Legge federale sulla protezione delle acque
Disegno
(LPAc) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 76 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 4 settembre 20032; visto il parere del Consiglio federale del 19 novembre 20033, decreta: I La legge del 24 gennaio 19914 sulla protezione delle acque č modificata come segue: Art. 62 cpv. 2 ultimo periodo (nuovo) 2...
Il diritto alle indennitā federali č mantenuto se la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto č stata presa entro il termine prorogato, se deve essere autorizzato un nuovo impianto per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, se la nuova decisione di prima istanza č presa prima del 1° novembre 2005 e se la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.
II
1 La 2 Il
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presente legge sottostā al referendum facoltativo.
Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
RS 101 FF 2003 6957 FF 2003 6977 RS 814.20
2003-1931
6975
Protezione delle acque. LF
6976