Decreto federale concernente un articolo sulla radiotelevisione # S T #

del 23 marzo 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1981 ^ decreta:

I La Costituzione federale è completata come segue: Art. 55bis La legislazione sulla radiotelevisione, nonché su altre forme di telediffusione pubblica di emissioni e informazioni è di competenza federale.

2 La radio e la televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento degli utenti. Esse tengono conto delle peculiarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni. Presentano correttamente gli avvenimenti ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

3 L'indipendenza della radio e della televisione e l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite nell'ambito del capoverso 2.

4 Dev'essere tenuto conto della situazione e del compito di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

5 La Confederazione istituisce un'autorità indipendente di ricorso.

1

II

II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 1984 II presidente : Debétaz II segretario : Huber

Consiglio nazionale, 23 marzo 1984 II presidente : Gautier II segretario : Koehler

" FF 1981II 849

708

1984 -- 276

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Decreto federale concernente un articolo sulla radiotelevisione

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Jahr

1984

Année Anno Band

1

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13

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.04.1984

Date Data Seite

708-708

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10 114 399

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