Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Rimessa in vigore e modifica del 22 agosto 2003
Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 6 giugno 2000, del 13 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, del 4 maggio 2001, dell'8 giugno 2001, dell'8 novembre 2002 e del 21 gennaio 20031 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, sono rimessi in vigore.
II I decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I sono inoltre modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 13 1
L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.
Ne sono escluse: a.
le imprese nel Cantone di Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione;
b.
le imprese nel Cantone di Ginevra operanti nella lavorazione del marmo;
c.
le imprese del Cantone di Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali;
d.
le professioni della lavorazione della pietra nel Cantone di Vaud;
e.
le aziende che eseguono pavimentazioni industriali e betoncini nel Cantone di Zurigo e nel circondario di Baden (AG).
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Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese d'esecuzione e di formazione (art. 8 cpv. 2 e 3 CNM) i Cantoni di Basilea Città, Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono parimenti escluse le imprese addette all'estrazione di sabbia e ghiaia.
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FF 1998 44694471, 1999 29342935, 2000 30863087 5077, 2001 155 17771778 2001 2338, 2002 67696770, 2003 366
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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF
3 Le disposizioni di obbligatorietà generale del CNM stampate in grassetto che figurano nell'Allegato sono applicabili a tutte le imprese, parti di imprese e i cottimisti indipendenti dei settori dell'edilizia, del genio civile, delle costruzioni stradali (compresa la pavimentazione stradale), dei lavori in sotterraneo, dell'estrazione e lavorazione della pietra e della selciatura, nonché alle imprese addette all'estrazione di sabbia e ghiaia, alle aziende per lavori di sterro e di demolizione, alle aziende per la costruzione e l'isolamento di facciate, alle aziende per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo, alle aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, alle imprese addette alla foratura e al taglio del calcestruzzo e alle aziende di deposito e riciclaggio di materiali. Le disposizioni sono anche applicabili alle imprese che eseguono lavori in asfalto e messa in opera di betoncini.
III È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni2, stampate in grassetto, della Convenzione del 20 dicembre 2002 sul tenore del contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile3 20032005 (CNM 2005): Art. 3
Aggiunte al testo di base
Art. 19 cpv. 5 CNM
(Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)
Art. 41 cpv. 2 CNM
(Salari base)
Art. 76 cpv. 1 CNM
Commissione professionale paritetica locale: nomina, competenze e compiti
Art. 79 cpv. 2 lett. b CNM (Sanzioni) Appendici al CNM
Appendice 6
Appendice 9
Appendice 10
Appendice 15
Art. 4
2 3
Adeguamento del testo francese
Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.
Cfr. decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 44694471
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Contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF
IV Il presente decreto entra in vigore il 1º ottobre 2003 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.
22 agosto 2003
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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