccogliere, analizzare e diffondere ai Membri, in inglese, francese e spagnolo, informazioni sotto forma di sintesi concernenti i negoziati e gli altri lavori dell'OMC che interessano i Membri partecipanti; (c) fornire ai Membri partecipanti, su domanda, assistenza e consulenza ad hoc adeguate alle specificità di ogni Paese; (d) fornire servizi intesi a rispondere ai bisogni particolari dei Membri partecipanti che non hanno una rappresentanza a Ginevra; (e) organizzare riunioni informali, corsi di formazione e seminari per rafforzare le capacità e le competenze in materia di negoziati, anche insieme ad altre agenzie e organizzazioni regionali; 968

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(f) esercitare altre funzioni assegnatele dal Consiglio dei rappresentanti.

2. I servizi che l'ACICI fornisce ai Membri partecipanti sono a disposizione anche dei Paesi in sviluppo con risorse limitate, dei Paesi non Membri la cui economia è in transizione, comprese le piccole economie vulnerabili, con priorità ai Paesi meno avanzati e ai Paesi senza rappresentanza permanente a Ginevra, alle condizioni e secondo modalità stabilite dal Consiglio dei rappresentanti.

Art. 4

Relazioni con altre organizzazioni

1. L'ACICI adotta disposizioni adeguate per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilità attinenti a quelle dell'ACICI, in particolare l'Organizzazione mondiale del Commercio, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, il Centro del commercio internazionale e il Centro di consulenza sulla legislazione dell'OMC al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di evitare doppioni.

2. L'ACICI adotta altresì disposizioni adeguate in materia di consultazione e di cooperazione con organizzazioni non governative e istituti universitari operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall'ACICI.

Art. 5

Membri

1. L'ACICI è composto di Membri partecipanti e di Membri finanziatori.

2. Possono diventare Membri partecipanti dell'ACICI tutti i Paesi in sviluppo con risorse limitate e i Paesi ad economia in transizione, comprese le piccole economie vulnerabili, i Paesi meno avanzati e i Paesi senza rappresentanza permanente a Ginevra.

3. Possono diventare Membri finanziatori dell'ACICI altri Paesi e territori doganali che auspicano promuovere una maggiore partecipazione dei Membri partecipanti al sistema commerciale multilaterale finanziando progetti di cooperazione e di rafforzamento delle capacità in ambito commerciale e contribuendo alle attività dell'ACICI. La forma dei contributi dei Membri finanziatori è definita nell'articolo 11.

Art. 6

Struttura dell'ACICI

L'ACICI è gestita da un Consiglio dei rappresentanti, da un Comitato esecutivo e da un Segretariato con a capo un Direttore esecutivo.

Art. 7

Consiglio dei rappresentanti

1. Il Consiglio dei rappresentanti è composto dai rappresentanti dei Membri finanziatori e dei Membri partecipanti. Il Consiglio dei rappresentanti elegge il suo presidente e gli altri Membri dell'ufficio. Il Consiglio dei rappresentanti si riunisce, nella misura opportuna, almeno una volta all'anno, per:

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(a) valutare regolarmente il lavoro svolto dall'ACICI e, nella misura opportuna, determinare l'impostazione del lavoro futuro sulla base di un rapporto del direttore esecutivo; (b) eleggere il Comitato esecutivo; (c) adottare i regolamenti; (d) adottare il bilancio annuale; (e) adottare decisioni concernenti la ricostituzione dei fondi dell'ACICI; (f) approvare il programma di lavoro annuale; (g) approvare il rapporto annuale sulle attività dell'ACICI; (h) nominare un revisore dei conti esterno; (i)

esercitare ogni altra funzione assegnatagli in virtù di altre disposizioni del presente Accordo e intesa a favorire il conseguimento degli obiettivi dell'ACICI.

2. Il Consiglio dei rappresentanti adotta un regolamento interno.

Art. 8

Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo dipende dal Consiglio dei rappresentanti. È composto di tre rappresentanti dei Membri finanziatori, di tre rappresentanti dei Membri partecipanti e del direttore esecutivo in carica. I Membri del Comitato esecutivo vi partecipano a titolo personale e i candidati sono proposti in funzione delle loro qualifiche professionali nell'ambito dell'OMC o delle relazioni commerciali internazionali o in materia di sviluppo.

2. Il Comitato esecutivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario, almeno una volta all'anno, per: (a) prendere le decisioni necessarie per garantire il buon funzionamento dell'ACICI conformemente al presente Accordo; (b) esaminare regolarmente la situazione finanziaria dell'ACICI; (c) elaborare il bilancio annuale ordinario e il programma di lavoro annuale dell'ACICI per esame da parte del Consiglio dei rappresentanti; (d) presentare proposte al Consiglio dei rappresentanti concernenti la ricostituzione dei fondi dell'ACICI, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11; (e) approvare gli elementi materiali e finanziari dei progetti speciali, ossia i progetti finanziati mediante fonti non previste nel bilancio preventivo; (f) sorvegliare l'elaborazione del rapporto d'attività annuale dell'ACICI; (g) designare il direttore esecutivo d'intesa con i Membri; (h) sottoporre per esame al Consiglio dei rappresentanti regolamenti su: (i) le procedure del Comitato esecutivo,

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(ii) gli obblighi e le condizioni d'impiego del direttore esecutivo, dei Membri del personale dell'ACICI e dei consulenti assunti dall'ACICI; (iii) il regolamento e le procedure finanziarie.

Art. 9

Direttore esecutivo e Segretariato

Il direttore esecutivo: (a) gestisce le attività correnti dell'ACICI; (b) assume, dirige e licenzia il personale del Segretariato dell'ACICI, conformemente al regolamento del personale adottato dal Consiglio dei rappresentanti; (c) assume e controlla i consulenti; (d) sottopone per esame al Comitato esecutivo e per approvazione al Consiglio dei rappresentanti proposte concernenti il programma di lavoro, il bilancio e il rapporto d'attività annuale dell'ACICI; (e) coadiuva il Comitato esecutivo e il Consiglio dei rappresentanti nell'esercizio delle loro responsabilità; (f) presenta al Comitato esecutivo e al Consiglio dei rappresentanti, previa verifica da parte di un revisore indipendente, un conto delle entrate e delle uscite relative al bilancio per l'esercizio finanziario precedente; (g) rappresenta l'ACICI all'esterno.

Art. 10

Processo decisionale

1. Il Consiglio dei rappresentanti adotta le sue decisioni per consenso. Una proposta sottoposta a esame nel corso di una seduta del Consiglio dei rappresentanti è considerata adottata per consenso se, durante la seduta, nessun membro dell'ACICI vi si oppone formalmente. La presente disposizione s'applica parimenti, mutatis mutandis, alle decisioni del Comitato esecutivo.

2. Se il presidente del Consiglio dei rappresentanti stabilisce che non sia possibile giungere a una decisione per consenso, può decidere di sottoporre la questione al voto del Consiglio dei rappresentanti. In tal caso, detto Consiglio prende la sua decisione a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, fatta salva la deroga prevista nel numero 3 del presente articolo. Ogni Membro dispone di un voto. La maggioranza semplice dei Membri dell'ACICI costituisce il quorum per ogni seduta del Consiglio dei rappresentanti nel corso della quale una questione è sottoposta al voto.

3. Le procedure descritte nell'articolo 15 paragrafi 1 e 2 del presente Accordo si applicano alle decisioni concernenti gli emendamenti al presente Accordo, inclusi gli emendamenti alla tabella dei contributi.

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Art. 11

Struttura finanziaria dell'ACICI

1. Il bilancio annuale ordinario dell'ACICI è finanziato dai contributi versati dai Membri finanziatori e da contributi volontari. Il contributo minimo dei Membri finanziatori che aderiscono in virtù dell'articolo 16, ammonta a 2 000 000 CHF.

L'importo del contributo promesso da ogni Membro per il periodo di contribuzione inizialmente concordato dopo l'istituzione dell'ACICI figura nell'appendice 1 del presente Accordo.

2. Nel corso del quarto anno successivo all'istituzione dell'ACICI e in seguito ogni cinque anni, il Consiglio dei rappresentanti esamina il fabbisogno finanziario dell'ACICI per il successivo periodo quinquennale, tenendo conto dell'articolo 15 paragrafo 4, e fissa di conseguenza gli importi dei contributi dei Membri finanziatori.

3. I progetti speciali che rientrano nell'ambito del mandato dell'ACICI definito negli articoli 2 e 3 del presente Accordo sono finanziati mediante contributi volontari.

4. L'ACICI promuove i contributi volontari in contanti o in natura dei Membri finanziatori, dei Membri partecipanti e di altri governi, nonché delle organizzazioni intergovernative o di finanziatori privati, conformemente alle disposizioni da inserire nel regolamento finanziario.

Art. 12

Diritti e obblighi dei Membri

1. Ogni Membro partecipante ha diritto di beneficiare dei servizi dell'ACICI conformemente alle disposizioni del presente Accordo e ai regolamenti eventualmente adottati dal Consiglio dei rappresentanti.

2. Ogni Membro finanziatore versa senza indugio i contributi concordati conformemente alla tabella dei contributi riportata nell'appendice 1. Il contributo iniziale di ogni Membro finanziatore, pari almeno all'importo dei contributi concordati e dovuti prorata per un periodo di dodici mesi, è versato al più tardi il 90° giorno successivo alla data in cui il Membro è vincolato dall'Accordo. Ogni Membro finanziatore che aderisce al presente Accordo in virtù dell'articolo 17 versa i contributi iniziali conformemente alle disposizioni del suo strumento di adesione. I Membri partecipanti possono prevedere di versare contributi volontari.

3. Nessun elemento nel presente Accordo può essere interpretato come implicante per un Membro un impegno finanziario superiore a quelli derivanti dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13

Statuto giuridico dell'ACICI

1. L'ACICI ha personalità giuridica. Ha in particolare la capacità di concludere contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili, nonché di intentare un procedimento legale.

2. L'ACICI ha sede a Ginevra (Svizzera).

3. L'ACICI conclude con la Confederazione Svizzera un Accordo di sede sullo statuto, i privilegi e le immunità dell'ACICI. L'ACICI, il suo Direttore esecutivo e il

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suo personale beneficiano in Svizzera dei privilegi e delle immunità generalmente accordati alle organizzazioni internazionali.

Art. 14

Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro dell'ACICI sono l'inglese, il francese e lo spagnolo.

Art. 15

Emendamento, recesso e denuncia

1. Ciascun Membro dell'ACICI o del Comitato esecutivo può presentare una proposta di emendamento di una disposizione del presente Accordo. Detta proposta è sottoposta al Consiglio dei rappresentanti e notificata tempestivamente a tutti i Membri. Il Consiglio può decidere di sottoporre la proposta ai Membri per accettazione. L'emendamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto gli strumenti di accettazione di tutti i Membri.

2. Se la situazione finanziaria dell'ACICI lo richiede, un membro o il Comitato esecutivo può presentare una proposta d'emendamento della tabella dei contributi in vigore. L'emendamento entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui il Consiglio dei rappresentanti l'ha adottato per consenso.

3. Ciascun membro può recedere in ogni momento dal presente Accordo mediante notifica scritta al depositario. Quest'ultimo informa il direttore esecutivo e i Membri dell'ACICI in merito a tale notifica. Il recesso ha effetto il 30° giorno successivo alla data in cui il depositario ne ha ricevuto la notifica. Il recesso dal presente Accordo da parte di un Membro finanziatore non esonera tale Membro dal versare i contributi concordati per il periodo quinquennale in corso.

4. Nell'ambito dell'esame del fabbisogno finanziario citato nell'articolo 11 paragrafo 2, il Consiglio dei rappresentanti valuta anche, tenendo conto dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del presente Accordo enunciati nell'articolo 2, se i servizi dell'ACICI continuano a essere necessari. Il Consiglio dei rappresentanti può successivamente decidere di denunciare il presente Accordo. In caso di denuncia, gli attivi dell'ACICI sono distribuiti tra gli attuali e i precedenti Membri finanziatori, proporzionalmente al totale dei contributi di ciascun Membro al bilancio dell'ACICI.

Art. 16

Consenso ad essere vincolato ed entrata in vigore

1. Il presente Accordo è aperto all'accettazione, mediante firma, dal 9 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003 di ogni Membro dell'OMC e di ogni Stato o territorio doganale a sé stante in fase di adesione all'OMC che esprima il suo consenso a essere vincolato, mediante: (a) firma; o (b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il depositario il più tardi il 31 dicembre 2005.

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2. Il presente Accordo entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui le due condizioni qui appresso saranno adempiute: (a) tre Membri partecipanti e tre Membri finanziatori hanno accettato di essere vincolati mediante firma o hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione; (b) il totale dei contributi al bilancio ordinario dell'ACICI che gli Stati o i territori doganali che hanno accettato di essere vincolati dal presente Accordo sono tenuti a versare in virtù dell'articolo 11 paragrafo 1 del presente Accordo e dell'appendice 1 supera il doppio dell'importo del bilancio previsto per il primo anno successivo all'istituzione dell'ACICI.

3. Per ogni firmatario del presente Accordo che deposita lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la data in cui l'Accordo è entrato in vigore conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e prima della data indicata nel paragrafo 1 del presente articolo, l'Accordo entra in vigore il 30° giorno successivo alla data in cui lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione è stato depositato.

4. Le date indicate nel paragrafo 1 possono essere prorogate mediante decisione consensuale del Consiglio dei rappresentanti.

Art. 17

Adesione

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Accordo è aperto all'adesione dei Membri dell'OMC o di tutti gli Stati o territori doganali a sé stanti in fase di adesione all'OMC che non hanno firmato l'Accordo nel periodo indicato nell'articolo 16 paragrafo 1 o che non hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione prima della data indicata nell'articolo 16 paragrafo 1.

2. Qualsiasi altro Stato o territorio doganale a sé stante potrà aderire al presente Accordo alle condizioni e secondo le modalità concordate tra detto Stato e l'ACICI.

3. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario. L'adesione ha effetto il 30° giorno successivo alla data in cui lo strumento di adesione è stato depositato.

Art. 18

Riserve

Non possono essere formulate riserve relative alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 19

Allegati

L'appendice 1 del presente Accordo è parte integrante dell'Accordo.

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Art. 20

Deposito e registrazione

1. Il presente Accordo sarà depositato presso il Governo svizzero.

2. Il presente Accordo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra, il 9 dicembre 2002, in un unico esemplare in lingua inglese, francese e spagnola, i tre testi facenti parimenti fede.

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Appendice I

Tabella dei contributi promessi da ogni Membro finanziatore per il periodo di contribuzione inizialmente concordato dopo l'istituzione dell'ACICI Membro finanziatore

Contributo promesso

Danimarca Finlandia Irlanda Paesi Bassi Regno Unito Svezia Svizzera

12 000 000 1 368 000 1 400 000 2 058 000 1 000 000 13 000 000 4 000 000

Equivalente in franchi svizzeri

corone danesi euro euro euro lire sterline corone svedesi franchi svizzeri

2 370 000 2 011 000 2 058 000 3 018 000 2 335 000 2 072 000 4 000 000 17 864 000

Nota: le equivalenze in franchi svizzeri sono basate sui tassi di cambio medi del 12 settembre 2002 e sono fornite solo a titolo indicativo.

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