Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per garantire l'AVS - tassare l'energia e non il lavoro!» del 22 giugno 2001

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1 e il numero III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per garantire l'AVS - tassare l'energia e non il lavoro!», depositata il 22 maggio 19963; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 19984, decreta:

Art. 1 1 L'iniziativa popolare del 22 maggio 1996 «per garantire l'AVS - tassare l'energia e non il lavoro!» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 19995, ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è completata come segue: Art. 131a (nuovo)

Tassa sull'energia

Per assicurare il finanziamento totale o parziale delle assicurazioni sociali, la Confederazione preleva una tassa sui vettori d'energia non rinnovabili e sull'elettricità di origine idraulica prodotta in centrali di potenza superiore a un megawatt.

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RS 101 RU 1999 2556 FF 1996 V 114 FF 1998 3267 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 41quater, come pure di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale.

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2001-1302

Iniziativa popolare

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 196 titolo Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'adozione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1. Disposizione transitoria dell'art. 131a (Tassa sull'energia) 1 Nel caso di una riduzione dell'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia, i costi supplementari così provocati per l'AVS saranno coperti dal prodotto della tassa sull'energia ai sensi dell'articolo 131a.

2 Per il sovrappiù, il prodotto della tassa sull'energia è impiegato, in modo socialmente sopportabile, per la riduzione delle quote versate dai salariati e dai datori di lavoro a favore dell'AVS, dell'AI, dell'IPG e dell'assicurazione contro la disoccupazione, come pure delle quote degli indipendenti a favore dell'AVS, dell'AI e dell'IPG. Le persone prive di attività lucrativa e il cui reddito non raggiunge un montante minimo fissato dalla legge beneficiano di un rimborso fiscale che compensa l'aumento medio del costo dell'energia dovuto alla tassa.

3 La tassa sull'energia è introdotta progressivamente a tappe regolari e prevedibili.

La legge può prevedere agevolazioni fiscali limitate nel tempo per i casi di rigore.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2001

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2001

Il presidente: Peter Hess Il segretario: Ueli Anliker

La presidente: Françoise Saudan Il segretario: Christoph Lanz

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