Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20021, decreta: I La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 53 1

Cooperazione internazionale per la protezione dell'ambiente

La Confederazione può accordare contributi: a.

a organizzazioni internazionali o programmi nell'ambito della protezione ambientale internazionale;

b.

per attuare accordi internazionali in materia ambientale;

c.

per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera;

d.

a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell'ambito dell'attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.

2

I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.

3

Il Consiglio federale vigila sull'impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all'Assemblea federale.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

FF 2002 7042 RS 814.01

2002-0831

3959

Legge sulla protezione dell'ambiente

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° luglio 20033 Termine di referendum: 9 ottobre 2003

3

FF 2003 3959

3960