1487

Termine di referendum: 28 marzo 1977

Legge federale sui brevetti d'invenzione # S T #

Modificazione del 17 dicembre 1976

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1976*>, decreta:

La legge federale del 25 giugno 19542) sui brevetti d'invenzione è modificata come segue: Terminologia: L'espressione «depositante» è sostituita da «richiedente» e quella «esposto di invenzione» da «fascicolo del brevetto».

Art. l, marginale e cpv. 2 e 3 Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7) non costituisce un'invenzione brevettabile.

3 1 brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.

2

Art. la Non sono rilasciati brevetti d'invenzione per le varietà vegetali o le razze animali come pure per i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali; tuttavia, i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti sono brevettabili.

Art. 2 Sono escluse dal brevetto: a le invenzioni la cui pubblicazione o la cui utilizzazione fosse contraria all'ordine pubblico o ai buoni costumi; " FF 1976II1 RS 232.14

!>

1976 -- 925

A. Invenzioni brevettabili I. Condizioni generali

II. Casi speciali

B. Invenzioni escluse dal brevetto

b. i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Art. 5 cpv. 1 1

II richiedente deve designare, per iscritto, l'inventore ali' Ufficio federale della proprietà intellettuale.

E. Novità dell'invenzione I. Stato della tecnica

Art. 7 È considerata nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica.

2 Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito 0 della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo.

1

Art. 7a II. Diritto anteriore

Non è considerata nuova l'invenzione che, pur non essendo compresa nello stato della tecnica, forma oggetto di un brevetto valido rilasciato per la Svizzera in base ad un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore.

Art. 7b

EH. Divulgazioni non opponibili

Se l'invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante 1 sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta direttamente: a. da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa, oppure b. dal fatto che il richiedente o il suo dante causa abbia esposto l'invenzione in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 19281) concernente le esposizioni internazionali, e se il richiedente l'ha dichiarato all'atto del deposito ed ha fornito in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno.

Art. 7e

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi " CS 14 321

1489 di cui all'articolo 2 lettera b, sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, sono considerate nuove nella misura in cui esse sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

Art. 9 e 10 Abrogati Art. 11 cpv. 1 1 prodotti protetti da un brevetto, o il loro imballaggio, possono essere muniti del segno del brevetto, consistente nella croce federale e nel numero del brevetto. Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari.

1

Art. 13 Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario domiciliato in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice.

1

J. Domicilio all'estero

2

Sono riservate le disposizioni concernenti l'esercizio professionale del patrocinio.

Art. 14 1

II brevetto dura al massimo fino allo spirare di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto.

2 Abrogato Art. 15 1 II brevetto si estingue: a. se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per iscritto all'Ufficio federale della proprietà intellettuale; b. se una tassa annuale scaduta non è pagata in tempo utile.

2 Abrogato Art. 16 Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18831' per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

11

RU 1970 620

Foglio federale 1976, Voi. Ili

K. Durata del brevetto I. Durata massima

II. Estinzione prematura

L. Riserva

1490 Art. 17 A. Condizioni ed effetti della priorità

1

Se un'invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d'utilità o di certificato d'inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato parte della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18831' per la protezione della proprietà industriale che non sia la Svizzera, tale deposito da origine a un diritto di priorità. Quest'ultimo può essere rivendicato per la domanda di brevetto che, éntro i dodici mesi a decorrere dal primo deposito, è stata presentata in Svizzera per la medesima invenzione.

lbls

È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito fatto in uno Stato che non fa parte della Convenzione ma accorda la reciprocità alla Svizzera.

2

(Concerne solo il testo tedesco)

3

Abrogato

Art. 18 1

B. Legittimazione

Abrogato

2

II diritto di priorità può essere rivendicato dal primo depositante o da chi ha acquisito il diritto del primo depositante di depositare in Svizzera una domanda di brevetto per la stessa invenzione.

3

Se il primo deposito, il deposito in Svizzera o ambedue questi depositi sono stati effettuati da una persona che non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può invocare la priorità derivante dal primo deposito.

Art. 19 C. Modalità

1

Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Ufficio federale della proprietà intellettuale una dichiarazione di priorità e un documento di priorità.

2

Se non sono osservati i termini e le modalità prescritti nell'ordinanza, il diritto alla priorità si estingue.

Art. 20, marginale e cpv. 2 D. Onere della prova in caso di processo

2

II deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e l bls ).

11

RU 1970 620

.Art. 21, 22 e 23 Abrogati

Art. 24 II titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all'Ufficio federale della proprietà intellettuale: .

a. di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55); o b. di limitare una rivendicazione indipendente riunendo alla stessa una o più rivendicazioni da essa dipendenti; o e. di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, la rivendicazione limitata deve riferirsi alla stessa invenzione e definire una forma d'esecuzione prevista tanto nel fascicolo del brevetto pubblicato quanto nella versione della domanda di brevetto che ha determinato la data di deposito.

1

A. Rinuncia parziale I. Condizioni

2

Una richiesta conformemente alla lettera e può essere presentata una sola volta per lo stesso brevetto e non sarà più accolta dopo lo spirare di quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.

Art. 25 1 Se, in seguito ad una rinuncia parziale, il brevetto presentasse rivendicazioni che non possono coesistere secondo gli articoli 52 e 55, esso deve essere limitato in conformità.

n. Costituzione di nuovi brevetti

2 II titolare del brevetto può domandare, per le rivendicazioni in tal modo eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale.

3

Una volta iscritta la rinuncia parziale nel registro dei brevetti, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale assegna al titolare del brevetto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la domanda non può più essere accolta.

Art. 26 A domanda, il giudice dichiara nullo il brevetto: 1. se l'oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1 e la; 2. se l'invenzione è esclusa dal brevetto secondo l'articolo 2; 1

B. Azione per nullità I. Cause di nullità

1492 3. se l'invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; 3 bis se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito; 4. e 5. Abrogati 6. se il titolare del brevetto non è né l'inventore né il suo avente causa e non aveva per altri titoli diritto al rilascio del brevetto.

2

Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso 'di rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento.

Art. 29 cpv. 2 Abrogato Art. 30 cpv. 1 Se l'attore non riesce a provare il suo diritto quanto a tutte le rivendicazioni, il giudice ordina la cessione della domanda di brevetto o del brevetto eliminando le rivendicazioni per le quali l'attore non ha provato il suo diritto.

1

An. 33 cpv. 26bis 2 us Il trasferimento della domanda di brevetto e del brevetto risultante da un negozio giuridico è valido soltanto se fatto per iscritto.

Art. 35 cpv. 1 1 II brevetto non è opponibile a chi, in buona fede, prima della data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, utilizzava l'invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.

Art. 36 cpv. 1 Se l'invenzione oggetto di un brevetto non può essere utilizzata senza violarne un altro rilasciato anteriormente, il titolare del brevetto più recente ha diritto alla concessione di una licenza nella misura necessaria per poter sfruttare la sua 1

1493 invenzione se questa, rispetto a quella che forma oggetto del primo brevetto, serve a uno scopo assolutamente diverso oppure rappresenta un notevole progresso tecnico.

Art. 37 cpv. 1 e lbis 1 Dopo un termine di tre anni dal rilascio del brevetto, tuttavia non prima di quattro anni dopo il deposito, chiunque dimostri di avervi interesse può domandare al giudice la concessione di una licenza per l'utilizzazione dell'invenzione sempreché, fino al momento in cui l'azione è promossa, il titolare del brevetto non abbia sfruttato l'invenzione in misura adeguata in Svizzera e non giustifichi tale mancato sfruttamento.

lbis Questa licenza non è esclusiva. Essa non può essere trasferita, sia pure sotto forma di sub-licenza, che con la parte dell'azienda che la sfrutta.

Art. 38 cpv. 2 Se la legislazione dello Stato di attinenza o di domicilio del titolare del brevetto ammette già dopo tre anni dal rilascio del brevetto l'azione intesa alla cancellazione del brevetto per mancato sfruttamento nel Paese, questa azione è ammessa in luogo e vece dell'azione per la concessione di una licenza, alle condizioni fissate dall'articolo 37 per la concessione della licenza.

Art. 40 cpv. I 1 La concessione di una licenza per l'utilizzazione dell'invenzione può essere domandata dinanzi al giudice, se l'interesse pubblico lo esige, da colui al quale il titolare del brevetto ha rifiutato, senza motivi sufficienti, la concessione della licenza.

2

Capo 6. Tasse Art. 41 Per ottenere o mantenere in vigore il brevetto, devono A. Principi essere pagate le tasse seguenti: a. la tassa di deposito (art. 49 cpv. 3); b. le tasse di rivendicazione (art. 55a); e. la tassa di stampa (art. 59a cpv. 2 e 98); d. le tasse annuali (art. 42).

1

2

Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 segg.) devono inoltre essere pagate le tasse seguenti:

1494 a. la tassa di ricerca (art. 49 cpv. 4); b. la tassa di esame (art. 96 cpv. l bls ).

3 Devono per altro essere pagate tasse per gli atti amministrativi compiuti in seguito a richieste'particolari.

4 Le tasse vanno fissate nell'ordinanza in modo da coprire gli oneri amministrativi.

B. Scadenza delle tasse annuali I. In generale

II. Per le domande divise

III. In caso di costituzione di nuovi brevetti

Art. 42 Per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto, le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente, a cominciare dall'inizio del terzo anno dopo il deposito della domanda.

2 Le tasse annuali scadono l'ultimo giorno del mese in cui fu depositata la domanda.

3 Le tasse annuali devono essere pagate entro i sei mesi successivi alla scadenza; se il pagamento è effettuato nei tre ultimi mesi, è riscossa una soprattassa.

1

Art. 42a Per una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore, l'importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabiliti in base alla data di deposito secondo l'articolo 57.

2 Le tasse annuali già esigibili alla data del deposito della domanda divisa devono essere pagate entro i sei mesi successivi a questa data; se il pagamento è effettuato nei tre ultimi mesi, è riscossa una soprattassa.

1

Art. 43 Abrogato 2 Per un nuovo brevetto costituito (art. 25 cpv. 2, 27 o 30) l'importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabiliti in base alla data di deposito del brevetto iniziale.

3 Le tasse annuali già esigibili alla data del deposito della richiesta di costituzione del nuovo brevetto devono essere pagate entro i .sei mesi successivi a questa data; se il pagamento è effettuato nei tre ultimi mesi, è riscossa una soprattassa.

1

Art. 44 cpv. 1 e 2 1

1 richiedenti e i titolari di brevetto che provano di trovarsi in stato d'indigenza possono ottenere la proroga, fino allo scadere del quinto anno a decorrere dalla data di deposito, per

il pagamento delle tasse necessarie ad ottenere e mantenere in vigore il brevetto, eccettuata la tassa di deposito.

2

II titolare del brevetto che vuole conservare il brevetto dopo lo spirare di questo periodo deve pagare all'inizio del sesto, del settimo, dell'ottavo e del nono anno, la corrispondente tassa annuale scaduta e un quarto dell'importo delle tasse per le quali gli è stata concessa la proroga.

Art. 45 e 46 Abrogati Art. 48 cpv. 1 lett. a II brevetto non è opponibile a chi, nei periodi indicati qui di seguito, ha utilizzato l'invenzione professionalmente in buona fede in Svizzera o vi ha fatto a questo scopo speciali preparativi: a. tra l'ultimo giorno del termine concesso per il pagamento d'una tassa annuale (art. 42 cpv. 3) e il giorno in cui la domanda di reintegrazione è stata presentata (art. 47); 1

Art. 49 cpv. 2, 3 e 4 La domanda di brevetto consta di: un atto di richiesta inteso a ottenere il rilascio del brevetto; una descrizione dell'invenzione; una o più rivendicazioni; i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni; un estratto.

2

a.

b.

e.

d.

e.

3

Per ogni domanda di brevetto dev'essere pagata la tassa di deposito.

4 Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 segg.), dev'essere pagata una tassa di ricerca per la redazione del rapporto sullo stato della tecnica. La tassa è condonata o rimborsata al richiedente che abbia presentato in tempo utile un rapporto sullo stato della tecnica. L'ordinanza regola i particolari.

Art. 50 1 L'invenzione deve essere spiegata, nella domanda di brevetto, in modo che possa essere attuata da persona esperta.

B. Esposto dell'invenzione

1496 2

Abrogato

Art. 51 C. Rivendicazioni I. Portata

1

L'invenzione deve essere definita in una o più rivendica-

zioni.

2

Le rivendicazioni determinano i limiti della protezione conferita dal brevetto.

3

La descrizione ed i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

Art. 52 II. Rivendicazioni indipendenti

1

Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione e cioè: a. un procedimento, o b. un prodotto, un mezzo per l'esecuzione di un procedimento o un dispositivo, o e. l'applicazione di un procedimento, o d. l'utilizzazione di un prodotto.

2

Più rivendicazioni indipendenti possono essere ammesse nel medesimo brevetto se definiscono più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale.

Art. 53 e 54

Abrogati Art. 55 Ili Rivendicazioni dipendenti

Le forme speciali d'esecuzione dell'invenzione definita da una rivendicazione indipendente possono essere oggetto di rivendicazioni dipendenti.

Art. 55a

IV. Rivendicazioni soggette a tassa

Ogni domanda di brevetto può comprendere dieci rivendicazioni esenti da tassa; per ogni rivendicazione ulteriore dev' essere pagata la tassa di rivendicazione.

Art. 55b L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tec-

D. Estratto

nica.

Art. 56 cpv. l 1

Data di deposito è considerato il momento in cui è depositato l'ultimo dei documenti richiesti dall'articolo 49 capoverso 2 lettere a a d.

Art. 57 1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore: a. se, all'atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa; b. se, all'atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e e. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale.

II. In caso di divisione della domanda

2

Se l'oggetto della domanda divisa si estende oltre il contenuto iniziale della domanda anteriore, ma non oltre quello di una versione successiva, la domanda divisa riceve come data di deposito il giorno in cui questa versione è stata depositata.

Art. 58 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, il richiedente può modificare gli atti tecnici.

2 Se l'oggetto della domanda modificata si estende oltre il contenuto degli atti depositati all'inizio, è considerato come data di deposito il giorno in cui sono stati depositati gli atti in cui l'invenzione rivendicata è esposta; la data di deposito iniziale perde in questo caso ogni effetto legale.

3 Abrogato Art. 59 1 Se l'oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, la e 2, o lo è soltanto in parte, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale ne informa il richiedente, indicando .i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.

2 Se la domanda di brevetto non soddisfa ad altre prescrizioni della presente legge o dell'ordinanza, l'Ufficio assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.

3 Abrogato 4 L'Ufficio non esamina se l'invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.

5 e ö Abrogati 1

III. In caso di modificazione degli atti tecnici

A. Oggetto dell'esame

1498 Art. 59a B. Fine dell'esame

1

Se le condizioni per il rilascio del brevetto sono adempiute, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale comunica al richiedente che la procedura di esame è terminata.

2

In pari tempo, esso assegna al richiedente un termine per pagare la tassa di stampa; avvenuto il pagamento, il brevetto è rilasciato.

3

L'Ufficio respinge la domanda se: a. non è stata ritirata nonostante che, per i motivi indicati nell'articolo 59 capoverso 1, sia escluso il rilascio del brevetto, o b. non sono corrette le manchevolezze indicate secondo l'articolo 59 capoverso 2.

C. Differimento del rilascio

Art. 59b II rilascio del brevetto può, se il richiedente lo domanda, essere differito di sei mesi al massimo a contare dalla comunicazione indicante che la procedura di esame è terminata (art.

59a cpv. 1).

1

2

D. Rimedi giuridici

Un differimento oltre i sei mesi è ammesso fin quando è di interesse pubblico mantenere segreta l'invenzione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e regola la procedura.

Art. 59e Contro le decisioni in materia di brevetti dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale, in particolare contro il rigetto totale o parziale di una domanda di brevetto, è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

An. 59d Gli articoli 59, 59a e 596 non s'applicano alle domande assoggettate all'esame preventivo (art. 87 segg.).

Art. 60 cpv. 1 e ; 6is 1 L'Ufficio federale della proprietà intellettuale rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.

i bis Il registro dei brevetti contiene in particolare le indicazioni seguenti: il numero del brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell'invenzione, la data di deposito, il nome e il

1499 domicilio del titolare del brevetto e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d'affari del mandatario, il nome dell'inventore.

Art. 61 cpv. 1, ingr. en. 1, e cpv. 2 L'Ufficio federale della proprietà intellettuale pubblica nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e marchi: 1. l'iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti, con le indicazioni specificate all'articolo 60 capoverso 1bl6 ; 1

2

Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 segg.) vengono inoltre pubblicati: 1. la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell' articolo 99 capoverso 1; 2. il ritiro o il rigetto della domanda di brevetto già pubblicata.

Art. 63 1

L'Ufficio federale della proprietà intellettuale fa stampare un fascicolo per ogni brevetto rilasciato senza esame preventivo (art. 87 segg.).

2 II fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni contenute nel registro (art. 60 cpv. l bis ).

III. Fascicolo del brevetto a. Brevetti senza esame preventivo

Art. 63a 1

Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 segg.), l'Ufficio federale della proprietà intellettuale fa stampare un fascicolo per ogni domanda pubblicata e un fascicolo per ogni brevetto rilasciato.

2 Questi fascicoli contengono la descrizione, le rivendicazioni, l'estratto e gli eventuali disegni, come anche il rapporto sullo stato della tecnica e le indicazioni inerenti alla domanda (art. 99 cpv. 1) e al brevetto (art. 60 cpv. l bls ).

3 II fascicolo del brevetto, se il suo contenuto non diverge da quello della domanda, può restringersi alle indicazioni inerenti al brevetto (art. 60 cpv. l bls ) e a un riferimento al fascicolo della domanda.

6. Brevetti con esame preventivo

1500 Art. 72 cp v. 2 2

Per le domande di brevetto assoggettate all'esame preventivo (art. 87 segg.), il richiedente ha diritto all'azione dal momento della pubblicazione della domanda di brevetto, se fornisce alla controparte garanzie adeguate; l'articolo 80 (responsabilità) è applicabile per analogia.

Art. 73 cpv. 4 4

Per i brevetti rilasciati dopo esame preventivo (art. 87 segg.) può essere in ogni caso chiesto il risarcimento del danno che il convenuto ha causato dal momento della pubblicazione della domanda di brevetto.

Art. 74 n. 4 e 7

Chi prova di avervi interesse può promuovere un'azione intesa a far accertare l'esistenza o l'assenza di uno stato di fatto o di un rapporto di diritto da giudicare conformemente alla presente legge, in particolare: 4. che un determinato brevetto non può essere opposto ali' attore in applicazione di una disposizione legale; 7. che un determinato brevetto non produce più effetto perché viola il divieto di cumulare la protezione.

Titolo quarto: Esame preventivo Capo primo: Introduzione e organi A. Introduzione dell'esamepreventivo

Art. 87 Abrogato 2 Sono assoggettate all'esame preventivo le domande di brevetto aventi per oggetto: a. invenzioni concernenti prodotti ottenuti applicando procedimenti non puramente meccanici per il perfezionamento di fibre tessili d'ogni genere, gregge o lavorate, come pure i procedimenti stessi, per quanto le invenzioni riguardino l'industria tessile, e b. invenzioni che per i loro caratteri distintivi appartengono specificamente al campo della tecnica cronometrica.

1

3

e 4 Abrogati

5

II richiedente può impugnare mediante opposizione dinanzi all'esaminatore la decisione presa da quest'ultimo di assoggettare o di non assoggettare la domanda all'esame preventivo; contro la decisione su opposizione è aperto il ricorso alle camere di ricorso (art. 106 cpv. 1).

Art. 88 Per l'esecuzione dell'esame preventivo, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale comprende esaminatori e divisioni di opposizione.

1

2

B. Organi

All'Ufficio sono inoltre aggregate camere di ricorso.

Art. 89, marginale e cpv. 1 e 3 Gli esaminatori esaminano le domande di brevetto nella misura in cui il loro contenuto è determinante; in tutti i casi in cui non vi è procedura di opposizione, essi statuiscono sul rilascio del brevetto.

1

C. Esaminatori

3

Gli esaminatori non possono esercitare funzioni nelle camere di ricorso.

Art. 90, marginale e cpv. I e 4 Le divisioni di opposizione statuiscono sulle opposizioni; essi emanano la decisione relativa al rilascio del brevetto.

1

D. Divisioni di opposizione

4

1 membri delle divisioni di opposizione non possono esercitare funzioni nelle camere di ricorso.

Art. 91, marginale e cpv. 1 e 4 Le camere di ricorso statuiscono sui ricorsi presentati contro le decisioni degli esaminatori e delle divisioni di opposizione.

1

E. Camere di ricorso I. Competenza

4

1 membri delle camere di ricorso non possono esercitare funzioni nelle divisioni di opposizione.

Art. 92 1

Entro i limiti della loro competenza, le camere di ricorso sono indipendenti e sottoposte unicamente alla legge.

2

Abrogato

3 Le decisioni delle camere di ricorso sono definitive.

II. Indipendenza giurisdizionale; decisione definitiva

1502

Art. 93 III. Camere riunite

1

Una camera di ricorso può derogare a una decisione di principio di un'altra camera soltanto con il di lei consenso o in seguito a una decisione delle camere riunite.

2

La decisione delle camere di ricorso riunite è presa senza intervento delle parti; essa vincola la camera che deve statuire sul ricorso.

3

La riunione delle camere di ricorso comprende i membri di quella che intende derogare a una decisione anteriore di un' altra camera e tre membri di quest'ultima; essa è presieduta dal presidente di camera più anziano nella funzione.

Art. 94 IV. Nomina dei membri

II Consiglio federale nomina i membri delle camere di ricorso.

Art. 95 Abrogato

Art. 96 cpv. 1bis, 2 e 4 1 bis s Dopo ja ricerca sullo stato della tecnica, l'esame prosegue se il richiedente ha pagato la tassa di esame (art. 41 cpv. 2).

2 Se l'esaminatore reputa che l'invenzione non è brevettabile secondo gli articoli 1 e la o è esclusa dal brevetto secondo l'articolo 2, ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.

4

II. Rigetto della domanda

L'esaminatore non esamina se l'invenzione è nuova anche secondo l'articolo la.

Art. 97 La domanda di brevetto è respinta se: a. non è ritirata nonostante che il rilascio del brevetto sia escluso per i motivi indicati nell'articolo 96 capoverso 2, o b. se non sono corrette le manchevolezze di cui all'articolo 96 capoverso 3, o e. se la tassa di esame non è pagata.

Ari. 98 B. Pubblicazione I. Condizioni

1

Se al rilascio del brevetto non sembra opporsi nessun motivo indicato nell'articolo 96 capoverso 2 e se la domanda

1503 di brevetto è anche altrimenti conforme alle prescrizioni della presente legge e dell'ordinanza, l'esaminatore informa il titolare che la procedura di esame è terminata.

2

Esso gli assegna un termine per pagare la tassa di stampa.

Dopo pagamento di questa tassa, la domanda è pubblicata.

3 Abrogato Art. 99 1

La domanda di brevetto è pubblicata unitamente, in particolare, alle indicazioni seguenti: il numero della domanda di brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell'invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d'affari del mandatario, il nome dell'inventore.

2 Fino allo spirare del termine di opposizione, la domanda è esposta presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale, affinchè chiunque possa prenderne visione, unitamente al rapporto sullo stato della tecnica e all'eventuale documento di priorità.

H. Forma

Art. WO cpv. l e 2 1

A domanda del richiedente, la pubblicazione può essere differita di sei mesi al massimo dopo la comunicazione indicante che la procedura di esame è terminata (art. 98).

m. Differimento

2

Un differimento oltre i sei mesi è ammesso fin quando è di interesse pubblico mantenere segreta l'invenzione. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e regola la procedura.

Art. 101, marginale e cpv. 2 a 4 L'opposizione può fondarsi soltanto sull'allegazione che l'invenzione non è brevettabile (art. 1 e la) o è esclusa dal brevetto (art. 2). L'opposizione fondata sull'assenza di novità a causa di un diritto anteriore (art. la) può essere fatta anche sé il brevetto per la domanda che fruisce di un deposito o di una priorità anteriore non è ancora stato rilasciato.

2

3

L'opposizione deve essere presentata per iscritto. Essa deve indicare in modo completo i fatti invocati e i mezzi di prova. Se la divisione di opposizione lo domanda, i mezzi di prova devono essere presentati.

4

Se l'opposizione non soddisfa alle prescrizioni del presente articolo o dell'ordinanza, l'opponente può essere escluso dalla procedura.

C. Opposizione

1504 Art. 102 e 103 Abrogati Art. 104 D. Spese per l'accertamento dei fatti

Nella decisione relativa al rilascio del brevetto, come anche in seguito al ritiro, totale o parziale, della domanda di brevetto o dell'opposizione, l'esaminatore o la divisione di opposizione fissa in quale misura le spese per determinare le circostanze di fatto debbano essere messe a carico degli interessati.

Art. 105, marginale e cpv. 1 e 2

E. Modificazione degli atti tecnici

1

Terminata la procedura di esame (art. 98), possono essere apportate modificazioni agli atti tecnici soltanto se giustificate dalla procedura di opposizione o di ricorso.

2 Se rendono necessaria una nuova pubblicazione della domanda di brevetto, queste modificazioni sono ammesse soltanto se il richiedente ha pagato la tassa di stampa.

Art. 106 F. Rimedi giuridici I. Istanza di ricorso

II. Diritto di ricorrere

1

Contro le decisioni degli esaminatori e delle divisioni di opposizione, in particolare contro il rigetto, totale o parziale, della domanda di brevetto o dell'opposizione, è ammissibile il ricorso alle camere di ricorso, conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativaa) .

2 4 a Abrogati

Art. 106a Ha diritto di ricorrere alle camere di ricorso: a. chi è parte nella procedura che ha condotto alla decisione impugnata; b. colui che la decisione impugnata esclude dalla procedura (art. 101 cpv. 4).

2 L'opponente ha diritto di ricorrere soltanto nella misura in cui è stato ammesso come parte nella procedura d'opposizione.

1

Art. 107 e 108 Abrogati 11

RS 172.021

1505

Titolo quinto: Domande di brevetto europeo e brevetti europei Capo 1. Diritto applicabile Art. 109 II presente titolo è applicabile alle domande di brevetto europeo ed ai brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera.

1

2

Le altre disposizioni della pressnte legge sono applicabili sempre che la Convenzione del 5 ottobre 1973 1} sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e il presente titolo non dispongano altrimenti.

3 II testo della Convenzione sul brevetto europeo che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

Campo d'applicazione della legge; relazione con la Convenzione sul brevetto europeo

Capo 2. Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo Art. 110 La domanda di brevetto europeo alla quale è stata riconosciuta una data di deposito e il brevetto europeo esplicano in Svizzera i medesimi effetti di una domanda di brevetto presentata in debita forma all'Ufficio federale della proprietà intellettuale e di un brevetto rilasciato da questo Ufficio.

Art. Ili La domanda di brevetto europeo pubblicata non conferisce al richiedente la protezione di cui all'articolo 64 della Convenzione sul brevetto europeo.

2 Tuttavia, il danneggiato può, mediante azione per risarcimento di danni, far valere il danno cagionato, dal convenuto a partire dal momento in cui questi ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto europeo, ma al più tardi dal giorno della pubblicazione della domanda da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.

1

A. Principio

B. Protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto europeo

" RU Foglio federale 1976, Voi. Ili

95

1506 Art. 112 C. Riserva concernente le traduzioni I. Per le domande di brevetto europeo pubblicate

1

Se la domanda di brevetto europeo non è pubblicata in una lingua ufficiale svizzera, il giorno determinante per reclamare un risarcimento di danni è quello in cui il richiedente: a. ha consegnato al convenuto una traduzione, in una lingua ufficiale svizzera, delle rivendicazioni; o b. l'ha resa accessibile al pubblico per il tramite dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale.

Art. 113

II. Per i brevetti europei

III: Rettificazione di traduzioni

D. Lingue facenti fede I. Lingua della procedura

li. Lingua della traduzione; diritto di coutenza

1

Se un brevetto europeo è pubblicato in una lingua che non è una lingua ufficiale svizzera, il richiedente o il titolare del brevetto deve presentare all'Ufficio una traduzione del fascicolo del brevetto in una lingua ufficiale svizzera.

2 Si reputa che il brevetto europeo non ha esplicato i suoi effetti se la traduzione del fascicolo del brevetto non è stata presentata fino al momento in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione del rilascio del brevetto e, qualora nella procedura di opposizione il brevetto sia stato mantenuto in forma modificata, fino al momento in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

Art. 114 II richiedente o il titolare del brevetto europeo può rettificare le traduzioni.

2 La traduzione rettificata esplica i suoi effetti soltanto dopo essere stata resa accessibile al pubblico per il tramite dell' Ufficio federale della proprietà intellettuale o, nel caso dell' articolo 112, consegnata al convenuto.

1

Art. 115 Per quanto concerne l'estensione della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo o dal brevetto europeo, fa fede il testo nella lingua della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 116 1 1 terzi possono invocare, nei confronti del titolare del brevetto, la traduzione contemplata dalla presente legge, allorché la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo conferisce una protezione meno estesa nel testo tradotto che in quello della lingua della procedura.

1507 2

Se il richiedente o il titolare del brevetto ha rettificato la traduzione in modo che essa esplichi i suoi effetti, il brevetto europeo non è opponibile a chi, in buona fede, utilizzava in precedenza l'invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.

3 Questo diritto di coutenza è retto dall'articolo 35 capoverso 2.

Capo 3. Amministrazione del brevetto europeo Art. 117 Tosto che il rilascio del brevetto europeo è stato menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale lo iscrive nel registro svizzero dei brevetti europei unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

Art. 118 L'Ufficio federale della proprietà intellettuale pubblica le iscrizioni riportate nel registro svizzero dei brevetti europei.

A. Registro svizzero dei brevetti europei

B. Pubblicazioni

Art. 119

Per il brevetto europeo si deve pagare anticipatamente ali' Ufficio federale della proprietà intellettuale una tassa annuale; il primo pagamento è esigibile per l'anno, computato a decorrere dal deposito della domanda, che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti.

Art. 120 II Consiglio federale può autorizzare il mandatario iscritto nel registro europeo dei brevetti ad agire dinanzi all'Ufficio federale della proprietà intellettuale nelle procedure concernenti brevetti europei, se esiste reciprocità in materia di rappresentanza dinanzi agli organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti (art. 143 della Convenzione sul brevetto europeo).

C. Tasse annuali per il brevetto europeo

D. Rappresentanza

Capo 4. Trasformazione della domanda di brevetto europeo Art. 121 1

La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero:

A. Motivi della trasformazione

a. nei casi di cui all'articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo; b. in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14 capoverso 2 della Convenzione sul brevetto europeo, se la domanda iniziale è stata presentata in lingua italiana; e. nel caso in cui l'Ufficio europeo dei brevetti abbia costatato che la domanda non soddisfa alle esigenze dell'articolo 54 capoversi 3 e 4 della Convenzione sul brevetto europeo e che, per questo motivo, è stata respinta o ritirata con effetto per la Svizzera.

2 La trasformazione in domanda di brevetto svizzero è pure ammissibile se il brevetto europeo è revocato per il motivo indicato nel capoverso 1 lettera e.

B. Effetti giuridici

Art. 122 Se la richiesta di trasformazione è presentata in debita forma e trasmessa in tempo utile all'Ufficio federale della proprietà intellettuale, la domanda di brevetto è considerata depositata alla data di deposito della domanda di brevetto europeo.

1

2

Gli atti uniti alla domanda di brevetto europeo o al brevetto europeo che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati presentati alla stessa data all'Ufficio federale della proprietà intellettuale.

3

Sono riservati i diritti acquisiti con la domanda di brevetto europeo.

C. Traduzione

D. Riserva a favore della Convenzione sul brevetto europeo

Art. 123 Se la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di brevetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale assegna al richiedente un termine per presentarne una traduzione in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 124 Per quanto concerne la domanda di brevetto derivata dalla trasformazione, sono applicabili, fatto salvo l'articolo 137 capoverso 1 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto svizzero.

2 Le rivendicazioni di una domanda di brevetto derivata dalla trasformazione del brevetto europeo non possono essere redatte in modo da estendere il campo di protezione.

1

Capo 5. Disposizioni concernenti la protezione di diritto civile e di diritto penale Art. 125 1

Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto svizzero e un brevetto europeo esplicante i suoi effetti in Svizzera siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto svizzero non produce più effetto dalla data in cui: a. il termine d'opposizione contro il brevetto europeo è decorso inutilizzato, o b. la procedura di opposizione ha definitivamente condotto al mantenimento in vigore del brevetto europeo.

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.

Art. 126 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda di brevetto svizzero o internazionale (art. 131 segg.) e un brevetto derivato da una domanda di brevetto europeo trasformata siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto citato per primo non produce più effetti dalla data in cui è stato rilasciato il brevetto derivato dalla domanda di brevetto europeo trasformata.

1

2

A. Divieto di cumulare la protezione I. Preminenza del brevetto europeo

ÎI. Preminenza del brevetto derivato dalla trasformazione

L'articolo 27 è applicabile per analogia.

Art. 127

La richiesta concernente una rinuncia parziale al brevetto europeo non è ricevibile fintanto che un'opposizione a questo brevetto possa essere proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione.

B. Norme di procedura I. Limitazione della rinuncia parziale

Art. 128

II giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti provi che un'opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all'Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull'opposizione.

II. Sospensione della procedura a. Procedura civile

1510 Art. 129 b. Procedura penale

1

Se, nel caso di cui all'articolo 86, l'incolpato solleva l'eccezione della nullità del brevetto europeo, il giudice, nella misura in cui contro questo brevetto possa ancora essere proposta opposizione all'Ufficio europeo dei brevetti oppure sia ancora possibile un intervento nella procedura di opposizione, può assegnare un congruo termine per proporre opposizione o per intervenire nella procedura d'opposizione.

2

L'articolo 86 capoverso 2 è applicabile per analogia.

Capo 6. Rogatone dell'Ufficio europeo dei brevetti

Ufficio di trasmissione

Art. 130 L'Ufficio federale della proprietà intellettuale riceve le rogatone dell'Ufficio europeo dei brevetti e le'trasmette all'autorità competente.

Titolo sesto: Domande internazionali di brevetto Capo 1. Diritto applicabile Campo d'applicazione della legge; rapporti con il Trattato di cooperazione

Art. 131 II presente titolo s'applica alle domande internazionali di brevetto ai sensi del Trattato del 19 giugno 1970 1) di cooperazione in materia di brevetti (Trattato di cooperazione), per le quali l'Ufficio federale della proprietà intellettuale funge da ufficio ricevente o da ufficio designato.

2 Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che il Trattato di cooperazione e il presente titolo non dispongano altrimenti.

3 II testo del Trattato di cooperazione che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

1

'> RU . . . .

Capo 2. Domande depositate in Svizzera Art. 132

L'Ufficio federale della proprietà intellettuale funge da ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali provenienti da attinenti svizzeri o da persone che hanno la loro sede 'sociale o il loro domicilio in Svizzera.

Art. 133 II Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente legge sono applicabili alla procedura dinanzi all'Ufficio federale della proprietà intellettuale fungente da ufficio ricevente.

1

A. Ufficio ricevente

B. Procedura

2 Per la domanda internazionale si deve pagare, oltre alle tasse prescritte dal Trattato di cooperazione, una tassa di trasmissione riscossa dall'Ufficio.

3 L'articolo 13 non è applicabile.

Capo 3. Domande che designano la Svizzera Art. 134

L'Ufficio federale della proprietà intellettuale funge da ufficio designato ai sensi dell'articolo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali con le quali la protezione dell'invenzione viene richiesta in Svizzera, quando queste domande non abbiano l'effetto di una domanda di brevetto europeo.

A. Ufficio designato

Art. 135

La domanda internazionale per la quale l'Ufficio federale della proprietà intellettuale funge da ufficio designato esplica inSvizzera, se una data di deposito le è stata riconosciuta, i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzero presentata nella debita forma presso questo ufficio.

B. Effetti della domanda internazionale I. Principio

Art. 136

II diritto di priorità secondo l'articolo 17 può essere rivendicato per una domanda internazionale anche se la prima domanda è stata depositata in Svizzera o soltanto per la Svizzera.

II. Diritto di priorità

1512 Art. 137 III. Protezione provvisoria

Gli articoli 111 e 112 della presente legge sono applicabili per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l'articolo 21 del Trattato di cooperazione,- per le quali l'Ufficio federale della proprietà intellettuale funge da ufficio designato.

Art. 138

C. Condizioni di forma

1

Se la domanda internazionale non è redatta in una lingua ufficiale svizzera, il richiedente deve presentarne una traduzione in una lingua ufficiale svizzera all'Ufficio federale della proprietà intellettuale, prima dello spirare del ventesimo mese a decorrere dalla data di deposito o di priorità.

2

In pari tempo, il richiedente deve indicare per scritto il nome dell'inventore e pagare la tassa di deposito.

D. Rapporto di ricerca

Art. 139 Se la domanda internazionale è assoggettata all'esame preventivo, il rapporto di ricerca internazionale sostituisce il rapporto sullo stato della tecnica (art. 49 cpv. 4).

1

2

Se il rapporto di ricerca internazionale non permette di esaminare la domanda secondo l'articolo 96 capoverso 2, la tassa di ricerca deve essere pagata per la redazione di un rapporto complementare sullo stato della tecnica; la tassa è rimborsata o condonata, alle condizioni prescritte nell'ordinanza, qualora il richiedente abbia presentato in tempo utile un tale rapporto.

E. Divieto di cumulare la protezione

Art. 140 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, due brevetti siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di priorità, il brevetto derivato dalla domanda nazionale non produce più effetto dalla data di rilascio del brevetto derivato dalla domanda internazionale, tanto se la priorità della domanda nazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda internazionale, quanto se la priorità della domanda internazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda nazionale.

1

2

L'articolo 27 è applicabile per analogia.

Titolo finale: Disposizioni finali e transitorie Art. 141.

II Consiglio federale prende le misure necessaria all'esecuzione della presente legge.

2 In particolare, esso può disciplinare l'istituzione degli esaminatori, delle divisioni di opposizione e delle camere di ricorso, la loro sfera d'attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.

1

Art. 142 1 brevetti non ancora estinti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti, a decorrere da questa data, dal nuovo diritto.

2 Tuttavia, continuano ad essere retti dal diritto previgente: a. i brevetti addizionali; b. la rinuncia parziale; e. i motivi di nullità; d. il pagamento delle tasse scadute prima dell'entrata in vigore della presente legge.

1

A. Misure d'esecuzione

B. Passaggio dal vecchio al nuovo diritto I. Brevetti

3

11 brevetto principale derivato dalla trasformazione di un brevetto addizionale dura al massimo fino allo spirare di 20 anni a decorrere dalla data di deposito del primo brevetto principale.

Art. 143 1 Le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono rette, a decorrere da questa data, dal nuovo diritto.

2

Tuttavia, continuano ad essere rette dal diritto previgente: a. le domande di brevetto addizionale a brevetti principali rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge e i brevetti addizionali derivati da tali domande; b. la priorità derivata da un'esposizione; e. la brevettabilità, se le condizioni secondo il diritto previgente sono più favorevoli; d. le rivendicazioni per i procedimenti di fabbricazione di sostanze chimiche e di sostanze mediante la trasformazione del nucleo atomico.

II. Domande di brevetto a. Principio ed eccezioni

3

Per le domande di brevetto pendenti al momento dell' entrata in vigore della presente legge non si deve pagare né la tassa di ricerca né la tassa di esame.

Art. 144 b. Invenzioni precedentemente escluse dal brevetto

1

Le domande di brevetto pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed aventi per oggetto un'invenzione esclusa dal brevetto secondo il vecchio ma non secondo il nuovo diritto, possono essere mantenute a condizione che la loro data di deposito sia spostata al giorno di detta entrata in vigore.

2 Tuttavia, la data di deposito o di priorità iniziale continua a essere determinante per fissare la precedenza ai sensi dell'articolo la.

Art. 145 III. Responsabilità civile

La responsabilità civile è regolata dalle disposizioni in vigore al momento in cui l'atto è stato compiuto.

II Modificazione di altri testi legali La legge federale sulla procedura amministrativa1J è modificata come segue: Art. 21 cpv. 7 6 i s 1 bis Gli scritti indirizzati all'Ufficio federale della proprietà intellettuale non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.

Art. 24 cpv. 2 2 II capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale.

Ili 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

" RS 172.021

1515 Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 17 dicembre 1976 II presidente, Münz ' II segretario, Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 17 dicembre 1976 II presidente, Wyer II segretario, Hufschmid

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1976 1) Termine di referendum: 28 marzo 1977

' FF 1976 III 1487

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Legge federale sui brevetti d'invenzione Modificazione del 17 dicembre 1976

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1976

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51

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27.12.1976

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