Decreto federale sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001-2003 del 28 settembre 2000
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visti gli articoli 7 e 9 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla promozione delle esportazioni, decreta:
Art. 1 1
Per il finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2001-2003 č stanziato un limite di spesa di 40,8 milioni di franchi.
2
Č stabilito un limite di spesa di 4,5 milioni di franchi per il finanziamento negli anni 2001-2003 della formazione dei collaboratori dei servizi esterni, come pure di contratti di prestazioni conclusi tra il mandatario e strutture d'appoggio esterne.
Art. 2 Il Consiglio federale valuta gli effetti della promozione delle esportazioni e ne comunica il risultato all'Assemblea federale.
Art. 3 Per il finanziamento delle misure di ristrutturazione secondo l'articolo 9 della legge, per gli anni 2001-2004 č stanziato un credito quadro di 3,6 milioni di franchi.
Art. 4 1
Il presente decreto non sottostā al referendum.
2
Entra in vigore simultaneamente alla legge federale del 6 ottobre 20002 sulla promozione delle esportazioni.
Consiglio nazionale, 20 settembre 2000
Consiglio degli Stati, 28 settembre 2000
Il presidente: Seiler Il segretario: Anliker
Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Lanz
2057 1 2
RS 946.14; RU 2001 1029 Entrata in vigore: 1° marzo 2001
2000-0541
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