Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
Disegno
(LAFE) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 20031, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 19832 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. e 1
È considerato acquisto di un fondo: e.
l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto di fondi, nella misura in cui le partecipazioni di questa persona giuridica non sono quotate in una borsa in Svizzera;
Art. 6 cpv. 2 lett. a 2
La posizione preponderante di persone all'estero in una persona giuridica è presunta se esse: a.
possiedono più di un terzo dei capitale azionario o del capitale sociale;
Art. 7 lett. c Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: c.
l'acquirente, se già comproprietario o proprietario in comune del fondo;
Art. 8 cpv. 2 secondo periodo 2
... Se l'erede dimostra di avere con il fondo legami stretti degni di essere protetti, l'autorizzazione può essere rilasciata senza questo onere.
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FF 2003 3753 RS 211.412.41
2003-0291
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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. LF
Art. 9 cpv. 3 3 I Cantoni designano i luoghi in cui l'acquisto di abitazioni di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel da parte di persone all'estero è necessario per promuovere il turismo.
Art. 12 lett. d L'autorizzazione è negata in ogni caso se: d.
l'acquirente di un'abitazione secondaria o di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel, il suo coniuge o i suoi figli minori di 18 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;
Art. 36 cpv. 3 3 Le disposizioni cantonali e comunali devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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