Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane del 18 giugno 2001
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane1; visto il rapporto del 21 febbraio 20012 concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 2000, decreta:
Art. 1 È approvata la modifica del 6 settembre 20003 dell'ordinanza del 28 agosto 19964 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche (allegato 1).
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 5 giugno 2001
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2001
Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker
La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz
2590
1 2 3 4
RS 632.10 FF 2001 1153 RU 2000 2205 RS 632.113.96
2001-0258
2633
Allegato 1
Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche Modifica del 6 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 28 agosto 19965 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 3
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 14 settembre 2002.
II La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2000.
6 settembre 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5
RS 632.113.96
2634
Allegato 2
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 31 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'allegato 4 numero 2, disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini, dell'ordinanza del 7 dicembre 19986 sulle importazioni agricole è completato come segue: Numero del contingente doganale
Prodotto
Voce/i di tariffa
Contingente doganale (pezzo)
02.1
Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000
0102. 1010 9091
1500
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.
31 maggio 2000
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6
RS 916.01
2635
Allegato 3
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 6 luglio 2000
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge del 29 aprile 19987 sull'agricoltura, ordina: I L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 19988 sulle importazioni agricole è modificato come segue: Numero del contin- Prodotto gente doganale
Voce di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
07.41
0405.1011 0405.1091 0405.1011 0405.1091
1100
07.41.1
Fresco, non salato Altro Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000
2000
II L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 19999 concernente l'importazione di burro è modificata come segue: Art. 9
Disposizione transitoria
L'aumento di 2000 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 15 luglio 2000 è assegnato ai produttori di burro giusta l'articolo 1 capoverso 3.
7 8 9
RS 910.1 RS 916.01 RS 916.357.1
2636
Ordinanza sulle importazioni agricole
III La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2000.
6 luglio 2000
Ufficio federale dell'agricoltura Il direttore: Manfred Bötsch
2637
Allegato 4
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 18 settembre 2000
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 199810, ordina: I L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 199811 sulle importazioni agricole è modificato come segue: Numero del contin- Prodotto gente doganale
Voce di tariffa
Contingente doganale (tonnellate)
07.41
0405.1011 0405.1091 0405.1011 0405.1091 0405.1011 0405.1091
1100
07.41.1 07.41.2
Fresco, non salato Altro Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000 Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000
2000 1000
II L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 199912 concernente l'importazione di burro è modificata come segue: Art. 9
Disposizione transitoria
L'aumento di 1000 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 18 settembre 2000 è assegnato ai produttori di burro giusta l'articolo 1 capoverso 3.
10 11 12
RS 910.1 RS 916.01 RS 916.357.1
2638
Ordinanza sulle importazioni agricole
III La presente modifica entra in vigore il 1o ottobre 2000.
18 settembre 2000
Ufficio federale dell'agricoltura Il direttore: Manfred Bötsch
2639
Allegato 5
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 17 ottobre 2000
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull'agricoltura del 29 aprile 199813, ordina: I L'allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.41 dell'ordinanza del 7 dicembre 199814 sulle importazioni agricole è completato come segue: Numero del contingente doganale
...
07.41.3
Prodotto
Voce di tariffa Contingente doganale (tonnellate)
Aumento temporaneo del contingente doganale per il 2000
0405.1011 0405.1091
2500
II L'ordinanza dell'UFAG del 30 marzo 199915 concernente l'importazione di burro è modificata come segue: Art. 9
Disposizione transitoria
L'aumento provvisorio di 2500 tonnellate del contingente doganale 07.41 applicabile dal 17 ottobre 2000 (contingente doganale 07.41.3) è assegnato ai produttori di burro giusta l'articolo 1 capoverso 3.
13 14 15
RS 910.1 RS 916.01 RS 916.357.1
2640
Ordinanza sulle importazioni agricole
III La presente modifica entra in vigore il 1o novembre 2000.
17 ottobre 2000
Ufficio federale dell'agricoltura Il direttore: Manfred Bötsch
2641