Legge federale sull'alcool
Disegno
Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20031, decreta: I La legge federale del 21 giugno 19322 sulle bevande distillate (legge sull'alcool) č modificata come segue: Preambolo visto l'articolo 32bis della Costituzione federale3, ...
Art.23bis cpv. 2bis (nuovo) 2bis
Sulle bevande distillate edulcorate, con un tenore alcolico inferiore a 15 per cento del volume, che contengono almeno 50 grammi di zucchero al litro, espressi in zucchero invertito, o un'edulcorazione corrispondente e che sono messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori, č riscossa un'imposta del 400 per cento.
II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.
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FF 2003 1950 RS 680 Questa disposizione corrisponde agli articoli 105 e 131 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
1958
2002-2450