Decreto federale sullo stanziamento di crediti a istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 20042007 del 17 settembre 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 10 della legge del 7 ottobre 19832 sulla ricerca; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20023, decreta:
Art. 1 Per gli anni 20042007 è stanziato un limite di spesa di 2233,6 milioni di franchi per le seguenti istituzioni che promuovono la ricerca: a.
Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica;
b.
accademie scientifiche svizzere;
c.
dizionari nazionali;
d.
Dizionario storico della Svizzera.
Art. 2 1
Lo 0,2 per cento al massimo dei crediti di pagamento annui può essere utilizzato per mandati peritali, valutazioni e compiti di monitoraggio.
2
Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.
Art. 3 I poli di ricerca nazionali sono completati con 36 nuovi poli in particolare nei settori delle scienze umane e sociali.
1 2 3
RS 101 RS 420.1 FF 2003 2019
2002-2223
6003
Stanziamento di crediti a istituzioni che promuovono la ricerca negli anni 20042007. DF
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 17 settembre 2003
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2003
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
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