Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Disegno

(LAFE) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 20031, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 19832 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. e 1

È considerato acquisto di un fondo: e.

l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi, nella misura in cui le partecipazioni di questa persona giuridica non sono quotate in una borsa in Svizzera;

Art. 6 cpv. 2 lett. a 2

La posizione preponderante di persone all'estero in una persona giuridica è presunta se esse: a.

possiedono più di un terzo dei capitale azionario o del capitale sociale;

Art. 7 lett. c Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: c.

l'acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo;

Art. 8 cpv. 2 secondo periodo 2

... Se l'erede dimostra di avere con il fondo legami stretti degni di essere protetti, l'autorizzazione può essere rilasciata senza questo onere.

1 2

FF 2003 3753 RS 211.412.41

2003-0291

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. LF

Art. 9 cpv. 3 3 I Cantoni designano i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.

Art. 12 lett. d L'autorizzazione è negata in ogni caso se: d.

l'acquirente di un'abitazione secondaria o di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel, il suo coniuge o i suoi figli minori di 18 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

Art. 36 cpv. 3 3 Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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