99.450 Iniziativa parlamentare Obbligo di formazione professionale per società di servizi in concessione nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi postali e dei trasporti ferroviari (Strahm) Rapporto complementare della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) concernente le nuove proposte della CTT del 12 novembre 2002 del 14 gennaio 2003

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Riepilogo

Nella sua riunione del 13 agosto 2001 la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT) del Consiglio nazionale ha proposto al suo Consiglio di adottare un rapporto concernente un progetto di decreto relativo all'iniziativa parlamentare «Obbligo di formazione professionale per società di servizi in concessione nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi postali e dei trasporti ferroviari». Nel contempo la CTT ha trasmesso tale rapporto per parere al Consiglio federale.

Nel suo parere del 26 giugno 2002 il Consiglio federale ha chiesto di respingere l'iniziativa. A titolo di proposta sussidiaria il Governo ha tuttavia dichiarato che, se il Consiglio nazionale dovesse decidere l'entrata in materia sul progetto, occorrerebbe adottare la medesima formulazione nelle tre leggi. Il Consiglio federale ha inoltre sottolineato che da un punto di vista costituzionale il testo di legge proposto non soddisfaceva le condizioni poste alla legislazione. Secondo il Governo infatti le condizioni per l'emanazione di un obbligo di formazione di questo genere dovrebbero essere disciplinate in una legge formale; questa dovrebbe inoltre precisare chiaramente i rapporti tra l'ordinanza e la concessione, precisare cioè se l'obbligo di fornire una formazione discende direttamente ed esclusivamente dall'ordinanza del Consiglio federale o se è imposto mediante le condizioni di concessione.

Nella sua proposta sussidiaria il Consiglio federale non ha tuttavia presentato alcuna disposizione concreta volta a precisare il progetto.

Di conseguenza la CTT ha chiesto al dipartimento competente di formulare le disposizione concrete basate sulla proposta sussidiaria del Consiglio federale. Nella sua seduta del 12 novembre 2002 la Commissione ha esaminato queste disposizioni e le ha adottate a titolo di «nuove proposte» della CTT. In quell'occasione una minoranza della Commissione ha confermato la sua richiesta di non entrare in materia.

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Commento alle «nuove proposte» della Commissione

2.1

Modifica della legge sulla Posta art. 8a Obbligo di offrire una formazione (nuovo)

Questa disposizione precisa le condizioni alle quali il Consiglio federale può imporre un obbligo di offrire una formazione: si tratta dei casi in cui le misure di formazione prese da un'azienda sono insufficienti rispetto alla media nazionale del relativo settore economico. Questa disposizione indica alle imprese i principi fondamentali che devono soddisfare in materia di formazione professionale; le imprese potranno quindi prendere le misure adeguate sulla base delle prescrizioni legali concrete emanate dal Consiglio federale. Per ragioni legate alla sistematica si propone di creare una nuova sezione.

Il Consiglio federale espliciterebbe in un'ordinanza le condizioni formulate nella legge (ad es. la modalità di calcolo della media nazionale per settore, segnatamente l'elenco delle professioni di cui tenere conto) e definirebbe la portata dell'obbligo di offrire formazioni professionali di base (ad esempio il numero di posti da prevedere in funzione del numero di dipendenti già formati, un'eventuale limitazione dell'obbligo alle professioni specifiche del settore [come gli informatici] o la sua estensione a tutte le professioni [ad es. le formazioni commerciali]); discorso analogo varrebbe per la formazione continua. L'obbligo di offrire formazioni sarebbe quindi deciso nei singoli casi dall'autorità che rilascia la concessione, se l'impresa non dispone già di un'offerta sufficiente. Nella misura in cui l'ordinanza lo permette, la decisione potrebbe tenere conto delle caratteristiche dei singoli casi.

2.2

Modifica della legge sulle telecomunicazioni art. 13a Obbligo di offrire una formazione (nuovo)

Per il commento al testo dell'articolo, si veda il numero 2.1.

Nel settore delle telecomunicazioni per quel che concerne i destinatari della norma si pone un ulteriore problema. In occasione della prossima revisione della legge sulle telecomunicazioni si prevede infatti di sostituire il regime della concessione con l'obbligo di notifica, ad eccezione del servizio di base. Se in futuro si intendesse sottoporre tutte le imprese di telecomunicazione all'obbligo di offrire formazioni, tale obbligo dovrebbe essere compatibile con il principio della parità di trattamento e con altri diritti fondamentali, segnatamente con la libertà di commercio. Si può tuttavia rinunciare a una corrispondente disposizione transitoria nella legge poiché il Consiglio federale non è tenuto a emanare un'ordinanza. Se dovesse farlo, una normativa transitoria conforme al principio della proporzionalità dovrebbe essere prevista nell'ordinanza stessa; si potrebbero allora ad esempio esonerare i nuovi fornitori di prestazioni dall'obbligo di fornire formazioni già nella fase di avvio dell'impresa.

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2.3

Modifica della legge sul trasporto viaggiatori art. 4b Obbligo di offrire una formazione (nuovo)

Per il commento al testo dell'articolo, si veda il numero 2.1.

Contrariamente alla proposta iniziale della Commissione, si rinuncia nella disposizione a menzionare l'impresa mandataria. È sufficiente menzionare l'impresa concessionaria, innanzitutto poiché la possibilità di trasferire singoli diritti e obblighi a terzi è prevista soltanto a livello di ordinanza, in secondo luogo poiché il titolare della concessione continua anche in questi casi a rispondere dell'esecuzione dei suoi obblighi (art. 15 cpv. 2 OCTV). Se si constata che un'impresa incaricata dal titolare della concessione non soddisfa gli obblighi in materia di formazione, la relativa decisione è trasmessa al titolare della concessione che dovrà provvedere alla sua esecuzione nel rapporto interno con il mandatario.

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