Termine di referendum: 9 ottobre 2003
Legge federale sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) Modifica del 20 giugno 2003
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 20021, decreta: I La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue: Art. 53 1
Cooperazione internazionale per la protezione dell'ambiente
La Confederazione può accordare contributi: a.
a organizzazioni internazionali o programmi nell'ambito della protezione ambientale internazionale;
b.
per attuare accordi internazionali in materia ambientale;
c.
per finanziare i segretariati di accordi internazionali in materia ambientale la cui sede permanente è in Svizzera;
d.
a Fondi per il sostegno di Paesi in sviluppo e in transizione nell'ambito dell'attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.
2
I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.
3
Il Consiglio federale vigila sull'impiego efficace dei mezzi stanziati in virtù della presente legge e ne riferisce all'Assemblea federale.
II
1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
FF 2002 7042 RS 814.01
2002-0831
3959
Legge sulla protezione dell'ambiente
Consiglio nazionale, 20 giugno 2003
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Data di pubblicazione: 1° luglio 20033 Termine di referendum: 9 ottobre 2003
3
FF 2003 3959
3960