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Foglio Federale Berna, 27 settembre 1976

Anno LIX

Volume III

N° 38 Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.-- (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.--) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

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Messaggio concernente la Convenzione sulle missioni speciali Del 1° settembre 1976

Onorevoli presidente e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione la Convenzione sulle missioni speciali adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite F8 dicembre 1969 come anche il Protocollo di firma facoltativa concernente il disciplinamento obbligatorio delle controversie.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 1° settembre 1976 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Gnägi II cancelliere della Confederazione, Huber 1976 -- 590 Foglio federale 1976, Voi. III

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Compendio Nei rapporti internazionali, gli Stati scelgono vie diverse dalle vie di rappresentanze diplomatiche permanenti. Trattasi principalmente di colloqui diretti fra capi di Stato o membri di Governo, dell'invio di missioni ufficiali incaricate di portare a termine un compito speciale, di durata limitata, come ad esempio la conclusione o il negoziato di convenzioni internazionali come anche dell'istituzione dell'«Ambasciatore speciale itinerante». ' I problemi di diritto internazionale che sorgono con questi rapporti, chiamati anche diplomazia ad hoc o itinerante, segnatamente il problema dei privilegi e delle immunità sono ora disciplinati con la Convenzione dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e firmata dalla Svizzera il 31 luglio 1970.

II messaggio contiene anzitutto, a guisa d'introduzione, un breve scorcio circa i lavori preparatori e le deliberazioni concernenti la Convenzione. In seguito sono analizzate e commentate le principali disposizioni di questo trattato internazionale. Infine, è esaminato il Protocollo di firma facoltativa concernente la composizione obbligatoria delle controversie.

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Introduzione

Lo stato giuridico delle missioni speciali si determina in ogni singolo caso mediante accordo tra gli Stati interessati. In mancanza di siffatto accordo, lo stato è disciplinato dal diritto internazionale abitudinario che presenta però gravi lacune in questo campo. Per tal motivo, la prassi dei diversi Stati è molto diversificata. Visto che né la Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici del 18 aprile 1961 né quella sui rapporti consolari del 24 aprile 1963 possono essere applicate alle missioni speciali, è apparsa l'urgenza di disciplinare questi ultimi mediante un fondamento giuridico sicuro e possibilmente universale.

Già nel 1958 la Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite (dappresso CDI) decise di esaminare il problema delle missioni speciali e di preparare un disegno di convenzióne. I lavori preparatori si estesero su diversi anni e furono redatti diversi avamprogetti. Nel 1967 la CDI presentò un progetto definito sul fondamento del quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha elaborato la Convenzione sulle missioni speciali durante le sessioni del 1968 e 1969.

Sinora, i grandi progetti di codificazione del diritto internazionale preparati dalla CDI sono stati discussi durante le conferenze diplomatiche convocate dall'Assemblea generale. Alle conferenze erano invitati non soltanto i membri delle Nazioni Unite ma anche, per norma, gli Stati membri delle istituzioni specializzate dell'ONU e quelli che partecipano allo statuto della Corte internazionale di giustizia e quindi anche la Svizzera. Ciò è stato ad esempio il caso per la conferenza concernente la riduzione dei casi di apolidia (Ginevra 1958) per le due conferenze di Ginevra sul diritto marittimo (1958 e 1960), per le conferenze di Vienna sui rapporti diplomatici e sui rapporti consolari (1961 e 1963) e per la conferenza di Vienna sul diritto dei trattati (1968-1969).

La decisione di far esaminare la Convenzione sulle missioni speciali dall' Assemblea generale stessa, ovverossia dalla sua sesta commissione (commissione giuridica) e non da una conferenza diplomatica ha posto la Svizzera in una nuova situazione. Il nostro Paese, che sempre si è sforzato di.

sostenere tutti quegli operati intesi a consolidare e a sviluppare il diritto internazionale e che ha sempre partecipato ai lavori attuati in questo
senso, è stato bruscamente escluso, in quanto non membro delle Nazioni Unite, dalla possibilità di contribuire allo sviluppo di una parte importante del diritto internazionale. D'altronde, già per la sua posizione di centro internazionale come anche per l'universalità e l'intensità dei propri rapporti internazionali, la Svizzera nutriva speciale interesse alla riuscita di questa convenzione. Inoltre, una delle disposizioni del progetto sulle missioni speciali,

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segnatamente quella concernente la riunione di tali missioni di due o più Stati sul territorio di uno Stato terzo, è stata forgiata a misura per la Svizzera in quanto Stato ospitante. Gli esempi seguenti possono essere menzionati in proposito: l'incontro al vertice dei capi di Stato e di Governo delle grandi potenze a Ginevra nel 1955, i negoziati fra Gran Bretagna, Grecia e Turchia sulla costituzione di Cipro nel 1959 e l'ospitalità concessa al Governo provvisorio della Repubblica algerina che ha partecipato ai negoziati con la Francia a Evian.

In considerazione di siffatte circostanze, il Dipartimento politico ha chiesto alle Nazioni Unite che la Svizzera potesse partecipare senza diritto di voto alle deliberazioni della sesta commissione. La richiesta trovò accoglienza favorevole rimanendo inteso che l'invito non doveva costituire un precedente (cfr. nostro rapporto sui rapporti tra la Svizzera e le Nazioni Unite del 16 giugno 1969).

Durante le discussioni della sesta commissione, la delegazione svizzera da una parte ha condiviso i pareri espressi da numerosi Stati dell'Europa occidentale secondo cui era prudente evitare che lo Stato ospitante dovesse ricevere un gran numero di missioni speciali beneficianti di immunità e di previleg estesi. D'altro canto, la Svizzera ha riconosciuto che le missioni speciali importanti dovevano disporre di prerogative e previlegi analoghi a quelli delle missioni diplomatiche permanenti. Nel caso in cui i previlegi previsti sembrassero esagerati sono state proposte restrizioni. Del rimanente, la Svizzera ha soprattutto cercato di migliorare la definizione di missioni speciali.

All'uopo si è argomentato sostenendo che una missione, in un caso concreto, doveva essere considerata come missione speciale giusta la Convenzione se lo Stato ospitante dava espressamente l'accordo a tale qualificazione. Gli interventi svizzeri hanno suscitato quasi sempre grande interesse.

Le peculiari esperienze dalla Svizzera nel campo delle missioni speciali non sono passate inosservate e sono state riconosciute dalla commissione.

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Commento delle disposizioni importanti della Convenzione

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Generalità e preambolo

Nella misura in cui non esistevano sinora norme generalmente riconosciute, la Convenzione costituisce uno sviluppo del diritto internazionale. Inoltre, il progetto della CDI ha. ampiamente tenuto conto della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici del 18 aprile 1961, compresi beninteso i numerosi ritocchi dovuti al carattere temporaneo e particolare delle missioni speciali.

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II preambolo ricalca nelle grandi linee i testi corrispondenti delle due Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari. Se, il sesto considerando indica che la Convenzione completa le due summenzionate, il settimo pone il principio fondamentale secondo cui la finalità dei privilegi e immunità non è di avvantaggiare individui ma di garantire il compimento efficace delle funzioni di missioni speciali. L'ultimo paragrafo del preambolo conferma infine che tutti i problemi non disciplinati nella Convenzione stessa permangono retti dal diritto internazionale abitudinario.

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Nozione di missione speciale

La definizione della missione speciale, concepita sinora in modo molto diversificato nella pratica dei singoli Stati, costituisce la vera pietra miliare della Convenzione. Secondo l'articolo 1 lettera a l'espressione «missione speciale» designa una missione temporanea, di carattere rappresentativo dello Stato, inviata da uno Stato presso un altro con il consenso di quest'ultimo per trattare con lui determinati problemi o per portare a termine presso detto Stato determinati compiti.

Affinchè trattasi di una missione speciale giusta la Convenzione, devono essere adempiute tre condizioni: anzitutto, la missione deve essere autorizzata a rappresentare lo Stato mandante, il che esclude missioni inviate da movimenti politici o da insorti o le missioni senza carattere rappresentativo; secondo, contrariamente a quanto vale per la rappresentanza diplomatica permanente, la missione deve avere compiti di portata e durata limitata.

Infine, la missione deve essere riconosciuta espressamente dallo Stato ospitante, ciò che consente a quest'ultimo di influenzare la natura e il numero delle missioni speciali che egli intende ricevere. Però, lo Stato ospitante deve applicare gli stessi principi riguardo a tutti gli Stati poiché, secondo l'articolo 49 della Convenzione essa non deve essere applicata in modo discriminatorio.

D'altro canto, la Convenzione non disciplina lo statuto dei delegati a congressi e a conferenze internazionali.

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Invio e funzioni di una missione speciale

Nell'articolo 2 si tratta del consenso dello Sato ospitante. Se, giusta l'articolo 1 lettera a, tale esigenza fa parte integrante della definizione di missione speciale, nell'articolo 2 è precisato che non esiste per uno Stato alcun obbligo generale, in diritto internazionale, di ricevere una missione speciale di un altro Stato. Inoltre, sono poste severe condizioni formali. Il consenso

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deve essere ottenuto mediante la via diplomatica o mediante qualsiasi altra via convenuta o mutualmente accettabile. Ciò implica in ogni caso che il consenso deve essere dato espressamente; tale esigenza deriva direttamente dall'iter storico di quest'articolo.

Se, nella Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici, sono enumerate le principali funzioni di una rappresentanza diplomatica permanente, la presente Convenzione lascia agli Stati interessati la cura di determinare in ogni singolo caso il campo d'attività di una missione speciale (art. 3).

La Convenzione tutela tutti i diritti dello Stato ospitante concernenti la composizione della missione speciale. Quindi, lo Stato inviante deve informare lo Stato ospitante circa l'effettivo e la composizione della missione prevista. Lo Stato ospitante può rifiutare di ammettere una missione speciale se ha motivo di ritenere che l'effettivo è sproporzionato in considerazione delle circostanze e delle condizioni vigenti in detto Stato come anche dei bisogni della missione di cui si tratta. Inoltre, può rifiutare, senza indicarne i motivi, la partecipazione di talune persone alla missione speciale (art. 8).

L'articolo 9 concerne la composizione della missione speciale e l'articolo 10 disciplina il problema della cittadinanza dei membri. I cittadini dello Stato ospitante possono far parte di una missione speciale soltanto con il consenso di quest'ultimo Stato, consenso che può essere revocato in ogni momento.

Lo Stato inviante deve notificare a quello ospitante, non appena la missione è stata designata, la composizione di quest'ultima come anche le altre informazioni (arrivo, partenza, nome del capo missione, ubicazione dei locali posti sotto protezione speciale) (art. 11).

Infine, lo Stato ospitante ha diritto, in qualsiasi momento e senza dover giustificare la decisione, di dichiarare persona non grata un membro della missione e all'occorrenza addirittura già prima che arrivi sul territorio dello Stato ospitante (art. 12 analogo allart. 9 della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici).

L'articolo 18 è importante in quanto recita che le missioni speciali di due o più Stati possono incontrarsi sul territorio di uno Stato terzo. Siffatta riunione è evidentemente subordinata al consenso esplicito dello Stato ospitante, che può vincolare l'ospitalità
a restrizioni e revocarla in ogni momento senza dover giustificare la decisione. Tale disposizione assume importanza particolare per la Svizzera che mette frequentemente il proprio territorio a disposizione come luogo d'incontro di missioni speciali di Stati terzi.

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Agevolazioni, privilegi e immunità

Per quanto concerne la portata delle agevolazioni, dei privilegi e delle immunità, la Convenzione sulle missioni speciali ricalca fedelmente il disciplinamento della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici con gli adeguamenti necessari dovuti al carattere peculiare delle missioni speciali.

Ne consegue che il commento lo limitiamo all'essenziale per evidenziare le più importanti divergenze rispetto all'ordinamento della Convenzione di Vienna.

Lo statuto giuridico di capo di Stato e delle personalità di rango elevato è disciplinato nell'articolo 21. Secondo questa disposizione, il capo dello Stato inviante, in quanto capo di una missione speciale, gode nello Stato ospitante o negli Stati terzi di agevolazioni dei previlegi e delle immunità riconosciuti dal diritto internazionale ai capi di Stato in visita ufficiale. Il capo di governo, il ministro degli affari esteri o le altre personalità di rango elevato che partecipano a una missione speciale dello Stato inviante godono inoltre all'ordinamento concesso dalla Convenzione sulle missioni speciali delle agevolazioni, dei previlegi e delle immunità che sono loro riconosciuti dal diritto internazionale. Questa disposizione è imperfetta nella misura in!

cui, in quest'ultimo caso, le norme del diritto internazionale generale -- al contrario di quelle relative ai capi di Stato -- sono controverse.

Per analogia con il diritto applicabile alle missioni diplomatiche, la Convenzione sulle missioni speciali prevede anzitutto agevolazioni per la missione speciale come tale, esenzione fiscale, inviolabilità dei locali e degli archivi, libertà di movimento, libertà di comunicazione ed esenzione doganale (art.

22 a 28, 35).

L'articolo 24 (esenzione fiscale dei locali delle missioni speciali) contiene un'importante restrizione secondo cui l'esenzione fiscale è accordata soltanto nella misura compatibile con la natura e la durata delle funzioni esercitate dalla missione speciale.

L'articolo 25 (inviolabilità dei locali) si fonda anzitutto sull'articolo 22 della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici. Tale disposizione assume importanza particolare per le missioni speciali che, in virtù della durata limitata, dispongono raramente di locali propri. Conseguentemente, queste missioni sono più vulnerabili delle rappresentanze diplomatiche
permanenti. L'articolo prevede che gli agenti dello Stato ospitante possono penetrare nei locali della missione speciale soltanto con il consenso del capomissione o all'occorrenza del capo della missione diplomatica dello Stato inviante accreditato presso lo Stato ospitante. In caso di incendio o di altro sinistro che minacci gravemente la sicurezza pubblica, il consenso è presunto acquisito nella misura in cui non è stato possibile ottenere il con-

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senso esplicito del capomissione oppure all'occorrenza del capo della missione diplomatica. Tale presunzione non esiste nel caso di missioni diplomatiche.

Un'altra diversità rispetto alla Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici risiede nel fatto che la libertà di movimento dei membri delle missioni speciali è garantita soltanto nella misura necessaria al compimento delle funzioni della missione speciale (art. 27).

I previlegi e l'immunità dei rappresentanti degli Stati invianti e dei membri del personale diplomatico della missione speciale (art. 29 a 35) sono, con riserva delle necessarie modificazioni, per norma i medesimi di quelli previsti nella Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici (inviolabilità della persona e della sua abitazione privata; immunità di giurisdizione; esenzione della sicurezza sociale, delle imposte, delle prestazioni personali ed esenzione doganale).

Se gli articoli 29 (inviolabilità della persona) e 30 (inviolabilità dell'abitazione privata) corrispondono alla Convenzione di Vienna; l'articolo 31 capoverso 2 lettera d si scosta in quanto dichiara che l'immunità di giurisdizione non si applica alle azioni per risarcimento danni risultanti da un incidente causato da un veicolo impiegato fuori delle funzioni ufficiali della persona interessata.

Per quanto concerne il personale amministrativo e tecnico (art. 36), il personale di servizio (art. 37), le persone a servizio privato dei membri della missione (art. 38), i familiari (art. 39), nonché i membri della missione speciale che sono cittadini dello Stato ospitante (art. 40), la Convenzione sulle missioni speciali reca ur. disciplinamento identico a quello della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici, con riserva dei necessari adeguamenti dovuti al carattere particolare delle missioni speciali.

L'articolo 42 (transito attraverso il territorio di uno Stato terzo) si fonda sul testo dell'articolo 40 della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici. Il capoverso 4 dell'articolo 42 non è stato recepito però nella Convenzione di Vienna. Secondo questa disposizione, gli obblighi dello Stato di transito sono subordinati alle condizioni che quest'ultimo debba essere stato preinformato e non vi si sia opposto. Quest'esigenza implica che lo Stato di transito non è obbligato ad ammettere il passaggio di
missioni speciali e dei loro membri sul proprio territorio.

L'articolo 45 (diritto di lasciare il territorio dello Stato ospitante) nel capoverso 2 prescrive a quest'ultimo di agevolare il ritiro degli archivi. Infatti, l'assenza di una siffatta clausola nella Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici è già stata fonte di taluni inconvenienti.

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Disposizioni generali

Le disposizioni sull'osservanza di leggi e di regolamenti dello Stato ospitante (art. 47) e sul divieto dell'attività professionale (art. 48) sono analoghe agli articoli 41 e 42 della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici.

Giusta l'articolo 49 capoverso 2 lettera b gli Stati possono conchiudere accordi speciali tra essi che modificano la portata delle agevolazioni, dei previlegi e delle immunità per le missioni speciali anche se siffatta modificazione non è stata convenuta con altri Stati sempre che essa sia compatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione sulle missioni speciali e che non pregiudichi i diritti accordati né l'esecuzione di obblighi degli Stati terzi.

Tale formula recepisce la norma generale stabilita all'articolo 41 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 riguardante gli accordi speciali che gli Stati partecipanti a un trattato multilaterale possono concludere al fine di modificare questo trattato nei loro rapporti reciproci.

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Apprezzamento della Convenzione

La Convenzione sulle missioni speciali segna un importante sviluppo del diritto internazionale in un campo dove sinora vi è stata una grande insicurezza giuridica per mancanza di diritto abitudinario chiaro e per la diversità della prassi degli Stati. La Convenzione è il primo accordo multilaterale che fissa l'insieme delle norme che si sono determinate gradualmente nella prassi internazionale e che riguardano la diplomazia ad hoc e i previlegi e le immunità necessari a un funzionamento corrente. Essa corrisponde nelle grandi linee alla pratica seguita sinora dalla Svizzera e tien conto ad uguale livello degli interessi dello Stato ospitante e di quello inviante.

Non soltanto la qualificazione di una missione in quanto missione speciale ma anche l'invio di una missione speciale in un altro Paese richiedono il consenso espresso dello Stato ospitante. Quindi è data garanzia per quest' ultimo di poter tenere entro determinati limiti il numero delle missioni speciali da ospitare. D'altronde, nel diritto internazionale non vi è un obbligo di accogliere siffatte missioni. L'importante è che lo Stato ospitante possa pronunciarsi in quanto concerne l'effettivo del personale e l'ammissione dei singoli membri di una missione speciale. La delegazione svizzera alla sesta commissione ha sempre sottolineato nei propri interventi che a suo modo di vedere soltanto le missioni speciali importanti dovrebbero beneficiare della protezione della Convenzione. In tal modo ha lasciato aperte tutte le possibilità per la pratica svizzera futura in materia d'accoglienza di missioni speciali.

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Nell'applicazione della Convenzione, il Dipartimento politico vigilerà affinchè la pratica d'ospitalità sia uniforme e in ogni caso non sia discriminatoria. Il suo compito sarà facilitato dal fatto che il consenso all'invio di una missione speciale deve per norma essere richiesto per via diplomatica.

Parimente, nel caso in cai la Svizzera accoglierà missioni speciali di due o più Stati che desiderano riunirsi sul nostro territorio (cfr. art. 18), esistono tutte le riserve necessarie in favore dello Stato ospitante.

In previsione che Stati i quali non intrattengono fra loro rapporti diplomatici o consolari possano inviare o ricevere missioni speciali, la Confederazione istituisce una benvenuta possibilità di promuovere e sviluppare i rapporti interstatali. Spesso le missioni speciali prenderanno i primi contatti che condurranno successivamente al riconoscimento e all'allestimento di rapporti diplomatici. La Svizzera, ponendo a disposizione il proprio territorio per missioni di tal genere, può all'occorrenza apportare un valido contributo al miglioramento dei rapporti internazionali.

Le agevolazioni, i privilegi e le immunità elencati nella Convenzione sono fondati, come abbiamo dimostrato, in gran parte su quelli della Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici del 18 aprile 1961 che hanno dato buona prova nella pratica. Visto il carattere particolare delle missioni speciali, hanno dovuto nondimeno essere apportate numerose restrizioni. Ad esempio, lo Stato ospitante deve accordare a una missione speciale unicamente le agevolazioni necessarie al compimento delle proprie funzioni, tenuto conto della natura e dei compiti. Parimenti, il considerando del preambolo giusta il quale i privilegi e le immunità non sono concessi per avvantaggiare i beneficiari ma per garantire loro il libero compimento delle funzioni della missione, ammette un'interpretazione restrittiva delle disposizioni di cui si tratta. Inoltre, la Convenzione sulle missioni speciali tiene spesso conto dei bisogni specifici dello Stato ospitante e la protezione garantita contro eventuali abusi è meglio di quella che assicura la Convenzione sui rapporti diplomatici (cfr. art. 8, 24, 31 cpv. 2 lett. d).

Poiché le missioni speciali trattano compiti confidenziali e spesso più importanti di quelli esercitati generalmente dalle
rappresentanze diplomatiche permanenti e poiché d'altro canto tali missioni sono più vulnerabili dato il loro carattere temporaneo segnatamente per quanto concerne i locali, le immunità e i privilegi garantiti nella Convenzione non possono essere considerati esagerati. Quale Stato inviante la Svizzera ha essa stessa interesse affinchè le proprie missioni speciali abbiano a godere di una protezione sufficientemente intesa per portare a termine i loro compiti senza intralci segnatamente per quanto concerne l'inviolabilità dei documenti che recano seco.

La Convenzione sulle missioni speciali è stata firmata finora da 14 Stati

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(Argentina, Repubblica di Cina, Cipro, Finlandia, Regno Unito, Israele, Giamaica, Liechtenstein, Nicaragua, Filippine, El Salvador, Svizzera, Tunisia, Jugoslavia); sette Stati l'hanno ratificata o vi hanno aderito (Argentina, Cipro, Figi, Iran, Paraguay, Tunisia, Jugoslavia). Essa entrerà in vigore non appena vi avranno aderito o l'avranno ratificata 22 Stati.

La Svizzera -- Stato ospitante tradizionale d'organizzazioni internazionali, di conferenze internazionali e di missioni speciali -- non può rifiutare tale Convenzione. Visto che nella materia, il nostro Paese ha assunto una posizione chiave, dovrebbero per quanto possibile ratificare la Convenzione senza troppi indugi. In tal modo inoltre può essere dato un impulso tale da indurre gli Stati esitanti a seguire l'esempio della Svizzera e in tal modo la Convenzione potrà entrare in vigore in un prossimo avvenire.

Anche rispetto alle Nazioni Unite è opportuno che la Svizzera ratifichi rapidamente questa Convenzione poiché il nostro Paese ha chiesto insistentemente di partecipare ai lavori della sesta commissione, permesso che è stato accordato ancorché senza diritto di voto.

La Convenzione risulta particolarmente adeguata al bisogno del nostro Paese segnatamente in considerazione dei nostri tradizionali buoni uffici.

Ne è prova il fatto che è già stata applicata de facto dalla Svizzera in diversi casi come quelli delle delegazioni che partecipano alla discussione a Ginevra sulla limitazione delle armi strategiche (SALT) («Strategie Arms Limitation Talks») e del tribunale chiamato ad arbitrare, parimente a Ginevra, una controversia territoriale tra l'Argentina e il Cile («Beagle Channel»).

Il Consiglio federale dal canto suo ha concesso alle delegazioni presso la Conferenza della sicurezza e della cooperazione in Europa (CSCE) e alla Conferenza, convocata dalla Svizzera sul diritto internazionale umanitario, uno statuto giuridico che è stato disciplinato analogamente al regime previsto dalla Convenzione per le missioni speciali.

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Protocollo di firma facoltativa

II Protocollo di firma facoltativa concernente la composizione obbligatoria delle controversie completa la Convenzione sulle missioni speciali. Gli Stati hanno nondimeno la possibilità di ratificarlo o di aderirvi indipendentemente dalla Convenzione. Esso riprende quasi testualmente i protocolli di firma facoltativa ratificati dalla Svizzera delle Convenzioni di Vienna sui rapporti diplomatici e consolari rispettivamente del 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963.

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II Protocollo di firma facoltativa risale a un'iniziativa svizzera e corrisponde alla politica tradizionale del nostro Paese. Oltre alle considerazioni generali, anche il fatto che la Convenzione sulle missioni speciali concerne un nuovo campo del diritto internazionale per ora in favore di un sistema di composizione obbligatorio, delle controversie.

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Conseguenze finanziarie e influenza sull'effettivo del personale

La ratifica della Convenzione non produrrà effetti sull'effettivo del personale e sulle finanze della Confederazione. L'applicazione della Convenzione non comporterà nemmeno nuovi oneri per i Cantoni e i Comuni.

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Costituzionalità

La costituzionalità del disegno di decreto federale si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che da alla Confederazione il diritto di concludere trattati con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale ha tratto dall'articolo 65 capoverso 5 della Costituzione federale.

Gli accordi presentati in approvazione sono conclusi per un periodo indeterminato e non contengono clausola di disdetta. Conseguentemente, il decreto federale propostovi sottosta al referendum facoltativo secondo l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale.

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(Disegno)

Decreto federale che approva la Convenzione sulle missioni speciali e il Protocollo di firma facoltativa concernente la composizione obbligatoria delle controversie (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 19761) decreta: Art. l 1

Sono approvati: a. la Convenzione dell'8 dicembre 1969 sulle missioni speciali; b. il Protocollo di firma facoltativa concernente la composizione obbligatoria delle controversie dell'8 dicembre 1969.

2

II Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 II presente decreto sottosta al referendum in materia di trattati internazionali.

" FF 1976 III 325

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Traduzione dal testo originale francese

1)

Convenzione sulle missioni speciali (adottata mediante Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 dicembre 1969)

Gli Stati Partecipanti alla presente Convenzione: Rammentando che sempre è stato concesso un trattamento particolare alle missioni speciali, Coscienti delle finalità e dei principi della Carta delle Nazioni Unite concernente l'uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo sviluppo delle relazioni pacifiche della cooperazione tra gli Stati, Rammentando che l'importanza del problema delle missioni speciali è stato riconosciuto nella Conferenza delle Nazioni Unite sui rapporti e le immunità diplomatiche come anche nella risoluzione prima adottata da detta Conferenza il 10 aprile 1961, Considerando che la Conferenza delle Nazioni Unite sui rapporti e le immunità diplomatiche ha adottato la Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici che è stata aperta alla firma il 18 aprile 1961, Considerando che a Conferenza delle Nazioni Unite sui rapporti con-, solari ha adottato la C'onvenzione di Vienna sui rapporti consolari che è stata aperta alla firma il 24 aprile 1963, Persuasi che una Convenzione internazionale sulle missioni speciali completerebbe le due menzionate Convenzioni e contribuirebbe a promuovere i rapporti d'amicizia tra i Paesi indipendentemente dai loro regimi costituzionali e sociali, Convinti che la finalità dei previlegi e dell'immunità concernenti le missioni speciali non risiedono nell'avvantaggiare individui bensì di garantire il compimento efficace delle funzioni della missione avente carattere rappresentatvo di uno Stato, " n testo originale è pubblicato nel FF 1976 III, ediz. franc., a pag. 321

339 Affermando che le regole del diritto internazionale abitudinario continuano a reggere le questioni che non sono state disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Terminologia Ai fini della presente Convenzione: a) l'espressione «missione speciale» intende una missione temporanea, avente carattere rappresentativo dello Stato, inviata da uno Stato presso un altro Stato con il consenso di quest'ultimo per trattare con esso questioni determinate o per compiere presso di esso un compito determinato; b) l'espressione «missione diplomatica permanente» intende una missione diplomatica giusta la Convenzione di Vienna sui rapporti diplomatici; e) l'espressione «posto consolare» intende qualsiasi consolato generale, consolato, viceconsolato o agenzia consolare; d) l'espressione «capo della missione speciale» intende la persona incaricata dallo Stato inviante ad agire in tale qualità; e) l'espressione «rappresentante dello Stato inviante nella missione speciale» intende qualsiasi persona cui lo Stato inviante ha attribuito questa qualità; f) l'espressione «membri della missione speciale» intende il capo della missione speciale, i rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale della missione speciale; g) l'espressione «membri del personale della missione speciale» intende i membri del personale diplomatico, del personale, amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione speciale; h) l'espressione «membri del personale diplomatico» intende i membri del personale della missione speciale che hanno qualità di diplomazia al fine della missione speciale; i) l'espressione «membri del personale amministrativo e tecnico» intende i membri del personale della missione speciale impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della missione speciale; j) l'espressione «membri del personale di servizio» intende i membri del personale della missione speciale assunti da quest'ultimi come impiegati domestici o per compiti analoghi; k) l'espressione «persone al servizio privato» intende le persone impiegate esclusivamente al servizio privato dei membri della missione speciale.

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Articolo 2 Invio di una missione speciale Uno Stato può inviare una missione speciale presso l'altro Stato con il consenso di quest'ultimo ottenuto anticipatamente per via diplomatica o per qualsiasi altra via convenuta o mutualmente accettabile.

Articolo 3 Funzioni di una missione speciale Le funzioni di una missione speciale sono determinate col consenso reciproco dello Stato inviante e di quello ospitante.

Articolo 4 Invio della stessa missione speciale presso due o più Stati Uno Stato che desidera inviare la stessa missione speciale presso due o più Stati ne informa ciascuno di essi per ottenere il loro consenso.

Articolo 5 Invio di una missione speciale comune da due o più Stati Due o più Stati che desiderano inviare una missione speciale comune presso un altro Stato informano quest'ultimo quando cercano di ottenere il consenso.

Articolo 6 Invio di missioni speciali da due o più Stati per trattare un problema di interesse comune Due o più Stati possono inviare ciascuno contemporaneamente una missione speciale presso un altro Stato con il consenso di quest'ultimo ottenuto conformemente all'articolo 2 per trattare insieme, con il consenso di tutti questi Stati, un problema presentante interesse comune.

Articolo 7 Inesistenza di relazioni diplomatiche o consolari L'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari non è necessaria per l'invio o la ricezione di una missione speciale.

Articolo 8 Nomina dei membri della missione speciale Con riserva delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 lo Stato inviante nomina a propria scelta i membri delle missioni speciali dopo aver dato

341 allo Stato ospitante tutte le informazioni utili circa l'effettivo e la composizione della missione speciale e segnatamente i nomi e le qualità che esso si propone di nominare. Lo Stato ospitante può rifiutare d'ammettere una missione speciale di cui non considera ragionevole l'effettivo in considerazione delle circostanze e delle condizioni che regnano in questo Stato e del bisogno della missione di cui si tratta. Esso può parimente, senza enunciarne i motivi, rifiutare l'ammissione di qualsiasi persona in qualità di membro della missione speciale.

Articolo 9 Composizione della missione speciale 1. La missione speciale è costituita da uno o più rappresentanti dello Stato inviante fra i quali quest'ultimo può designare un capo. Essa può comprendere inoltre un personale diplomatico, un personale amministrativo e tecnico come anche un personale di servizio.

2. Se i membri di una missione diplomatica permanente o di un posto consolare dello Stato ospitante sono inclusi in una missione speciale, essi serbano i loro previlegi e immunità in quanto membri della missione diplomatica permanente o del posto consolare in più dei previlegi e immunità accordati giusta la presente Convenzione.

Articolo 10 Cittadinanza dei membri della missione speciale 1. I rappresentanti degli Stati invianti nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest'ultima devono avere per norma la cittadinanza dello Salo inviante.

. 2. I cittadini dello Stato ospitante possono far parte della missione speciale soltanto con il consenso di questo Stato che può in ogni momento revocarlo.

3. Lo Stato ospitante può riservarsi il diritto previsto al paragrafo 2 del presente articolo per quanto concerne i cittadini di uno Stato terzo che non sono ugualmente cittadini dello Stato inviante.

Articolo 11 Notificazioni 1. Sono notificati al ministero degli affari esteri o a un altro organo analogo dello Stato ospitante: a) la composizione della missione speciale come qualsiasi ulteriore mutamento di tale composizione; Foglia federale 1976, Voi. III

22

342 b) l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della missione come anche la cessazione delle loro funzioni in seno alla missione; e) l'arrivo e la partenza definitiva di qualsiasi persona che accompagna un membro della missione; d) l'assunzione e il congedo di persone residenti nello Stato ospitante in quanto membro delle missioni o in quanto persone al servizio privato; e) la designazione del capo della missione speciale o, in mancanza del capo, del rappresentante di cui al paragrafo 1 dell'articolo 14 come anche dell'eventuale supplente; f) l'ubicazione dei locali occupati dalla missione speciale e degli alloggi privati che godono dell'inviolabilità conformemente agli articoli 30, 36 e 39 come anche ogni altra informazione che fosse necessaria per identificare tali locali e tali abitazioni.

2. Salvo impossibilità, l'arrivo e la partenza definitiva devono essere oggetto di una notificazione.

Articolo 12 Persona dichiarata non grata o non accettabile 1. Lo Stato ospitante può in ogni momento e senza motivare la decisione informare lo Stato inviante che una persona della missione speciale o un membro del personne diplomatico di quest'ultima è persona non grata e che qualsiasi altro membro del personale della missione non è accettabile.

Lo Stato inviante deve allora richiamare la persona di cui si tratta o porre fine alle funzioni di quest'ultima presso la missione speciale secondo il caso.

Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile prima che arrivi sul territorio dello Stato ospitante.

2. Se lo Stato inviante rifiuta di eseguire o non eseguisce entro un termine ragionevole gli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato ospitante può rifiutare di riconoscere alla persona di cui si tratta la qualità di membro di una missione speciale.

Articolo 13 Inizio d'elle funzioni di una missione speciale 1. Le funzioni di una missione speciale iniziano con l'entrata in contatto ufficiale della missione con il ministero degli affari esteri o altro organo analogo convenute dello Stato ospitante.

2. L'inizio delle funzioni di una missione speciale non dipende da una prestazione di quest'ultima da parte della missione diplomatica permanente dello Stato inviante né dalla consegna di credenziali o di pieni poteri.

343

Articolo 14 Autorizzazione ad agire in nome della missione speciale 1. Il capo della missione speciale o se lo Stato inviante non ha designato un capo uno dei rappresentanti dello Stato inviante, designato da quest'ultimo, è autorizzato ad agire in nome della missione speciale e a rivolgere comunicazioni allo Stato ospitante. Lo Stato ospitante rivolge le comunicazioni concernenti la missione speciale al capo della missione o, in assenza di quest'ultimo al rappresentante di cui sopra, sia direttamente, sia per il tramite della missione diplomatica permanente.

2. Tuttavia, un membro della missione speciale può essere auorizzato dallo Stato inviante, dal capo della missione speciale o, in assenza di quest' ultimo, dal rappresentante di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sia a supplire il capo della missione speciale o detto rappresentante sia a compiere determinati atti in nome della missione.

Articolo 15 Organi dello Stato ospitante con cui si trattano gli affari ufficiali Gli affari ufficiali trattati con lo Stato ospitante, affidati dalla missione speciale dallo Stato inviante devono essere trattati con il ministero degli affari esteri o per il suo tramite o con altro organo analogo convenuto dello Stato ospitante.

Articolo 16 Norme circa la presenza 1. Se due ospitante o di salvo accordo impiegato dal scono.

o più missioni speciali si riuniscono sul territorio dello Stato uno Stato terzo, la presenza tra tali missioni è determinata, particolare, secondo l'ordine alfabetico del nome degli Stati Protocollo dello Stato sul territorio del quale esse si riuni-

2. La presenza fra due o più missioni speciali che si incontrano per una cerimonia o per un'occasione solenne è disciplinata secondo il Protocollo vigente nello Stato ospitante.

3. L'ordine di presenza dei membri di una stessa missione speciale è quello che è notificato allo Stato ospitante o allo Stato terzo sul territorio del quale due o più missioni speciali si riuniscono.

344

Articolo 17 Sede della missione speciale 1. La missione speciale ha sede nella località convenuta di comune intesa tra gli Stati interessati.

2. In mancanza di accordo, la missione speciale ha sede nella località dove si trova il ministero degli affari esteri dello Stato ospitante.

3. Se la missione speciale compie le proprie funzioni in località diverse, gli Stati interessati possono convenire che essa ha diversi sedi tra le quali può essere scelta una sede principale.

Articolo 18 Riunione di missioni speciali sul territorio di uno Stato terzo 1. Missioni speciali di due o più Stati possono riunirsi sul territorio di uno Stato terzo soltanto dopo aver ottenuto l'esplicito consenso di questo Stato che serba il diritto di revoca.

2. Con il consenso, lo Stato terzo può porre condizioni che gli Stati invianti devono osservare.

3. Lo Stato terzo assume, nei confronti degli Stati invianti i diritti e gli obblighi di uno Stato ospitante nella misura indicata assegnando il consenso.

Articolo 19 Diritto della missione speciale di utilizzare la bandiera e l'emblema dello Stato inviante 1. La missione speciale ha il diritto di issare la bandiera e l'emblema dello Stato inviante sui locali che essa occupa e sui propri mezzi di trasporto se sono utilizzati per i bisogni di servizio.

2. Nell'esercizio del diritto accordato con il presente articolo è tenuto conto delle leggi, regolamenti e usi dello Stato ospitante.

Articolo 20 Fine delle funzioni di una missione speciale 1. Le funzioni di una missione speciale prendono fine segnatamente

con: a) l'accordo degli Stali interessati; b) l'adempimento del compito della missione speciale;

345

e) la scadenza della durata assegnata alla missione speciale, salvo proroga esplicita; d) la notificazione dello Stato inviante che pone fine alla missione speciale o la richiama; e) notificazione dello Stato ospitante che considera la missione speciale come terminata.

. 2. La rottura dei rapporti diplomatici o consolari tra lo Stato inviante e lo Stato ospitante non comporta di per sé la fine delle missioni speciali esistenti nel momento di questa rottura.

Articolo 21 Statuto del capo dello Stato e delle personalità di rango elevato 1. Il capo dello Stato inviante, quando si trova a capo di una missione speciale, gode in uno Stato ospitante o in uno Stato terzo, delle agevolazioni, dei previlegi e delle immunità riconosciuti dal diritto internazionale ai capi di Stato in visita ufficiale.

2. Il capo del governo, il ministro degli affari esteri e le altre personalità di rango elevato, quando partecipano a una missione speciale dello Stato inviante, godono, nello Stato ospitante o in uno Stato terzo, oltre a quanto accordato dalla presente Convenzione, godono delle agevolazioni, dei previlegi e delle immunità riconosciuti dal diritto internazionale.

Articolo 22 Agevolazioni in generale Lo Stato ospitante accorda alla missione speciale le agevolazioni richieste per il compimento delle proprie funzioni, tenuto conto della natura e del compito della missione speciale.

Articolo 23 Locali e alloggi Lo Stato ospitante aiuta la missione speciale, se quest'ultima lo chiede a procurarsi i locali necessari e a ottenere gli alloggi convenevoli per i propri membri.

Articolo 24 Esenzione fiscale dei locali della missione speciale 1. In misura compatibile con la natura e la durata delle funzioni esercitate dalla missione speciale, lo Stato inviante e i membri della missione

346

speciale che agiscono per conto di quest'ultima sono esenti da tutte le imposte e le tasse nazionali, regionali o comunali, riguardanti i locali occupati dalla missione speciale, sempre che non si tratti di imposte e tasse riscosse in rimunerazione dei servizi speciali resi.

2. L'esenzione fiscale prevista nel presente articolo non si applica a queste imposte e tasse se, secondo la legislazione dello Stato ospitante, sono a carico della persona che tratta con lo Stato inviante o con un membro della missione speciale.

Articolo 25 Inviolabilità dei locali 1. I locali in cui la missione speciale è istallata conformemente alla presente Convenzione sono inviolabili. Non è permesso agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi salvo previo consenso del capo della missione speciale o, all'occorrenza, del capo della missione diplomatica permanente dello Stato inviante accreditato presso lo Stato ospitante. Tale consenso può essere presunto acquisito in caso d'incendio o altro sinistro che minaccia gravemente la sicurezza pubblica e soltanto nel caso in cui non è stato possibile ottenere il consenso esplicito del capo della missione speciale, o, all' occorrenza, del capo della missione permanente.

2. Lo Stato ospitante ha l'obbligo speciale di prendere tutti i provvedimenti adeguati al fine di impedire che i locali della missione speciale siano invasi o danneggiati, sia compromessa la pace della missione o ne sia menomata la propria dignità.

3. I locali della missione speciale, il mobilio, gli altri beni che servono al funzionamento della missione speciale e i mezzi di trasporto non possono essere oggetto di perquisizione alcuna, requisizione, confisca, né provvedimento d'esecuzione.

Articolo 26 Inviolabiltà degli archivi e dei documenti Gli archivi e i documenti della missione speciale sono inviolabili in ogni momento e in qualsiasi luogo essi si trovano. Essi dovrebbero, ogni volta che risulta necessario, recare i marchi esterni visibili d'identificazione.

Articolo 27 Libertà di movimento Con riserva delle proprie leggi e regolamenti relativi alle zone cui l'accesso è vietato o disciplinato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato ospitante garantisce a tutti i membri della missione speciale libertà di spostamento e di circolazione sul proprio territorio nella misura necessaria al compimento delle funzioni della missione speciale.

347

Articolo 28 Libertà di comunicazione 1. Lo Stato ospitante permette e protegge la libera comunicazione della missione speciale per tutti gli scopi ufficiali. Nelle comunicazioni con il governo dello Stato inviante come anche con le proprie missioni diplomatiche, i posti consolari e le sue altre missioni speciali o con sezioni della stessa missione indipendentemente da dove si trovino, la missione speciale può impiegare tutti i mezzi di comunicazione impiegati, compresi i corrieri e messaggi codificati o cifrati. Tuttavia, la missione speciale può istallare o utilizzare un'emittente radio soltanto con il consenso dello Stato ospitante.

2. La corrispondenza ufficiale della missione speciale è inviolabile.

L'espressione «corrispondenza ufficiale» si estende a tutta la corrispondenza relativa alla missione speciale e alle proprie funzioni.

3. Quando è possibile praticamente, la missione speciale utilizza i mezzi di comunicazione, compresa la valigia e il corriere della missione diplomatica permanente dello Stato inviante.

4. La valigia della missione speciale non deve essere né aperta né trattenuta.

5. I colli costituenti la valigia della missione speciale deve recare marchi esterni visibili e possono contenere soltanto documenti e oggetti d'uso ufficiale della missione speciale.

6. Il corriere della missione speciale, delatore di un documento ufficiale attesante la propria qualità e precisante il numero dei colli costituenti la valigia è, nell'esercizio delle proprie funzioni, protetto dallo Stato ospitante. Egli gode dell'inviolabilità della propria persona e non può essere sottoposto a nessuna forma d'arresto o di detenzione.

7. Lo Stato inviante o la missione speciale può nominare corrieri ad hoc della missione speciale. In tal caso, le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo sono parimente applicabili, con la riserva che le immunità menzionate cesseranno di essere applicate non appena il corriere ad hoc abbia consegnato al destinatario la valigia della missione speciale da esso recata.

8. La valigia della missione speciale può essere affidata a un comandante di una nave o di un aeromobile commerciale che deve giungere ad un punto d'entrata autorizzato. Tale comandante deve recare un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituente la valigia ma non è considerato
come corriere della missione speciale. In seguito ad accordo con le autorità competenti, la missione speciale può inviare uno dei propri membri a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.

348

Articolo 29 Inviolabilità della persona La persona dei rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale come anche quella dei membri del personale diplomatico di detta missione è inviolabile. Non è ammessa nessuna forma d'arresto o di detenzione.

Lo Stato ospitante tratti tali persone con il rispetto loro dovuto e prende tutti i provvedimenti adeguati per impedire qualsiasi pregiudizio alla persona, alla libertà e alla dignità.

Articolo 30 Inviolabilità dell'alloggio privato 1. L'alloggio privato dei rappresentanti dello Stato d'invio della missione speciale e dei membri del personale diplomatico di quest'ultima gode della stessa inviolabilità e della stessa protezione come i locali della missione speciale.

2. I documenti, la corrispondenza e, con riserva del paragrafo 4 dell' articolo 31, i beni godono parimente dell'inviolabilità.

Articolo 31 Immunità di giurisdizione 1. I rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest'ultima godono dell'immunità della giurisdizione penale dello Stato ospitante.

2. Essi godono parimente dell'immunità della giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante a meno che si tratti: a) di un'azione reale concernente un immobile privato situato sul territorio di uno Stato ospitante, se la persona interessata non lo possiede unicamente per conto dello Stato inviante ai fini della missione; b) di un'azione concernente una successione nella quale la persona interessata figura come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario a titolo privato e non in nome dello Stato inviante; e) di un'azione concernente un'attività professionale o commerciale, qualunque essa sia, esercitata dalla persona interessata nello Stato ospitante al di fuori delle proprie finzioni ufficiali; d) di un'azione in risarcimento di danni risultanti da un infortunio causato da un veicolo utilizzato al di fuori di funzioni ufficiali della persona interessata.

349 3. I rappresentanti dello Stato inviante della missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest'ultima non sono obbligate a prestare testimonianza.

4. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un rappresentante dello Stato inviante in una missione speciale o di un membro del personale diplomatico di quest'ultima salvo nei casi di cui ai capoversi a), b), e) e d) del paragrafo 2 del presente articolo e sempre che l'esecuzione avvenga senza che sia pregiudicata l'inviolabilità della persona 0 della sua abitazione.

5. L'immunità di giurisdizione dei rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e dei membri del personale diplomatico di quest'ultima non esenta queste persone dalla giurisdizione dello Stato inviante.

Articolo 32 Esenzione di disposizioni di sicurezza sociale 1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, 1 rappresentanti dello Stato inviante della missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest'ultima, per quanto attiene ai servizi resi allo Stato inviante, sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato ospitante.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimente alle persone che sono al servizio privato esclusivo di un rappresentante dello Stato inviante di una missione speciale o di un membro del personale diplomatico di quest'ultima a condizione: a) che non siano cittadini dello Stato ospitante o non vi abbiano la loro residenza permanente, e b) che sottostanno alle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere vigenti nello Stato inviante o in uno Stato terzo.

3. I rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest'ultima che hanno al loro servizio persone per cui l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano, devono osservare gli obblighi e' le disposizioni di sicurezza sociale che lo Stato ospitante impone al datore di lavoro.

4. L'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato ospitante in quanto essa è ammessa da detto Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli accordi bilaterali o multilaterali relativi alla sicurezza sociale conclusi precedentemente e non infirmano l'ulteriore conclusione di tali accordi.

350

Articolo 33 Esenzione da imposte e tasse I rappresentanti dello Stato inviante della missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest'ultima sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale o comunale eccettuate: a) le imposte dirette di natura tale che sono normalmente incorporate nei prezzi delle merci e dei servizi; b) le imposte e le tasse su i beni immobili privati situati sul territorio dello Stato ospitante, a meno che la persona interessata non li possegga per conto dello Stato inviante ai fini della missione; e) le tasse di successione riscosse dallo Stato ospitante, con riserva delle disposizioni dell'articolo 44; d) le imposte e le ta:sse sui redditi privati che hanno fonte nello Stato ospitante e le imposte sui capitali prelevate su investimenti effettuati in aziende commerciali situate nello Stato ospitante; e) le imposte e le tasse riscosse in rimunerazione di servizi speciali resi; f) le tasse di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo con riserva delle disposizioni dell'articolo 24.

Articolo 34 Esenzione delle prestazioni personali Lo Stato ospitante deve esentare i rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest'ultima da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico di qualsiasi natura e degli oneri militari come requisizioni, contribuzioni e alloggi militari.

Articolo 35 Esenzione doganale 1. Entro i limiti delle disposizioni legali regolamentari che possono essere adottate, lo Stato ospitante autorizza l'entrata e accorda l'esenzione da dazi, tasse e diritti connessi diversi dalle spese di deposito, di trasporto e le spese inerenti a servizi analoghi per quanto concerne: a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale nella missione speciale; b) gli oggetti destinati all'uso personale dei rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e dei membri del personale diplomatico di quest'ultima.

2. I rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest'ultima sono esentati dall'ispezione del

351 loro bagaglio personale a meno che esistano seri motivi per ritenere che contenga oggetti non beneficianti delle esenzioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalla legislazione o sottoposta a quarantena dallo Stato ospitante. In siffatti casi l'ispezione può essere fatta soltanto in presenza della persona interessata o del suo rappresentante autorizzato.

Articolo 36 Personale amministrativo e tecnico I membri del personale amministrativo e tecnico della missione speciale beneficiano dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli da 29 a 34, salvo per l'immunità della giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante menzionata al paragrafo 2 dell'articolo 31 che non si applica agli atti compiuti fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Essi beneficiano anche dei benefici menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 35 per quanto concerne gli oggetti importati all'atto della prima entrata nel territorio dello Stato ospitante.

Articolo 37 Personale di servizio I membri del personale di servizio della missione speciale beneficiano dell'immunità di giurisdizione dello Stato di ricezione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e dell'esenzione da imposte e tasse sui salari che ricevono per i servizi prestati come anche dell'esenzione della legislazione sulla sicurezza sociale prevista all'articolo 32.

Articolo 38 Persone al servizio privato Le persone al servizio privato dei membri della missione speciale sono esentate da imposte e tasse sui salari che riscuotono per le loro prestazioni.

Per tutti gli altri effetti essi beneficiano dei privilegi e immunità soltanto nella misura ammessa dallo Stato ospitante. Tuttavia, lo Stato ospitante deve esercitare la propria giurisdizione su tali persone in modo da non pregiudicare eccessivamente il compimento delle funzioni della missione speciale.

Articolo 39 Familiari 1. I familiari dei rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e dei membri del personale diplomatico di quest'ultima beneficiano dei privilegi e delle immunità menzionati nell'articolo 29 a 35 se accompagnano

352 tali membri della missione speciale sempre che non siano cittadini dello Stato ospitante o non vi abbiano la loro residenza permanente.

2. I familiari dei membri del personale amministrativo e tecnico della missione speciale beneficiano dei privilegi e delle immunità menzionati nell' articolo 36 se accompagnano tali membri delle missioni speciali e sempre che non siano cittadini dello Stato ospitante o non vi abbiano residenza permanente.

Articolo 40 Cittadini dello Stato ospitante e persone aventi residenza permanente in quest'ultimo 1. A meno che lo Stato ospitante non abbia accordati privilegi e immunità supplementari, i rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest'ultima, che sono cittadini dello Stato ospitante o che vi hanno residenza permanente beneficiano unicamente dell'immunità di giurisdizione e di inviolabilità degli atti ufficiali compiuti nell'eserciziio delle loro funzioni.

2. Gli altri membri della missione speciale e le persone al servizio privato che sono cittadini dello Stato ospitante o che vi hanno residenza permanente beneficiano unicamente dei privilegi e immunità nella misura riconosciuta da detto Stato. Tuttavia, lo Stato ospitante deve esercitare la propria giurisdizione-su tali persone in modo da non pregiudicare eccessivamente il compimento delle funzioni della missione speciale.

Articolo 41 Rinuncia all'immunità 1. Lo Stato inviante: può rinunciare all'immunità di giurisdizione dei suoi rappresentanti nella missione speciale, dei membri del personale diplomatico di quest'ultima e di altre persone che beneficiano dell'immunità in virtù degli articoli 36 a 40.

2. La rinuncia deve essere sempre espressa.

3. Se una delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo avvia una procedura, essa non è più atta a invocare l'immunità di giurisdizione per quanto concerne qualsiasi richiesta riconvenzionale direttamente vincolata alla domanda principale.

4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non implica necessariamente la rinuncia all'immunità quanto ai provvedimenti d'esecuzione del giudizio per i quali occorre una rinuncia distinta.

353

Articolo 42 Transito attraverso il territorio di Stati terzi 1. Se un rappresentante dello Stato inviante nella missione speciale o un membro del personale diplomatico di quest'ultima attraversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo per andare ad assumere le proprie funzioni o per rientrare nello Stato inviante, lo Stato terzo gli accorda l'inviolabilità e tutte le altre immunità necessarie per permettere il passaggio o il ritorno. Analogamente avviene per i familiari beneficianti dei privilegi e delle immunità che accompagnano la persona di cui nel presente paragrafo che viaggiano con essa o che viaggiano separatamente per raggiungerla o per rientrare nel proprio Paese.

2. In condizioni analoghe a quelle previste nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio sul loro territorio dei membri del personale amministrativo, tecnico o di servizio della missione speciale e dei loro familiari.

3. Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi codificati o cifrati, le stesse libertà e protezioni che lo Stato ospitante deve accordare in virtù della presente Convenzione. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, essi accordano ai corrieri e alle valigie della missione speciale in transito la stessa inviolabilità e la stessa protezione che lo Stato ospitante deve accordare in virtù della presente Convenzione.

4. Lo Stato terzo deve rispettare i propri obblighi nei confronti delle persone menzionate nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo soltanto se è stato anticipatamente informato, sia mediante domanda di visto, sia mediante notificazione, del transito di tali persone quali membri della missione speciale, familiari o corrieri e non si è opposto.

5. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo s'applicano parimente nei confronti delle persone rispettivamente menzionate in questi paragrafi come anche nei confronti delle comunicazioni ufficiali della missione speciale, delle valigie di quest'ultima quando l'utilizzazione del territorio dello Stato terzo è dovuta a forza maggiore.

Articolo 43 Durata dei privilegi e immunità 1. Ciascun membro della missione speciale beneficia dei privilegi e delle immunità cui ha diritto non appena entra sul territorio dello Stato ospitante per esercitare le funzioni nella missione speciale, oppure se già si

354 trova su tale territorio non appena la sua nomina è stata notificata al ministero degli affari esteri o ad altro organo analogo convenuto dello Stato ospitante.

2. Se le funzioni di un membro della missione speciale terminano, i suoi privilegi e le sue immunità cessano segnatamente nel momento in cui egli lascia il territorio dello Stato ospitante oppure alla scadenza di un termine ragionevole che gli sarà accordato a tale scopo, ma sussistono fino a questo momento anche in caso di conflitto armato. Tuttavia, l'immunità sussiste per quanto concerne gli atti compiuti da tale membro nell'esercizio delle sue funzioni.

3. In caso di decesso di un membro della missione speciale, i familiari continuano a godere dei privilegi e delle immunità di cui beneficiano, fino a scadenza di un termine ragionevole che consenta loro di lasciare il territorio dello Stato ospitante.

Articolo 44 Beni di un membro della missione speciale o di un suo familiare in caso di decesso 1. In caso di decesso di un membro della missione speciale o di un familiare che lo accompagnava, se il defunto non era cittadino dello Stato ospitante o non vi aveva la residenza permanente, lo Stato ospitante permette il ritiro dei beni mobili del defunto eccettuati quelli acquistati nel Paese e oggetto di un divieto d'esportazione al momento del decesso.

2. Non sono riscosse tasse di successione sui beni mobili che si trovano nello Stato ospitante unicamente a causa della presenza in tale Stato del defunto in quanto membro della missione speciale o familiare di un membro della missione.

Articolo 45 Agevolazioni per la partenza dal territorio dello Stato ospitante e per il ritiro degli archivi della missione speciale 1. Lo Stato ospitante deve, anche in caso di conflitto armato, concedere agevolazioni per permettere alle persone beneficianti di privilegi e immunità che non siano cittadini dello Stato ospitante come anche ai familiari di tali persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, di lasciare il territorio il più presto possibile. Esso deve segnatamente, ove occorra, mettere a disposizione i mezzi necessari per essi e per i beni.

2. Lo Stato ospitante deve accordare allo Stato inviante facilità per ritirare dal territorio dello Stato ospitante gli archivi della missione speciale.

355 Articolo 46 Conseguenze della fine di funzioni della missione speciale 1. Se le funzioni di una missione speciale prendono fine, lo Stato ospitante deve rispettare e proteggere i locali della missione speciale sinché essi sono riservati a quest'ultima come anche i beni e gli archivi della missione speciale. Lo Stato inviante deve ritirare tali beni e gli archivi entro un termine ragionevole.

2. In caso di assenza di rapporti diplomatici o consolari tra lo Stato inviante e lo Stato ospitante o di rottura di detti rapporti e se le funzioni della missione speciale hanno preso fine, lo Stato inviante può, anche se vi è un conflitto armato, affidare la custodia dei beni e degli archivi della missione speciale ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato ospitante.

Articolo 47 Osservanza di leggi e regolamenti dello Stato ospitante e impiego dei locali della missione speciale 1. Senza pregiudizi per i privilegi e le immunità, tutte le persone che beneficiano di essi in virtù della presente Convenzione devono rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante. Essi hanno parimente il dovere di non immischiarsi negli affari interni di tale Stato.

2. I locali della missione speciale non saranno impiegati in modo incompatibile con le funzioni della missione speciale così come concepite nella presente Convenzione, in altre norme del diritto internazionale generale o in accordi speciali vigenti tra lo Stato inviante e quello ospitante.

Articolo 48 Attività professionale o commerciale I rappresentanti dello Stato inviante nella missione speciale e i membri del personale diplomatico di quest'ultima non esercitano nello Stato ospitante alcuna attività professionale o commerciale per trame profitto personale.

Articolo 49 Non discriminazione 1. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non è fatta discriminazione fra gli Stati.

2. Tuttavia, non sono considerati come discriminatori: a) il fatto che lo Stato ospitante applichi restrittivamente una delle disposizioni della presente Convenzione in quanto essa è stata analogamente applicata alla missione speciale nello Stato inviante;

356 b) il fatto che gli Stati modifichino tra essi, per usanza o per accordo le estensioni delle agevolazioni dei privilegi e delle immunità per le loro missioni speciali anche se siffatta modificazione non è stata convenuta con altri Stati sempre che non sia incompatibile con l'oggetto e la finalità della presente Convenzione e non pregiudichi il godimento dei diritti nell'esecuzione degli obblighi di Stati terzi.

Articolo 50 Firma La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle; Nazioni Unite o di un'istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare come anche a tutti gli Stati partecipanti allo statuto della Corte internazionale di Giustizia nonché di qualsiasi altro Stato invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenirne parte, fino al 31 dicembre 1970, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Articolo 51 Ratificazione Lai presente Convenzione sottosta a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 52 Adesione La presente Convenzione resta aperta all'adesione di ogni Stato appartenente a una delle catégorie menzionate all'articolo 50. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 53 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratificazione o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificano la Convenzione o vi aderiscono dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del proprio strumento di ratificazione o di adesione.

357

Articolo 54 Notificazioni fatte dal depositario II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati appartenenti a una delle categorie menzionate all'articolo 50: a) le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli 50, 51 e 52; b) la data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente all'articolo 53.

Articolo 55 Testi autentici L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti a una delle categorie menzionate all'articolo 50.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma, a New York, il 16 dicembre 1969.

(Seguono le firme)

Foglio federale 1976, Voi. Ili

23

358

Traduzione dal testo originale francese

1)

Convenzione sulle missioni speciali

Protocollo di firma facoltativa concernente la composizione obbligatoria delle controversie Gli Stati Partecipanti al presente Protocollo e alla Convenzione sulle missioni speciali, dappresso chiamata «Convenzione», adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 dicembre 1969, Nel desiderio di ricorrere, per qualsiasi questione che le concerne riguardanti una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione, alla giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia, a meno che non sia stato accettato di comune accordo fra le Parti entro un termine ragionevole un altro modo di regolamento, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione competono alla Corte internazionale di Giustizia e possono conseguentemente essere impugnate davanti a tale Corte mediante richiesta di qualsiasi Parte alla controversia che è partecipe del presente Protocollo.

Articolo II Le Parti possono convenire entro un termine di due mesi dopo notificazione da una parte all'altra che esiste a suo parere una controversia, di ricorrere non alla Corte internazionale di Giustizia ma a un tribunale d'arbitrato.

Scaduto tale termine ciascuna parte può, mediante richiesta, adire la Corte per la controversia.

Articolo III 1. Le Parti possono parimente convenire, entro lo stesso termine di due mesi, d'adottare una procedura di conciliazione prima di ricorrere alla Corte internazionale di G iustizia.

11

II testo originale è pubblicato nel FF 1976 III ediz. franc., a pag. 341

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2. La commissione di conciliazione deve, formulare le proprie raccomandazioni entro i cinque mesi successivi alla propria costituzione. Se quest' ultimi non sono accettati dalle Parti alla controversia entro un termine di due mesi dopo la comunicazione, ciascuna Parte potrà adire la Corte mediante richiesta.

Articolo IV II presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che possono divenire parte alla Convenzione fino al 31 dicembre 1970 presso la sede dell' Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Articolo V II presente Protocollo sottosta a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VI II presente Protocollo resta aperto all'adesione di tutti gli Stati che possono aderire alla Convenzione. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VII 1. Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno come la Convenzione o il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o d'adesione a detto Protocollo se questa seconda data è più lontana.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificano il presente Protocollo o vi aderiscono dopo l'entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratificazione o di adesione.

Articolo Vili II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che possono divenire Parte alla Convenzione: a) le firme apposte sul presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o d'adesione, conformemente agli articoli IV, V e VI; b) la data in cui il presente Protocollo entra in vigore conformemente all'articolo VII.

360 Articolo IX L'originale del près ante Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono parimente autentici, è depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all'articolo IV.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri governi, hanno firmato il presente Protocollo che è stato aperto alla firma a New York il 16 dicembre 1969.

(Seguono le firme)

361

Traduzione dal testo originale francese *> Nazioni Unite A/RES/2530 (XXIV) Assemblea generale

Ventiquattresima sessione Punto 87 dell'ordine del giorno

Risoluzione adottata dall'Assemblea generale [sul rapporto della Sesta Commissione (A/7799)] 2530 (XXIV) Convenzione sulle missioni speciali e Protocollo di firma facoltativa concernente la composizione obbligatoria delle controversie

L'Assemblea generale, Considerando che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto internazionale contribuiscono all'attuazione delle finalità e dei principi enunciati agli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite, Rammentando che, mediante risoluzioni 1687 (XVI) del 18 dicembre 1961, 1902 (XVIII) del 18 novembre 1963 e 2045 (XX) dell'8 dicembre 1965, essa raccomandava alla Commissione del diritto internazionale di continuare i lavori di codificazione e di sviluppo progressivo dei problemi delle missioni speciali e che, come lo raccomandava l'Assemblea generale nella sua risoluzione 2167 (XXI) del 5 dicembre 1966, la Commissione ha presentato un progetto definitivo d'articoli sulle missioni speciali al capitolo II del proprio rapporto sui lavori della propria 19a sessione 2), Rammentando parimente le risoluzioni 2273 (XXII) del 1° dicembre 1967 e 2419 (XXIII) del 18 dicembre 1968 mediante le quali essa decideva ]) 2)

II testo originale è pubblicato nel FF 1976 III, ediz. franc., a pag. 344 Documenti ufficiali dell'Assemblea generale, ventìduesima sessione, Supplemento N. 9 (A/6709/Rev. 1 e Corr. 1 e 3).

362 di esaminare la questione intitolata «Disegno di convenzione sulle missioni speciali» nelle sue 23a e 24a sessione, per adozione, da parte dell'Assemblea generale, di una convenzione su tale soggetto, Avendo terminato l'esame del problema intitolato «Progetto di convenzione sulle missioni speciali», Notando parimente che gli articoli 50 e 52 della Convenzione sulle missioni speciali consentono all'Assemblea generale di rivolgere inviti speciali agli Stati che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare o che non partecipano allo statuto della Corte internazionale di Giustizia per divenire partecipi a detta Convenzione, Convinta che i trattati multilaterali che riguardano la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto internazionale il cui oggetto e scopo interessano la comunità internazionale nel suo insieme dovrebbero essere aperti alla partecipazione universale, 1. Adotta e apre alla firma e alla ratificazione o all'adesione gli strumenti dappresso il cui testo è allegato alla presente risoluzione: a) Convenzione sulle: missioni speciali; b) Protocollo di firma facoltativa concernente il regolamento obbligatorio delle controversie; 2. Decide d'esaminare nella sua 25" sessione il problema dell'invio di inviti in modo da garantire la partecipazione più larga possibile alla Convenzione sulle missioni speciali.

1825" seduta plenaria 8 dicembre 1969

363

Traduzione dal testo originale francese

1)

Nazioni Unite A/RES/2531 (XXIV) Assemblea generale

Ventiquattresima sessione Punto 87 dell'ordine del giorno

Risoluzione adottata dall'Assemblea generale [sul rapporto della Sesta Commissione (A/7799)] 2531 (XXIV) Convenzione sulle missioni speciali Composizione di controversie in materia civile

L'Assemblea generale, Accertando che la Convenzione sulle missioni speciali adottata dall'Assemblea generale reca disposizioni relative all'immunità della giurisdizione dello Stato ospitante per quanto concerne i membri di una missione speciale dello Stato inviante, Rammentando che lo Stato inviante può rinunciare a tali immunità, Notando inoltre che, come lo rammenta il preambolo della Convenzione, la finalità dell'immunità non è d'avvantaggiare individui ma di garantire il compimento efficace delle funzioni di missioni speciali, Cosciente della profonda preoccupazione espressa durante le deliberazioni dell'Assemblea generale circa le possibilità che la rivendicazione delle '> II testo originale è pubblicato nel FF 1976 III, ediz. franc., a pag. 346

364 immunità abbia in taluni casi per effetto di privare persone nello Stato ospitante e del beneficio di una composizione giudiziaria, Raccomanda che lo Stato inviante rinunci all'immunità dei membri delle missioni speciali per quanto concerne le azioni civili intentate da persone dello Stato ospitante quando può farlo senza che ciò intralci il compimento delle funzioni della missione speciale e che, non rinunciando all'immunità, lo Stato inviante applichi tutti i suoi sforzi per ottenere una equa regolazione della lite.

1825a seduta plenaria 8 dicembre 1969

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la Convenzione sulle missioni speciali Del 1° settembre 1976

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