ad 99.464 Iniziativa parlamentare Riabilitazione delle persone che hanno salvato rifugiati o combattuto contro il nazismo o il fascismo Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 ottobre 2002 Parere del Consiglio federale del 9 dicembre 2002

Onorevole presidente, onorevoli consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 ottobre 2002 concernente la riabilitazione delle persone che hanno salvato rifugiati o combattuto contro il nazismo o il fascismo.

Gradite, onorevole presidente, onorevoli consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 dicembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere Il 10 dicembre 1999, in occasione della pubblicazione del rapporto «La Svizzera e i rifugiati all'epoca del nazismo», il nostro Consiglio ha dichiarato che il rapporto Bergier rappresenta un contributo fondamentale per una migliore comprensione della politica praticata dalla Svizzera in materia di rifugiati all'epoca del nazismo.

Abbiamo inoltre sottolineato che il rapporto ci rammenta che in questo fosco periodo della storia dell'umanità la Svizzera non ha ottemperato come avrebbe potuto e dovuto alla sua tradizione umanitaria.

In tale occasione abbiamo ricordato le scuse che il presidente della Confederazione porse nel 1995 in nome del Governo e abbiamo dichiarato che la presa di coscienza suscitata dal rapporto Bergier non deve indurci a giudicare i responsabili di allora con la sensibilità di oggi.

In questo spirito il 14 dicembre 2000 il Consiglio nazionale ha dato seguito con 104 voti favorevoli e 50 contrari all'iniziativa parlamentare Paul Rechsteiner «Riabilitazione delle persone che hanno salvato rifugiati o combattuto contro il nazismo o il fascismo» (99.464). Nel corso dei dibattiti parlamentari la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha precisato che l'attuazione dell'iniziativa parlamentare non era ancora chiaramente definita e ha ricordato che un'amnistia in favore di coloro che hanno partecipato alle brigate internazionali durante la guerra civile in Spagna e alla Resistenza francese è problematica poiché queste persone sono state giudicate non in base al diritto straordinario ma in base al divieto di prestare servizio in eserciti stranieri, divieto tuttora in vigore (art. 94 del Codice penale militare, CPM; RS 321.0).

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha quindi istituito una Sottocommissione, presieduta dal consigliere nazionale de Dardel, incaricata di elaborare un progetto di legge. Il progetto, approvato dalla Commissione, tiene conto delle riserve formulate nel corso dei dibattiti parlamentari e prevede soltanto l'annullamento delle sentenze formulate nei confronti di coloro che hanno aiutato i rifugiati.

Tale misura è proposta poiché le sentenze in questione appaiono oggi profondamente ingiuste. Inoltre si tiene conto del fatto che molte delle persone che all'epoca aiutarono i rifugiati agirono con grande impegno
personale e in non pochi casi si ritrovarono a loro volta in difficoltà a causa delle sentenze pronunciate nei loro confronti. Per quel che concerne la posizione del nostro Consiglio in merito alla giurisprudenza dell'epoca, rimandiamo alla nostra dichiarazione in occasione della pubblicazione del rapporto Bergier.

Approviamo la concezione del progetto di legge secondo cui le sentenze formulate nei confronti delle persone che hanno aiutato i rifugiati all'epoca del nazismo sono annullate mediante una norma di legge (art. 3 del progetto) e gli interessati sono riabilitati esplicitamente pure mediante una norma di legge (art. 4). Il progetto di legge esclude dalla nozione di persone che hanno aiutato i rifugiati coloro che hanno tratto profitto dalla situazione dei perseguitati, che li hanno abbandonati o successivamente denunciati (art. 2 cpv. 2). Se durante l'aiuto alla fuga l'interessato si è reso colpevole di un altro reato (ad esempio un'infrazione alle norme della circolazione o

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vie di fatto), l'annullamento riguarda anche le relative condanne in concorso di reati, a condizione che in base a un apprezzamento generale esse risultino subordinate (art. 5).

Appare adeguata anche l'istituzione di una procedura di accertamento che permetta a ciascun interessato di far constatare l'annullamento della sentenza pronunciata nei suoi confronti (art. 9 segg.).

Poiché possono vertere su diritti di carattere civile ai sensi dell'articolo 6 numero 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), le decisioni della commissione di riabilitazione saranno impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale (art. 14 del progetto).

Riteniamo inoltre importante che secondo il progetto la decisione di annullamento delle sentenze non dà diritto a risarcimenti o a riparazioni per torti morali derivanti dalle pene comminate, dalle eventuali pene accessorie o dalle conseguenze indirette delle sentenze (art. 16).

Per questi motivi, nell'ambito del presente parere sommario possibile nel breve tempo a nostra disposizione, il nostro Consiglio può aderire al rapporto e al progetto della Commissione in merito a una legge federale sull'annullamento delle sentenze penali pronunciate nei confronti di coloro che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni naziste a fuggire.

Il nostro Consiglio fa tuttavia notare che la creazione di una Commissione di riabilitazione speciale causa un fabbisogno supplementare limitato nel tempo, in termini di posti di lavoro e di credito, pari a 400 000 franchi, che non è previsto né nel budget né nella pianificazione finanziaria (cfr. n. 4 del rapporto).

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