Concessione a TVM3 SA (Concessione TVM3) del 2 luglio 2003
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19911 sulla radiotelevisione (LRTV); in esecuzione dell'ordinanza del 16 marzo 19972 sulla radiotelevisione (ORTV), rilascia alla TVM3 SA, avenue d'Epenex 12, 1024 Ecublens, la seguente concessione:
Sezione 1: In generale Art. 1
Concessionario e oggetto della concessione
1
Conformemente alle prescrizioni della LRTV e a quelle dell'ORTV, la TVM3 SA è autorizzata a diffondere nella Svizzera romanda un programma televisivo e un programma radiofonico in lingua francese. Il contenuto del programma radiofonico è identico alla banda sonora del programma televisivo.
2
Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni contenute nella domanda e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il genere dei programmi, l'organizzazione e il finanziamento.
Art. 2
Scopi
Nell'ambito del suo mandato, TVM3 SA deve contribuire: a.
1 2
a formare e intrattenere telespettatori e radioascoltatori;
b.
a incentivare la creazione musicale e culturale svizzera;
c.
a promuovere produzioni audiovisive europee, e in particolare la produzione cinematografica svizzera;
d.
alla libera formazione delle opinioni dei radioascoltatori e dei telespettatori;
e.
a offrire al pubblico un'informazione generale, diversificata e fedele sugli avvenimenti del giorno a livello internazionale, nazionale e di regione linguistica nonché notizie riguardanti lo sport.
RS 784.40 RS 784.401
2003-1406
4843
Concessione TVM3
Sezione 2: Programma Art. 3
Contenuto
1
La TVM3 SA diffonde ventiquattr'ore su ventiquattro, sotto la denominazione di «TVM3», un programma radiofonico e televisivo incentrato sulla musica. L'offerta è completata da bollettini informativi, notizie riguardanti lo sport, rubriche di cultura e cinema e giochi.
2
Quotidianamente, nella misura del possibile, alla creazione musicale svizzera è dedicata un'ora nella principale fascia di diffusione (in prima serata, dalle ore 18.30 alle 22.00).
Art. 4
Denominazione
È fatto salvo l'esame della denominazione del programma e della ragione sociale della TVM3 SA da parte di altre autorità.
Art. 5
Produzioni
1
In media, per anno civile, almeno un terzo del programma è costituito da produzioni proprie o su mandato.
2 I produttori indipendenti da emittenti televisive devono essere tenuti adeguatamente in considerazione nella produzione del programma di TVM3.
Art. 6
Ripresa
La ripresa di parti intere di trasmissioni di altre emittenti o la ripresa regolare di trasmissioni d'informazione importanti presuppone una previa autorizzazione da parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).
Sezione 3: Aspetti tecnici Art. 7
Diffusione tecnica
1
Il programma televisivo e radiofonico è diffuso via cavo. Sono fatti salvi gli accordi necessari con gli esercenti di reti via cavo.
2 Il Dipartimento approva i mezzi di diffusione in un allegato alla concessione. Le modifiche devono essere precedentemente sottoposte al Dipartimento.
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Concessione TVM3
Sezione 4: Sorveglianza Art. 8
Rendiconto
1
Il 30 aprile di ogni anno, la TVM3 SA presenta un rapporto di gestione all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); esso comprende i conti e il rapporto annuali ed è allestito in conformità agli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni3.
2
Il rapporto annuale fornisce informazioni riguardanti: a.
l'attività della TVM3 SA e dei suoi organi;
b.
l'attività dell'organo di mediazione;
c.
i risultati dei sondaggi effettuati tra i telespettatori;
d.
le partecipazioni ad altre aziende svizzere o estere attive nel settore televisivo, nonché la collaborazione con queste ultime;
e.
la collaborazione con l'industria cinematografica svizzera;
f.
la collaborazione con produttori indipendenti da emittenti televisive;
g.
lo stato e lo sviluppo della diffusione del programma.
Art. 9
Tassa di concessione
1
Al più tardi il 30 aprile di ogni anno, la TVM3 SA comunica all'UFCOM l'ammontare degli introiti pubblicitari lordi realizzati l'anno precedente.
2 Essa informa simultaneamente l'UFCOM sulla durata globale, calcolata in minuti, dei messaggi pubblicitari messi in onda nel corso dell'esercizio e durante ogni mese.
3
Se necessario, gli permette di consultare i documenti di terzi incaricati dell'acquisizione della pubblicità.
Sezione 5: Modifica e obbligo d'esercizio Art. 10
Modifica
Le modifiche della concessione che risultassero necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a TVM3 SA alcun diritto d'indennizzo.
3
RS 220
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Concessione TVM3
Art. 11
Obbligo d'esercizio
Il Dipartimento può imporre obblighi oppure limitare, sospendere o revocare la concessione, se: a.
l'esercizio non inizia entro dodici mesi dal rilascio della concessione;
b.
l'esercizio è stato interrotto senza l'autorizzazione del Dipartimento.
Sezione 6: Disposizioni finali Art. 12
Validità
La presente concessione entra in vigore il 1° agosto 2003 ed è valida sino al 31 luglio 2013. Non vi è alcun diritto al suo rinnovo.
2 luglio 2003
In nome del Consiglio federale: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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