Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento
Progetto
(Crediti dei lavoratori) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 23 giugno 20031 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale; visto il parere del 3 settembre 20032 del Consiglio federale, decreta: I La legge federale dell'11 aprile 18893 sull'esecuzione e sul fallimento č modificata come segue: Art. 219 cpv. 4 Prima classe lett. a a.
I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro che sono sorti o che sono divenuti esigibili durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, i crediti derivanti dallo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro e i crediti per la restituzione di garanzie,
II Disposizione transitoria I privilegi previsti nel diritto previgente si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.
III 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2003 5537 FF 2003 5547 RS 281.1
2003-2024
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Esecuzione e sul fallimento. LF
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