02.082 Messaggio concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e le Filippine del 13 novembre 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e le Filippine, firmata il 17 settembre 2001.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 novembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-1834

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Compendio La Convenzione concerne, sia da parte svizzera che da parte filippina, le assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Il coordinamento previsto in questi rami delle assicurazioni sociali corrisponde a quello adottato nelle altre convenzioni concluse dalla Svizzera.

I principi essenziali e i disciplinamenti più importanti della Convenzione sono i seguenti: parità di trattamento tra i cittadini dei due Stati; esportazione delle rendite; disposizioni sull'assoggettamento delle persone che esercitano un'attività lucrativa; disposizione sulle rendite filippine, segnatamente sul computo dei periodi assicurativi svizzeri qualora quelli compiuti nelle Filippine non siano sufficienti per avere diritto a una rendita filippina; disposizioni sulle prestazioni dell'AVS/AI svizzera, in particolare l'acquisizione del diritto a provvedimenti di integrazione e rendite dell'AI, l'indennità unica al posto di una rendita esigua e il rimborso dei contributi.

Il messaggio descrive in una prima parte la cronistoria della Convenzione, illustra quindi il sistema di sicurezza sociale delle Filippine e commenta infine, in maniera dettagliata, le disposizioni della Convenzione.

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

La Repubblica delle Filippine è il primo Stato asiatico con il quale la Svizzera ha intavolato negoziati nel settore della sicurezza sociale che sono sfociati nella firma di un accordo. Da un certo tempo le Filippine si stavano occupando della sicurezza sociale dei loro numerosi cittadini venuti a lavorare in Svizzera e si erano mostrate interessate a concludere una convenzione di sicurezza sociale con il nostro Paese. In considerazione della forte emigrazione di lavoratori filippini e della loro importanza per l'economia nazionale, le Filippine hanno recentemente concluso o stanno negoziando accordi analoghi con diversi Stati europei (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia).

In un'ottica più generale, la presente Convenzione si iscrive nell'attuale sviluppo delle relazioni tra la Svizzera e le Filippine. Recentemente sono infatti stati firmati accordi in materia di assistenza giudiziaria, riaccettazione e scambio di stagisti.

1.2

Portata della Convenzione

Nel mese di giugno del 2002, il registro degli assicurati AVS/AI contava più di 10 000 cittadini delle Filippine; all'incirca 3600 vivono attualmente in Svizzera (stato 30 aprile 2002). I cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con il nostro Paese sono soggetti a talune restrizioni per quanto concerne i loro diritti nei confronti dell'AVS/AI svizzera; essi hanno in particolare diritto a una rendita soltanto se risiedono in Svizzera.

D'altro canto, vivono nelle Filippine quasi 1900 cittadini svizzeri, di cui 808 hanno soltanto la nazionalità svizzera (stato 30 giugno 2002). Una convenzione agevolerebbe loro l'accesso alle prestazioni filippine.

1.3

Risultati della procedura preliminare

Nel mese di dicembre del 1999 hanno avuto luogo a Berna i primi colloqui tra esperti svizzeri e filippini, nel cui ambito sono stati presentati i due sistemi di sicurezza sociale e si è studiato un primo progetto di convenzione. Le due delegazioni si sono quindi incontrate nel dicembre del 2000 e hanno approvato un testo definitivo.

La Convenzione è stata firmata il 17 settembre 2001.

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2

Parte speciale

2.1

La sicurezza sociale filippina

2.1.1

In generale

La legge sulla sicurezza sociale delle Filippine (Social Security Act) è entrata in vigore nel 1957. Si tratta di un sistema di assicurazione sociale che inizialmente copriva i lavoratori salariati del settore privato e che, tramite emendamenti successivi, è stato progressivamente esteso ad altre categorie di persone. Questo regime prevede prestazioni in caso d'invalidità, vecchiaia, decesso, malattia e maternità. Un emendamento importante, entrato in vigore nel 1997, ha considerevolmente migliorato le prestazioni, ampliando la copertura assicurativa obbligatoria e le possibilità d'assicurazione facoltativa e inasprendo le misure penali in caso di infrazioni alla legge.

I dipendenti del settore pubblico sono assoggettati a un altro regime.

2.1.2

Assicurazione pensioni

2.1.2.1

Persone coperte e finanziamento

L'assicurazione è obbligatoria per tutti i lavoratori salariati, a titolo permanente o temporaneo, che hanno meno di 60 anni. Anche il personale domestico il cui salario è di almeno 1000 pesos filippini (PHP; 1 PHP equivale all'incirca a 0,030 CHF) è soggetto all'assicurazione obbligatoria, come pure i marinai di nazionalità filippina, anche se membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera estera. I genitori, i coniugi e i figli d'età inferiore ai 21 anni di una persona titolare di una impresa propria devono essere assicurati. Il personale di nazionalità filippina al servizio di governi stranieri o di organizzazioni internazionali può essere sottoposto all'assicurazione obbligatoria se vi è un accordo in tal senso tra il datore di lavoro e l'amministrazione della sicurezza sociale filippina. Infine, sono assicurati obbligatoriamente anche i minori d'età inferiore ai 15 anni che dispongono di un permesso di lavoro.

Qualsiasi persona che ricorre, contro rimunerazione, ai servizi di un'altra persona è tenuta a iscriversi quale datore di lavoro presso l'amministrazione della sicurezza sociale.

I lavoratori indipendenti d'età inferiore ai 60 anni il cui reddito è di almeno 1000 PHP, compresi i lavoratori attivi nel cosiddetto settore informale, per esempio i venditori ambulanti, devono iscriversi presso l'amministrazione della sicurezza sociale.

Le persone che cessano d'essere soggette all'assicurazione obbligatoria possono proseguire la loro assicurazione su base facoltativa. Un'assicurazione facoltativa è inoltre offerta ai cittadini filippini che lavorano all'estero per un datore di lavoro straniero. I coniugi di una persona assicurata che non esercitano un'attività lucrativa possono parimenti affiliarsi facoltativamente.

I contributi, calcolati sul salario mensile, ammontano all'8,4 per cento. Per i salariati, il datore di lavoro si assume il 5,07 per cento. Il salario minimo soggetto all'obbligo di contribuzione è di 1000 PHP, quello massimo di 15 000 PHP.

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2.1.2.2

Prestazioni d'invalidità

In caso d'invalidità totale o parziale, le persone assicurate hanno diritto a prestazioni qualora abbiano versato almeno un contributo prima che si verificasse l'evento assicurato.

Le persone che hanno al loro attivo 36 mesi di contribuzione hanno diritto a una rendita mensile, fondata sugli anni di contribuzione. La rendita massima è di 1000 PHP per le persone che hanno versato contributi per meno di 10 anni; di 1200 PHP per le persone che hanno versato contributi per un periodo tra i 10 e i 20 anni; di 2400 PHP per quelle che fanno valere più di 20 anni di contribuzione. Le rendite d'invalidità parziale sono versate per un periodo limitato in funzione del grado d'invalidità. A complemento della rendita è inoltre versato un assegno di 500 PHP, destinato a compensare le spese supplementari cui deve far fronte una persona invalida.

I beneficiari di una rendita per invalidità totale hanno diritto a una rendita equivalente al 10 per cento della rendita d'invalidità, ma non inferiore a 250 PHP, per ogni figlio d'età inferiore ai 21 anni a loro carico. Oltre il quinto figlio non si ha diritto ad ulteriori rendite completive.

Le persone che hanno al loro attivo meno di 36 mesi di contribuzione hanno diritto a un'indennità forfetaria. In caso d'invalidità totale, l'indennità equivale alla rendita mensile moltiplicata per il numero di mesi di contribuzione, ma almeno per 12. In caso d'invalidità parziale, l'indennità è ridotta in funzione del grado d'invalidità.

2.1.2.3

Prestazioni di vecchiaia

Una persona può ricevere una rendita a partire dall'età di 60 anni se cessa qualsiasi attività lucrativa e ha al suo attivo almeno 120 mesi di contribuzione. Tutti gli assicurati ricevono una rendita all'età di 65 anni se hanno versato contributi per almeno 120 mesi, anche se continuano a esercitare un'attività lucrativa. Le persone che non adempiono il periodo minimo di contribuzione ricevono un'indennità forfettaria, equivalente all'ammontare dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro, più gli interessi.

L'ammontare della rendita corrisponde al più alto dei due importi seguenti: ­

300 PHP più il 20 per cento del salario mensile medio accreditato, più il 2 per cento del medesimo salario per ogni anno che eccede i 10 anni di contribuzione;

­

il 40 per cento del salario mensile medio accreditato.

La rendita è al minimo di 1200 PHP se l'assicurato ha al suo attivo 120 mesi di contribuzione, di 2400 PHP se fa valere 20 anni di contribuzione.

A ogni beneficiario di rendita è accordata una tredicesima, versata nel mese di dicembre.

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I beneficiari di rendita hanno diritto a una rendita equivalente al 10 per cento della rendita di vecchiaia, ma non inferiore a 250 PHP, per ogni figlio d'età inferiore ai 21 anni a loro carico. Oltre il quinto figlio non si ha diritto ad ulteriori rendite completive.

2.1.2.4

Prestazioni in caso di decesso

Le rendite per i superstiti sono versate ai coniugi e ai figli a carico degli assicurati che hanno versato contributi per almeno 36 mesi. Se non vi sono né coniuge né figli, le prestazioni vanno ai genitori. Se l'assicurato deceduto non aveva compiuto i mesi di contribuzione richiesti, i suoi superstiti hanno diritto a un'indennità forfetaria equivalente alla rendita mensile moltiplicata per il numero di mesi di contribuzione, ma al minimo per 12.

I superstiti di una persona che ha al suo attivo 36 mesi di contribuzione hanno diritto a una rendita mensile basata sui contributi versati. La rendita minima è di 1000 PHP per un periodo di contribuzione inferiore ai 10 anni, di 1200 PHP per un periodo tra i 10 e i 20 anni, di 2400 PHP per un periodo di contribuzione di oltre 20 anni. A ogni beneficiario è accordata una tredicesima.

I superstiti di un titolare di una rendita d'invalidità o di vecchiaia continuano a percepire la rendita, come pure le rendite completive per figli.

2.2

Contenuto della Convenzione

La Convenzione concerne, sia da parte svizzera che da parte filippina, le assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Il coordinamento previsto in questi rami delle assicurazioni sociali corrisponde a quello adottato nelle altre convenzioni concluse dalla Svizzera. Le disposizioni sono analoghe a quelle degli ultimi accordi negoziati con alcuni Stati extraeuropei.

2.2.1

Disposizioni generali

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione (art. 2) comprende, da parte svizzera, l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Da parte filippina, esso include le disposizioni della legge sulla sicurezza sociale concernenti il pensionamento, l'invalidità e le prestazioni in caso di decesso.

L'articolo 3 definisce il campo d'applicazione personale: la Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, come pure ai rifugiati e apolidi a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti. Talune disposizioni sono parimenti applicabili ai cittadini di Paesi terzi. Si tratta delle regole d'assoggettamento di cui agli articoli 6­9, 10 capoversi 2­4, 12 e 13.

Conformemente ai principi generalmente applicati a livello internazionale, la Convenzione accorda in larga misura ai cittadini dei due Stati contraenti la parità di trattamento per quanto concerne i rami assicurativi interessati (art. 4 cpv. 1). A causa 66

delle peculiarità della sua legislazione nazionale, la Svizzera ha tuttavia formulato talune riserve concernenti l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di determinate istituzioni (art. 4 cpv. 2).

La parità di trattamento concerne anche il pagamento delle prestazioni ai beneficiari residenti all'estero. L'articolo 5 garantisce infatti il versamento delle prestazioni indipendentemente dal luogo di residenza, salvo disposizioni contrarie contenute nella Convenzione. La Svizzera ha però formulato riserve in merito a determinate prestazioni: le rendite d'invalidità per gli assicurati con un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento, le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI saranno versate soltanto in Svizzera.

2.2.2

Legislazione applicabile

Uno dei punti essenziali disciplinati dalle convenzioni è quello della legislazione applicabile ai cittadini di uno Stato contraente che esercitano un'attività lucrativa sul territorio dell'altro. Nella presente Convenzione, come in tutte le altre, è applicato il principio dell'assoggettamento nel luogo in cui viene esercitata l'attività lucrativa (art. 6).

Gli articoli 7­12 contengono regole particolari in deroga al principio dell'assoggettamento nel luogo di lavoro. I lavoratori indipendenti che risiedono sul territorio di uno Stato contraente e esercitano la loro attività lucrativa sul territorio dell'altro sono assoggettati unicamente alla legislazione del Paese in cui risiedono (art. 7). I salariati inviati temporaneamente sul territorio dell'altro Stato per esercitarvi un'attività professionale rimangono assoggettati alle disposizioni legali del primo Stato. La stessa cosa vale per le persone impiegate da un servizio pubblico di uno degli Stati che sono inviate sul territorio dell'altro Stato (art. 8). I salariati di un'impresa di trasporti con sede in uno Stato contraente che svolgono la loro attività in entrambi gli Stati sono soggette alle disposizioni legali del Paese in cui l'impresa ha la propria sede (art. 9 cpv. 1). I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono dal canto loro assicurati conformemente alla legislazione del loro Paese di residenza se risiedono in uno dei due Stati (art. 9 cpv. 4). Non si tratta della regola usualmente prevista nelle nostre convenzioni (cioè l'assoggettamento alla legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera). Questa soluzione è tuttavia stata adottata in quanto sia la legislazione svizzera che quella filippina permettono di assicurare queste persone sulla base della residenza e perché risulta più appropriata alla situazione professionale dei marinai. Questi ultimi cambiano nave relativamente spesso e svolgono anche impieghi temporanei sulla terra ferma, il che implica un cambiamento del datore di lavoro. Un altro problema è costituito dai tempi di sosta che si producono spesso tra una traversata e l'altra: con la regola dell'affiliazione nello Stato di cui la nave batte bandiera, la carriera assicurativa dei marinai può subire numerose interruzioni che comportano una riduzione delle prestazioni al
verificarsi dell'evento assicurato.

Per il personale delle missioni diplomatiche e dei posti consolari, la Convenzione adotta i principi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e ne disciplina l'applicazione. Secondo l'articolo 10, i cittadini di uno Stato contraente inviati come membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del 67

loro Stato sul territorio dell'altro sono soggetti alla legislazione del primo Stato. Il personale privo di statuto diplomatico o consolare alle dipendenze di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati contraenti o al servizio personale di un membro della medesima è in linea di principio affiliato nello Stato che lo impiega, indipendentemente dalla sua nazionalità; non gli è tuttavia preclusa la possibilità di assicurarsi nello Stato accreditante. L'articolo 11 disciplina lo statuto giuridico dei cittadini degli Stati contraenti che sono al servizio di ambasciate o consolati di Stati terzi, come pure dei membri delle loro famiglie. Si tratta generalmente del personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio. In Svizzera, le persone interessate da questo articolo dispongono di una tessera di legittimazione, rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri in applicazione delle Convenzioni di Vienna, che conferisce loro privilegi diplomatici o fiscali. Ora, in virtù della legislazione svizzera sull'AVS/AI, le persone che beneficiano di privilegi diplomatici o fiscali sono esonerate dall'obbligo assicurativo. Nel caso in cui né il loro Paese d'origine né il Paese accreditante dessero loro la possibilità di assicurarsi, queste persone presenterebbero lacune contributive che l'articolo in questione permette di evitare garantendo che in simili casi gli impiegati interessati sono assicurati obbligatoriamente nello Stato d'impiego. Lo Stato terzo non è invece costretto ad assumere gli obblighi del datore di lavoro in materia di contributi.

Le regole sulla legislazione applicabile sono completate dall'articolo 12, la cosiddetta clausola d'eccezione, che offre alle autorità competenti dei due Stati contraenti la possibilità di prevedere, di comune accordo e nell'interesse dell'assicurato, soluzioni particolari in casi speciali.

Infine, l'articolo 13 disciplina la situazione del coniuge e dei figli di un cittadino di uno degli Stati contraenti inviato sul territorio dell'altro Stato. I membri della famiglia che accompagnano il lavoratore rimangono assicurati con lui presso le assicurazioni del Paese d'origine per la durata dell'attività temporanea all'estero, purché non esercitino alcuna attività lucrativa.

2.2.3

Disposizioni speciali

Secondo la legislazione filippina, il diritto alle prestazioni in caso di vecchiaia, decesso e invalidità è subordinato a un periodo minimo di contribuzione all'assicurazione filippina. Per facilitare l'adempimento di tale condizione, se necessario, saranno computati i periodi di contribuzione compiuti nell'AVS/AI svizzera, a condizione che l'interessato benefici di almeno un anno d'assicurazione nel sistema filippino. Se i periodi assicurativi compiuti nei due Stati contraenti sono insufficienti, saranno computati anche quelli compiuti in uno Stato con cui le Filippine hanno concluso una convenzione di sicurezza sociale. L'ammontare della prestazione è tuttavia calcolato sulla base dei periodi assicurativi compiuti nelle Filippine.

Il sistema di calcolo è descritto nell'articolo 17.

In virtù della parità di trattamento, i cittadini filippini hanno essenzialmente gli stessi diritti dei cittadini svizzeri alle prestazioni dell'AVS/AI. Gli articoli 18­22 precisano tale principio in relazione a determinate prestazioni e ne definiscono l'applicazione.

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Durante il loro soggiorno in Svizzera, i cittadini filippini soggetti all'obbligo di contribuzione nell'AVS/AI svizzera (ossia quelli che lavorano in Svizzera o vi sono domiciliati) possono chiedere provvedimenti d'integrazione alle stesse condizioni valide per i cittadini svizzeri (art. 18). I cittadini filippini assicurati presso l'AVS/AI ma che non soggiacciono all'obbligo di versare contributi (ossia le persone d'età compresa tra i 18 e i 20 anni che non esercitano un'attività lucrativa ed i minorenni) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione soltanto dopo aver risieduto un anno in Svizzera. I minorenni invalidi beneficiano tuttavia di determinate agevolazioni.

La disposizione della legge federale del 19 giugno 19591 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) secondo cui, per acquisire il diritto alle rendite, all'insorgere dell'invalidità una persona doveva essere assicurata nell'AI svizzera, è stata soppressa il 1° gennaio 2001. Per avere diritto alle rendite, è ora sufficiente aver versato contributi per un anno al momento in cui insorge l'invalidità. Non è quindi più necessario, contrariamente alle nostre convenzioni precedenti, che nella Convenzione figuri una disposizione che permetta esplicitamente di mantenere il legame d'assicurazione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'invalidità ai sensi della legge svizzera non coincide con l'interruzione del lavoro, ma è generalmente ritenuta realizzata un anno più tardi. L'articolo 19 ha lo scopo di permettere a un cittadino filippino che sia stato costretto a cessare la sua attività lucrativa in Svizzera in seguito a malattia o infortunio e che desideri lasciare la Svizzera, di continuare ad essere assicurato presso l'AVS/AI svizzera durante un anno a decorrere dall'interruzione del lavoro. Considerato che, durante l'anno in cui continua ad essere assicurata, resta soggetta all'obbligo di versare contributi, la persona interessata viene così a beneficiare della possibilità di raggiungere, se del caso, l'anno minimo di contribuzione richiesto per avere diritto a una rendita ordinaria d'invalidità. L'invalidità deve tuttavia essere riconosciuta e constatata in Svizzera; da un lato, questa condizione implica che la persona in questione può essere chiamata a ritornare nel nostro Paese, dall'altro, garantisce che gli esami e gli accertamenti
necessari saranno eseguiti secondo le nostre disposizioni assicurative.

Il versamento all'estero di una rendita ordinaria di vecchiaia che non eccede il 20 per cento della rendita completa è sostituito da un'indennità unica pari al valore attuariale della rendita dovuta al verificarsi dell'evento assicurato secondo la legislazione svizzera (art. 20). Se l'ammontare della rendita svizzera è superiore al 20 per cento ma non supera il 30 per cento della corrispondente rendita ordinaria completa, il cittadino filippino può scegliere tra il versamento della rendita e il pagamento di un'indennità unica.

I cittadini filippini hanno diritto alle rendite straordinarie dell'AVS/AI alle stesse condizioni valide per i cittadini di tutti gli altri Stati con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale: devono aver risieduto almeno dieci anni in Svizzera per avere diritto a una rendita di vecchiaia e cinque per avere diritto a una rendita d'invalidità o per superstiti o a una rendita di vecchiaia che le sostituisca (art. 21). Dalla decima revisione della legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) esistono unicamente le rendite straordinarie senza limite di reddito (art. 42 LAVS), che sono accordate soltanto in rari casi. Per gli stranieri, tuttavia, l'adempimento delle condizioni per 1 2

RS 831.20 RS 831.10

69

l'ottenimento di una rendita straordinaria previste da una convenzione di sicurezza sociale dà diritto alle prestazioni complementari all'AVS/AI (cfr. art. 2bis della legge federale del 19 marzo 19653 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità modificato dalla 10a revisione della LAVS). La disposizione di cui sopra è prevista dalla presente Convenzione per la stessa ragione.

La 10a revisione dell'AVS garantisce ai cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso convenzioni di sicurezza sociale un più ampio rimborso dei contributi; dopo avere lasciato definitivamente la Svizzera, i cittadini di questi Stati possono ottenere il rimborso dei propri contributi e di quelli versati dal loro datore di lavoro, anche se non vi è reciprocità da parte del loro Stato d'origine. Ad eccezione di quella siglata con il Cile, le convenzioni sinora concluse dalla Svizzera escludono, a partire dalla loro entrata in vigore, qualsiasi possibilità di rimborso di contributi. Tuttavia, analizzando la situazione dei singoli interessati nell'ambito delle nostre relazioni con i Paesi più lontani quali le Filippine, è stato constatato che in certi casi il rimborso dei contributi corrisponde meglio ai bisogni degli interessati.

Vista la situazione economica del loro Paese d'origine, i cittadini filippini che desiderano lasciare la Svizzera per ritornare nel loro Paese, nella maggior parte dei casi molto prima dell'età di pensionamento, possono avere bisogno di un piccolo capitale. I negoziatori filippini hanno auspicato che i loro compatrioti possano beneficiare di questa possibilità. Per l'organismo svizzero incaricato di versare le prestazioni alle persone residenti all'estero, ciò rappresenta una semplificazione del lavoro amministrativo. Ecco perché l'articolo 22 prevede la possibilità, a titolo di diritto d'opzione, di ottenere il rimborso dei contributi. I cittadini filippini che lasciano la Svizzera potranno quindi scegliere tra il versamento di una rendita e il rimborso dei contributi pagati all'AVS.

2.2.4

Disposizioni relative all'applicazione e all'entrata in vigore della Convenzione

Gli articoli 23­30 costituiscono la parte IV della Convenzione, intitolata «Disposizioni amministrative e disposizioni diverse». Per la maggior parte si tratta di disposizioni che si ritrovano in tutte le altre convenzioni. Esse prevedono segnatamente la conclusione di un accordo amministrativo (art. 23), l'obbligo per le autorità degli Stati contraenti di fornirsi reciprocamente l'assistenza amministrativa ai fini dell'applicazione della Convenzione (art. 24) e di accettare i documenti redatti in una delle lingue ufficiali dei due Stati (art. 27); contengono regole concernenti il deposito di domande o ricorsi e il rispetto dei relativi termini legali (art. 28); garantiscono il trasferimento di somme di denaro conseguente all'applicazione della convenzione, anche nei casi in cui uno degli Stati contraenti adotta misure restrittive nei confronti del traffico delle valute (art. 29). Le disposizioni in questione prevedono l'istituzione di un tribunale arbitrale in caso di controversie (art. 30). In materia di protezione dei dati, l'articolo 24 capoverso 3 è stato completato da una dichiarazione comune delle delegazioni, firmata lo stesso giorno della Convenzione, che precisa la procedura e le norme applicabili in caso di trasmissione di dati personali.

3

70

RS 831.30

Le disposizioni transitorie (art. 31) prevedono che la Convenzione si applichi anche agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore e permettono di computare i periodi assicurativi compiuti prima di questa data; tuttavia, le prestazioni che ne risultano saranno versate soltanto a partire dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. È disciplinata anche la revisione dei diritti liquidati prima dell'entrata in vigore. Infine, l'articolo 32 stabilisce che la Convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui ciascuno Stato contraente ha notificato all'altro di aver portato a termine le procedure necessarie.

Conclusa per un periodo indeterminato, la Convenzione può essere denunciata in qualsiasi momento, previo preavviso di dodici mesi.

3

Conseguenze

3.1

Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale

Le conseguenze finanziarie dipendono in larga misura dal numero di persone che trarranno vantaggio dalla Convenzione. Come menzionato in precedenza, circa 3600 cittadini filippini vivono attualmente in Svizzera e quasi 10 000 sono iscritti nel registro degli assicurati dell'AVS/AI. Non disponiamo di elementi di calcolo sufficienti per poter determinare con esattezza le conseguenze finanziarie di un accordo specifico. Modelli di calcolo riferiti all'insieme della manodopera estera in Svizzera mostrano tuttavia che l'equilibrio dei contributi e delle rendite individuali sfocia in pratica nell'equilibrio finanziario collettivo nell'AVS. Si può ritenere che questa constatazione valga anche per la presente Convenzione. Se si opera un confronto con gli Stati che hanno stipulato con la Svizzera una convenzione di sicurezza sociale e che hanno un numero di cittadini iscritti nel registro degli assicurati dell'AVS analogo a quello delle Filippine, ci si rende conto che l'ammontare delle prestazioni AVS/AI versate all'estero ai cittadini in questione varia, a seconda del Paese, tra gli 80 000 e gli 800 000 CHF (nel 2000 e nel 2001). L'ammontare delle rendite dipende tuttavia dalla durata dell'assicurazione in Svizzera. Occorre inoltre sottolineare che la Convenzione accorda ai cittadini filippini che lasciano la Svizzera la facoltà di chiedere il rimborso dei propri contributi AVS. In base alle esperienze fatte con la convenzione conclusa con il Cile, si può presumere che questa possibilità sarà utilizzata frequentemente. Questa opzione riduce il numero delle rendite da versare e semplifica il lavoro amministrativo, al pari del disciplinamento che prevede il versamento di un'indennità unica al posto di rendite dell'AVS/AI di lieve entità.

La Cassa svizzera di compensazione, l'istituzione che assicura il versamento di tutte le rendite all'estero e che è anche l'organismo di collegamento incaricato di eseguire determinati compiti amministrativi necessari all'applicazione della Convenzione, non ha bisogno di posti supplementari.

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3.2

Conseguenze a livello economico

La Convenzione non ha conseguenze sul piano economico.

3.3

Conseguenze a livello informatico

La Convenzione non ha conseguenze in ambito informatico.

4

Programma di legislatura

Il disegno non figura nel programma di legislatura 2000-2004 in quanto ritenuto non prioritario secondo la lista degli oggetti del Consiglio federale e poiché ripetitivo rispetto alle altre convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera.

5

Rapporto con il diritto europeo

La presente Convenzione è stata elaborata sul modello delle convenzioni bilaterali stipulate recentemente dalla Svizzera. Essa può essere considerata come un disciplinamento che tiene conto in modo adeguato delle esigenze di entrambi gli Stati contraenti e che rispetta i principi internazionali in materia di sicurezza sociale enunciati dall'Organizzazione internazionale del lavoro e dal Consiglio d'Europa.

6

Costituzionalità

Conformemente agli articoli 111 e 112 della Costituzione federale (Cost.)4, la Confederazione ha la competenza di legiferare in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La competenza della Confederazione in merito alla conclusione di trattati internazionali si evince dall'articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare i trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare gli stessi è sancita nell'articolo 166 capoverso 2 Cost.

La presente Convenzione, conclusa per una durata indeterminata, può essere denunciata con un preavviso di dodici mesi. Non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto. Di conseguenza, essa non sottostà al referendum ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

4

72

RS 101