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Termine di referendum: 28 marzo 1977

Legge federale sui diritti politici # S T #

(Del 17 dicembre 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 43, 47, 66, 72 a 77, 89, 89 bis , 90, 106 e 120 a 123 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1975 1 >, decreta: Titolo primo: Diritto di voto e espressione del voto Art. l

Contenuto del diritto di voto II diritto di voto giusta l'articolo 74 della Costituzione federale è il diritto di partecipare alle elezioni per il Consiglio nazionale e alle votazioni federali, di firmare i referendum e le iniziative popolari federali.

Art. 2

Esclusione dal diritto di voto È escluso dal diritto di voto in materia federale l'interdetto per infermità o debolezza mentali (art. 369 CC).

Art. 3

Domicilio politico 1

II voto è esercitato nel domicilio politico, ossia nel Comune in cui abita ed è notificato l'avente diritto.

11

FF 1975 I 1313

1976 -- 924

1446 2

Chiunque deposita, invece dell'atto d'origine, un altro documento di legittimazione (certificato di cittadinanza, certificato provvisorio ecc.) acquista il domicilio politico soltanto se prova di non essere iscritto nel catalogo elettorale del luogo in cui è depositato l'atto d'origine.

Art. 4

Catalogo elettorale 1

Gli aventi diritto di voto sono iscritti nel catalogo elettorale del loro domicilio politico. Iscrizioni e radiazioni sono fatte d'ufficio.

2

Innanzi un'elezione o votazione, le iscrizioni sono fatte fino al quinto giorno precedente quello dell'elezione o votazione, se risulta che il giorno della votazione sono adempiute le condizioni di partecipazione.

3

II catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di

voto.

Art. 5 1

Principi per l'espressione del voto II voto è espresso mediante schede ufficiali.

2

Le schede non prestampate devono essere riempite a mano. Le schede elettorali prestampate possono essere modificate soltanto a mano.

3

II votante esprime personalmente il suo voto deponendo la scheda nell'urna.

4

Possono votare per corrispondenza in qualsiasi luogo del territorio svizzero: a. i malati e gli infermi; b. gli aventi diritto di voto impediti di recarsi alle urne per altre ragioni perentorie; e. gli aventi diritto di voto che soggiornano fuori domicilio.

5

Se i Cantoni prevedono un voto per corrispondenza più esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.

6

II voto per rappresentanza è ammesso se previsto dal diritto cantonale per le votazioni e elezioni cantonali.

7

II segreto del voto dev'essere tutelato.

Art. 6

Voto degli invalidi I Cantoni provvedono affinchè possano votare anche coloro che, per invalidità o altri motivi, sono durevolmente incapaci di svolgere da sé le necessario operazioni di voto.

1447

Art. 7 Voto anticipato 1

1 Cantoni provvedono affinché il voto anticipato sia possibile in due almeno dei quattro giorni precedenti quello della votazione.

2

Per il voto anticipato, il diritto cantonale prevede che si ci potrà recare a singole o a tutte le urne per un tempo determinato ovvero consegnare la scheda, in busta chiusa, a un pubblico ufficio.

3

Se i Cantoni prevedono un voto anticipato più .esteso, questo vale parimente per le votazioni e elezioni federali.

· Art. 8

Voto per corrispondenza 1

1 Cantoni provvedono per una procedura semplice del voto per corrispondenza. Essi emanano in particolare disposizioni per assicurare il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti e per impedire gli abusi.

2

II voto per corrispondenza è ammissibile il più presto tre settimane innanzi il giorno della votazione.

"

Art. 9 Militari

I militari in servizio e le persone che prestano servizio nella protezione civile possono votare per corrispondenza anche in materia cantonale e comunale.

Titolo secondo: Votazioni Art. 10 Organizzazione 1 2

II Consiglio federale stabilisce il giorno della votazione.

Ogni Cantone organizza la votazione sul suo territorio ed emana le necessarie disposizioni.

1448

Art. 11 Testi in votazione e schede 1

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i testi in votazione e le schede.

2

Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze.

3

Gli aventi diritto di voto ricevono i testi e la spiegazione almeno tre settimane prima del giorno della votazione.

Art. 12 Schede nulle Sono nulle le schede che: non sono ufficiali; sono riempite non a mano; non fanno risultare chiaramente la volontà del votante; contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti; in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un ufficio postale estero.

1

a.

b.

e.

d.

e.

2

Sono riservati i motivi di invalidità e nullità giusta la procedura cantonale (busta, marca o bollo di controllo ecc.).

Art. 13

Determinazione del risultato Le schede in bianco o nulle non contano per la determinazione del risultato.

Art. 14 Processo verbale 1

Circa il risultato della votazione, in ciascun ufficio di voto è steso un processo verbale indicante il numero degli aventi diritto di voto, dei votanti, delle schede in bianco, nulle, valide, dei sì e dei no.

2

II processo verbale è trasmesso al governo cantonale, il quale compila i risultati provvisori di tutto il Cantone, li comunica senza indugio alla Cancelleria federale e li pubblica nel Foglio ufficiale cantonale.

3

1 Cantoni trasmettono i processi verbali, a richiesta anche le schede, alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3). Accertato l'esito della votazione, le schede sono distrutte.

1449 Art. 15 Accertamento e pubblicazione del risultato 1

II Consiglio federale accerta vincolativamente il risultato della vota-

zione.

2

II decreto d'accertamento è pubblicato nel Foglio federale.

3

Le modificazioni della Costituzione federale entrano in vigore accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, sempreché il testo non disponga altrimenti.

Titolo terzo: Elezione del Consiglio nazionale Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 16

Ripartizione dei seggi tra i Cantoni 1

Per la ripartizione dei seggi nel Consiglio nazionale è determinante l'esito dell'ultimo censimento della popolazione residente pubblicato ufficialmente.

2

II Consiglio federale stabilisce dopo ogni censimento della popolazione quanti seggi spettino ai singoli Cantoni e Semicantoni.

Art. 17

Metodo di ripartizione I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni e i Semicantoni nella maniera seguente: a. Prima ripartizione: L'ammontare della popolazione residente della Svizzera è diviso per 200; il risultato ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, è il quoziente determinante per la prima ripartizione. Ogni Cantone la cui popolazione siainferiore al quoziente ottiene un seggio ma è escluso dalle ripartizioni successive.

b. Seconda ripartizione: L'ammontare della popolazione residente dei Cantoni rimanenti è diviso per il numero dei seggi non ancora assegnati; il risultato ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, è il quoziente determinante per la seconda ripartizione. Ogni Cantone ottiene tanti seggi quante volte l'ammontare della sua popolazione contiene il nuovo quoziente.

e. Ripartizione completiva: I seggi restanti sono ripartiti tra i Cantoni che ottengono i resti maggiori. Se due o più Cantoni ottengono resti uguali, l'ultimo seggio è assegnato al Cantone che, dopo la divisione dell'am-

1450 montare della sua popolazione per il quoziente determinante per la prima ripartizione, ottiene il resto maggiore.

Art. 18 Incompatibilità 1

1 membri del Consiglio degli Stati, i magistrati nominati dall'Assemblea federale e i funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale (art. 77 Cost.). Se eletti al Consiglio nazionale, dopo la nomina devono dichiarare per quale delle due cariche optano.

2

I funzionari federali abbandonano le loro funzioni al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale.

3

Queste norme s'applicano per analogia agli ecclesiastici (art. 75 Cost.).

Art. 19 Data dell'elezione 1

Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari.

2

Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 120 capo verso 2 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.

Art. 20

Decisione per sorteggio Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.

Capìtolo 2: Sistema proporzionale Sezione 1: Candidatura Art. 21

Presentazione delle proposte 1

Le proposte di candidatura devono essere depositate presso il governo cantonale il più tardi il 48° giorno (settultimo lunedì) precedente quello dell' elezione.

1451 2

1 Cantoni con almeno dodici seggi al Consiglio nazionale possono anticipare di due settimane al massimo il termine di deposito e gli altri termini della procedura di candidatura.

3

I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale le proposte di candidatura e ai candidati la proposta che li concerne.

Art. 22

Numero e designazione dei candidati 1

Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.

2

Le proposte devono indicare: cognome e nome, anno di nascita, professione, indirizzo e luogo d'origine dei candidati.

Art. 23

Denominazione della proposta Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre.

Art. 24 Firmatari 1

Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da almeno 50 elettori domiciliati nel circondario.

2

Un elettore non può firmare più di una proposta. Non può ritirare la sua firma dopo il deposito della proposta.

Art. 25

Rappresentanti 1

1 firmatari della proposta devono designare un rappresentante e un suo sostituto. Se vi rinunciano, si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

2 II rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente in nome dei firmatari le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere.

Art. 26

Consultazione delle proposte Gli elettori del circondario possono prender visione delle proposte e dei nomi dei firmatari presso l'autorità competente.

1452 Art. 27

Candidati su più proposte 1

II candidato il cui nome figura su più d'una proposta del medesimo circondario è senza indugio invitato dal governo cantonale a dichiarare entro il 44° giorno (settultimo venerdì) precedente quello dell'elezione per quale proposta egli opta.

2

La Cancelleria federale procede nello stesso modo in confronto dei candidati il cui nome figura nelle proposte di più circondari.

3

Se non può essere ottenuta dal candidato una tale dichiarazione entro il termine fissato, il suo nome è stralciato da tutte le proposte.

Art. 28

Candidatura declinata Ogni candidato può dichiarare per scritto al governo cantonale, entro il 44° giorno (settultimo venerdì) precedente quello dell'elezione, ch'egli declina la candidatura; in questo caso il suo nome è stralciato d'ufficio dalla proposta.

Art. 29 Rettificazioni; proposte di sostituzione 1

II governo cantonale esamina la proposta e assegna all'occorrenza al rappresentante dei firmatari un termine per rettificarla, per modificare denominazioni che si prestano a confusione e per sostituire i candidati stralciati d'ufficio.

2

I candidati proposti per la sostituzione devono dichiarare per scritto che accettano la candidatura. Se manca questa dichiarazione, se il nome del nuovo candidato figura già in un'altra proposta o se questi è ineleggibile, la proposta di sostituzione è stralciata. Se il rappresentante dei firmatari non dispone altrimenti, le proposte di sostituzione sono inserite in fine alla proposta di candidatura.

3

La proposta non rettificata in tempo utile è nulla. Se il difetto concerne soltanto un candidato, è stralciato unicamente il nome di costui.

* Dopo il 41° giorno (sestultimo lunedì) precedente quello dell'elezione le proposte non possono più essere modificate.

Art. 30 Liste 1 Le proposte di candidatura definitivamente stabilite prendono il nome di liste.

2 Le liste sono munite di un numero progressivo.

1453 Art. 31 Liste congiunte 1

Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il 41° giorno (sestultimo lunedì) precedente quello dell'elezione. All'interno di una congiunzione di liste sono ammesse anche sottocongiunzioni di liste.

2

Congiunzioni e sottocongiunzioni devono essere indicate sulle liste.

Art. 32 Pubblicazione delle liste Le liste, con la denominazione, il numero progressivo e l'indicazione delle congiunzioni e sottocongiunzioni, sono pubblicate il più presto possibile dal governo cantonale nel Foglio ufficiale del Cantone.

Art. 33 Allestimento e consegna delle schede 1

Per tutte le liste, i Cantoni allestiscono schede in cui sono prestampate la denominazione, all'occorrenza l'indicazione della congiunzione e sottocongiunzione di liste, il numero progressivo e i dati personali dei candidati (per lo meno cognome, nome e domicilio), come anche schede non prestampate.

2 I Cantoni provvedono affinchè gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede il più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione.

3 I firmatari possono ottenere al prezzo di costo presso le cancellerie di Stato cantonali schede prestampate suppletive.

Sezione 2: Operazioni elettorali e spoglio

Art. 34 Guida elettorale Prima di ogni eiezione, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale, da consegnare agli elettori insieme con le schede (art. 33 opv. 2).

Art. 35 Riempimento della scheda 1

L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.

1454 2

L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciarne nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista.

3

II nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo).

Art. 36

Suffragi

dati a persone decedute

I suffragi dati a candidati deceduti dopo lo stabilimento definitivo delle liste (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali.

Art. 37

Suffragi

di complemento

1

Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi).

2

Se nello stesso Cantone un partito ha depositato più liste regionali, i suffragi di complemento inerenti a schede recanti unicamente la denominazione di partito sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate.

3 I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. 1 suffragi loro dati sono tuttavia contati come suffragi di complemento se la scheda reca una denominazione di lista o un numero progressivo. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo, questi suffragi non contano (voti non emessi).

4 Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato.

Art. 38

Schede e suffragi nulli 1

a.

b.

e.

d.

Sono nulle le schede che: non contengono alcun nome di candidati del circondario; non sono ufficiali; sono riempite o modificate non a mano; contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;

1455 e. in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un ufficio postale estero.

2

Se il nome di un candidato figura più di due volte sulla scheda, i suffragi in soprannumero sono stralciati.

3

Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati.

Art. 39 Compilazione dei risultati Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali: a. il numero degli elettori e dei votanti; b. il numero delle schede valide, nulle e bianche; e. il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali); d. il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37); e. le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito); /. per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo; g. il numero dei voti non emessi.

Art. 40

Ripartizione dei mandati tra le liste 1

II numero dei suffragi validi (voti di partito) di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare aumentato di uno. Il risultato, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, è il quoziente determinante per la ripartizione.

2 Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi.

3 1 mandati restanti sono ripartiti come segue: II numero dei suffragi di ogni lista è diviso per quello dei mandati già assegnatile aumentato di uno. Alla lista che ottiene il maggior quoziente è assegnato un nuovo mandato. Questa operazione è ripetuta fino alla ripartizione di tutti i mandati.

Art. 41

Casi particolari 1

Se nel caso previsto dall'articolo 40 capoverso 3 due o più liste ottengono il medesimo quoziente, il mandato è assegnato a quella che ha ottenuto il maggior resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2.

1456 2

Se è eguale anche il numero dei voti di partito, il mandato è assegnato alla lista il cui candidato in competizione ha ottenuto il maggior numero di voti.

3 Se è uguale anche il numero dei voti personali, decide la sorte.

Art. 42

Ripartizione dei mandati fra liste congiunte 1

Ogni gruppo di liste congiunte è, nella ripartizione dei mandati, trattato dapprima come lista unica.

2

1 mandati assegnati sono poscia ripartiti fra le singole liste corrispondentemente agli articoli 40 e 41.

Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro 1

Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2

I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.

3

In caso di parità di voti, decide la sorte.

Art. 44

Mandati in soprannumero Se a una lista è assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi candidati, per i mandati in soprannumero si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56.

Art. 45

Elezione tacita 1

Se il numero dei candidati di tutte le liste non supera quello dei seggi da assegnare, tutti i candidati sono proclamati eletti dal governo cantonale.

2

Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei seggi da assegnare, per i seggi restanti si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56.

Art. 46

Elezione senza liste 1

Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti.

1457 2

Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, gli ultimi sono stralciati.

3

Per altro s'applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale.

Capitolo 3: Sistema maggioritario Art. 47

Procedura Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. È eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità -di voti, decide la sorte.

Art. 48 Scheda I Cantoni consegnano la scheda agli elettori il più tardi dieci giorni prima di quello dell'elezione.

Art. 49 Schede nulle Sono nulle le schede che: a.

b.

e.

d.

e.

contengono nomi di diverse persone; non sono ufficiali; sono riempite non a mano; contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti; in caso di voto per corrispondenza, sono state consegnate a un ufficio postale estero.

Art. 50 Spoglio Nello spoglio non è tenuto conto delle schede bianche e nulle.

Art. 51 Elezioni suppletorie Gli articoli 47 a 50 s'applicano anche alle elezioni suppletorie.

Foglio federale 1976, Voi. III

92

1458 Capitolo 4: Pubblicazione dei risultati e verificazione dei poteri

Art. 52 Avviso d'elezione; pubblicazione dei risultati 1

Dopo lo spoglio, il governo cantonale annuncia per scritto e senza indugio agli eletti l'avvenuta elezione e comunica i loro nomi al Consiglio federale.

2 II governo cantonale pubblica nel Foglio ufficiale del Cantone i risultati concernenti tutti i candidati e vi menziona la possibilità di ricorso.

Art. 53 Verificazione dei poteri 1

Nella seduta costitutiva dopo l'elezione del Consiglio nazionale dev' essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.

2 In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un'attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale.

3

In caso di subentro o di elezioni complementari, i nuovi eletti possono partecipare alle deliberazioni soltanto dopo che sia dichiarata valida la loro nomina.

Capitolo 5: Modificazioni durante il periodo di nomina

Art. 54 Dimissioni Le dimissioni dalla carica di consigliere nazionale devono essere comunicate per scritto al presidene del Consiglio nazionale.

Art. 55 Subentro Se un consigliere nazionale lascia la carica prima della scadenza del periodo di nomina, il governo cantonale proclama eletto il primo subentrante della stessa lista.

1

2

II subentrante che non può o non vuole accettare il mandato è surrogato da quello seguente.

1459 Art. 56 Elezione complementare 1

Se un seggio divenuto vacante non può essere assegnato mediante subentro, i firmatari della lista cui apparteneva il deputato da sostituire hanno il diritto di presentare una proposta di candidatura. È richiesto il consenso di almeno 30 firmatari della lista.

2

Quando la proposta sia stata definitivamente stabilita (art. 22 e 29), il candidato proposto dai firmatari autorizzati a firmare è proclamato eletto dal governo cantonale senza votazione, giusta gli articoli 45 e 46.

3

Se i firmatari della lista primitiva non fanno uso del diritto di proposta, si procede a un'elezione popolare. Se devono essere assegnati più seggi, s'applicano le disposizioni sul sistema proporzionale, altrimenti quelle sul sistema maggioritario.

Art. 57 Fine del periodo di nomina II periodo di nomina del Consiglio nazionale spira, nell'anno della rinnovazione integrale, il giorno precedente la seduta costitutiva del nuovo Consiglio.

Titolo quarto: Referendum Capitolo 1: Referendum obbligatorio Art. 58

Pubblicazione Gli atti legislativi sottostanti al referendum obbligatorio sono pubblicati accettati che siano dall'Assemblea federale. Il Consiglio federale indice la votazione.

Capitolo 2: Referendum facoltativo Art. 59

Termine Per gli atti legislativi sottostanti al referendum facoltativo, il termine · di referendum è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale.

Art. 60

Lista delle firme La lista delle firme (foglio, pagina, cartolina) per una domanda di referendum deve contenere le seguenti indicazioni:

1460 a. il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto; b. l'atto legislativo, con la data della decisione dell'Assemblea federale; e. la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP *>).

Art. 61 Firma 1

L'avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio nome sulla lista.

2

Deve dare tutte le altre indicazioni necessarie all'accertamento della sua identità, come prenomi, anno di nascita e indirizzo.

3

Può firmare una volta sola la stessa domanda di referendum.

Art. 62

Attestazione del diritto di voto 1

Le liste, prima della scadenza del termine di referendum, devono essere tempestivamente inviate al servizio competente, secondo il diritto cantonale, per l'attestazione del diritto di voto.

2

II servizio attesta che i firmatari hanno diritto di voto in materia federale nel Comune indicato sulla lista e, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti.

3

L'attestazione deve indicare in lettere o in cifre il numero delle firme attestate; dev'essere datata e provvista della firma autografa del funzionario attestatore e menzionare, con un bollo o una scritta, la qualità ufficiale di costui.

4

II diritto di voto dei firmatari può essere attestato collettivamente per più liste.

Art. 63

Diniego dell'attestazione 1

L'attestazione del diritto di voto è negata se non sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 61.

2

Se un avente diritto di voto ha firmato più volte, è attestata una sola

firma.

3

'> RS

II motivo del diniego dev'essere indicato sulla lista delle firme.

311.0

1461 Art. 64

Deposito 1

La domanda di referendum dev'essere depositata presso la Cancelleria federale entro il termine di referendum.

2

Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.

Art. 65

Rettificazione dell'attestazione 1

La Cancelleria federale fa rettificare l'attestazione difettosa dall'ufficio competente secondo il diritto cantonale, sempreché ne dipenda la riuscita del referendum.

2

La rettificazione può avvenire anche decorso il termine di referendum.

Art. 66

Riuscita 1

Decorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum ha raccolto il numero prescritto di firme valide e all'occorrenza lo dichiara riuscito.

2

Sono nulle: a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 60 o 62; b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto; e. le firme su liste depositate scaduto il termine di referendum.

3

La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita, indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.

Art. 67 Inammissibilità del ritiro Un referendum non può essere ritirato.

Titolo quinto: Iniziativa popolare Art. 68

Lista delle firme La lista delle firme (foglio, pagina, cartolina) per un'iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:

1462 a.

b.

e.

d.

il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto; il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale; una clausola di ritiro incondizionata; la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP *>); e. il nome e l'indirizzo di almeno sette promotori (comitato d'iniziativa).

Art. 69

Esame preliminare 1

Prima della raccolta delle firme, la Cancelleria federale accerta con una decisione se la lista corrisponde alle esigenze formali della legge.

2 Se il titolo dell'iniziativa è manifestamente fallace, contiene elementi di pubblicità commerciale o personale o si presta a confusione, la Cancelleria federale lo modifica.

3

La Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni.

4

Titolo e testo dell'iniziativa sono pubblicati nel Foglio federale.

Art. 70

Disposizioni completive Le disposizioni inerenti alla firma (art. 61), all'attestazione del diritto di voto (art. 62), al diniego dell'attestazione (art. 63) e alla rettificazione dell' attestazione (art. 65) in materia di referendum s'applicano per analogia anche all'iniziativa popolare.

Art. 71

Deposito 1

Le liste delle firme per un'iniziativa popolare devono essere depositate in blocco presso la Cancelleria federale, il più tardi diciotto mesi dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio federale.

2

Le liste depositate non sono restituite né possono essere esaminate.

Art. 72 Riuscita La Cancelleria federale accerta se l'iniziativa popolare ha raccolto il numero prescritto di firme valide e all'occorrenza la dichiara riuscita.

1

11

RS 311.0

1463 2

Sono nulle: a. le firme su liste che non adempiono i requisiti di cui agli articoli 62, 68 o 71; b. le firme di coloro il cui diritto di voto non è stato attestato o lo è stato invalidamente o a torto.

3

La Cancelleria federale pubblica nel Foglio federale la decisione di riuscita, indicando per Cantone il numero delle firme valide e nulle.

Art. 73 Ritiro Ogni iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza del comitato d'iniziativa.

1

2

II ritiro è ammesso fin tanto che il Consiglio federale non abbia stabilito la votazione popolare. L'iniziativa che riveste la forma di proposta generale non può più essere ritirata approvata che sia dall'Assemblea federale.

Art. 74 Trattazione .Quanto alla trattazione di un'iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale e ai relativi termini s'applicano gli articoli 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli1).

Art. 75 Unità materiale e formale 1 L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 121 cpv. 3 Cosi.) o l'unità formale (art. 121 cpv. 4 Cost.) è dichiarata nulla dall'Assemblea federale.

2 L'unità materiale è rispettata se le singole parti dell'iniziativa sono intrinsecamente connesse.

3 L'unità formale è rispettata se l'iniziativa riveste esclusivamente la forma di proposta generale o di progetto già elaborato.

Art. 76 Votazione sull'iniziativa e sul controprogetto 1 Se l'Assemblea federale decreta un controprogetto (art. 27 cpv. 3 LRC 1), ai cittadini votanti sono poste sulla stessa scheda le seguenti domande: '> RS 171.11

1464 Volete accettare l'iniziativa popolare?

oppure Volete accettare il controprogetto dell'Assemblea federale?

2

Sono valide le schede che recano la risposta sì o no soltanto per una domanda e quelle contenenti una risposta negativa per ambedue.

3

Sono nulle le schede contenenti una risposta affermativa alle due domande.

4

Una modificazione costituzionale è accettata se approvata da più della metà dei cittadini che hanno votato validamente e dalla maggioranza dei Cantoni.

Titolo sesto: Rimedi di diritto Art. 77 Ricorsi 1

II ricorso al governo cantonale è ammissibile per: a. violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2 a 4, 5 capoversi 4 a 6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto); b. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle votazioni (ricorso sulla votazione); e. irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).

2

II ricorso dev'essere presentato entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione ma il più tardi il 3° giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 78 1

Motivazione II ricorso dev'essere motivato con una breve esposizione dei fatti.

2

Dev'essere reso verosimile che il genere e l'entità delle irregolarità contestate erano in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.

Art. 79

Decisioni su ricorso e altre disposizioni 1

II governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

1465 2

Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione.

3

II governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34 a 38 e 61 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa1) e le comunica anche alla Cancelleria federale.

Art. 80

Ricorso di diritto amministrativo 1

Le decisioni concernenti i ricorsi sul diritto di voto (art. 77 cpv. 1 lett. a) possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro cinque giorni dalla notificazione.

2

Possono essere inoltre impugnate con ricorso di diritto amministrativo le decisioni della Cancelleria .federale inerenti alla riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum.

3

I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso di diritto amministrativo anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista di firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).

4

La Cancelleria federale è legittimata a ricorrere giusta l'articolo 103 lettera b della legge federale sull'organizzazione giudiziaria 2).

Art. 81

Ricorso al Consiglio federale Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle votazioni (art. 77 cpv. 1 lett. b) possono essere impugnate presso il Consiglio federale entro cinque giorni dalla notificazione. Il Consiglio federale ne decide quando accerta l'esito della votazione (art. 15 cpv. 1).

Art. 82 Ricorso al Consiglio nazionale Le decisioni del governo cantonale concernenti i ricorsi sulle elezioni (art. 77 cpv. 1 lett. e) possono essere impugnate presso il Consiglio nazionale entro cinque giorni dalla notificazione. Il Consiglio nazionale ne decide quando accerta la validità delle nomine (art. 53 cpv. 1).

" RS 172.021 '-> RS 173.110

1466

Titolo settimo: Disposizioni comuni Art. 83 Diritto cantonale In quanto la presente legge e i disposti federali esecutivi non contengano pertinenti disposizioni, s'applica il diritto cantonale. È riservata la legge federale sull'organizzazione giudiziaria 1).

Art. 84 Impiego di ausilii tecnici II Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni.

Art. 85 Termini In quanto la presente legge non disponga altrimenti, al computo dei termini s'applicano gli articoli 20 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa 2) e gli articoli 32 e seguenti della legge federale sull' organizzazione giudiziaria 1}.

Art. 86 Gratuità delle operazioni ufficiali Per le operazioni ufficiali in base alla presente legge non si possono riscuotere emolumenti. In caso di ricorso temerario o contrario alla buona fede, le spese possono essere addossate al ricorrente.

Art. 87 Rilevazioni statistiche II Consiglio federale può ordinare rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni.

2 Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d'età.

3 II segreto del voto non dev'essere pregiudicato.

1

" RS 173.110 ' RS 172.021

:

1467

Titolo ottavo: Disposizioni finali Capitolo 1: Modificazioni e abrogazioni Art. 88 Modificazione di leggi federali 1. Il Codice penale svizzero

incetta di voti

1)

è modificato come segue:

Art. 282bis Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con l'arresto o con la multa.

2. La legge sui rapporti fra i Consigli 2) è modificata come segue: Capitolo 111/3 (Concerne solo il testo tedesco)

Art. 22 Abrogato Art. 23 Accertata la riuscita dell'iniziativa, il Consiglio federale presenta all' Assemblea federale un messaggio e proposte sul contenuto della stessa.

Art. 26 cpv. 1 Qualora l'iniziativa concerna una revisione parziale della Costituzione federale e rivesta la forma di proposta generale, l'Assemblea federale, entro tre anni dal deposito dell'iniziativa, deve decidere se l'approva o no.

1

Art. 27 cpv. 1 Qualora l'iniziativa concerna una revisione parziale della Costituzione federale e rivesta la forma di progetto già elaborato, l'Assemblea federale, entro quattro anni dal deposito dell'iniziativa, deve decidere se l'approva o no come fu presentata.

1

Art. 28 cpv. 1 Se alla Cancelleria federale sono state presentate più iniziative sulla stessa materia costituzionale, l'iniziativa presentata per prima è per prima 1

" RS 311.0 "> RS 171.11

1468 trattata, nel termine stabilito agli articoli 26 e 27, e sottoposta alla votazione popolare.

Art. 29 cpv. 2 a 4 2

Abrogato.

3

Abrogato.

4

L'Assemblea federale può decidere di prorogare il termine di un anno se le decisioni dei Consigli divergono in merito a un controprogetto o a un atto legislativo strettamente connesso con l'iniziativa popolare.

Art. 30 La votazione popolare sull'iniziativa e la procedura ulteriore sono rette dalla legge federale del 17 dicembre 1976 1) sui diritti politici.

Art. 67 cpv. 2 e 3 2

Per gli atti legislativi assoggettati al referendum è riservata la legge federale del 17 dicembre 19761' sui diritti politici.

3

I trattati internazionali devono essere pubblicati nel Foglio federale o in altra sufficiente maniera.

3. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria2) è modificata come segue: Art. WO lett. n II ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: n in materia di diritti politici: i ricorsi su votazioni ed elezioni.

Art. 106 cpv. I II ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni o, se si tratta di un ricorso contro una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione; se si tratta di decisioni del governo cantonale sul diritto di voto in materia federale, il termine di ricorso è di cinque giorni.

1

"RU...

" RS 173.110

1469

4. La legge federale sulla procedura penale a) è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1,5 e 6 1

1 giurati sono eletti per sei anni dai parlamenti cantonali. È eletto un giurato per ogni diecimila abitanti.

5

Possono rifiutare le funzioni di giurato i soli cittadini che hanno compiuto l'età di sessant'anni o che, per causa di malattia o d'infermità, non sono in grado di adempierne i doveri. Il rifiuto deve essere comunicato al Parlamento cantonale entro dieci giorni dalla pubblicazione del risultato dell'elezione.

6

II parlamento cantonale decide definitivamente circa l'eleggibilità, come anche circa l'ammissibilità dei rifiuti.

Art. 5 Abrogato 5. La legge federale del 12 marzo 19482'1 concernente il carattere obbligatorio della Collezione sistematica delle leggi e ordinante dal 1848 al 1947 e la nuova serie della Raccolta delle leggi federali è modificata come segue: Art. 4 leu. a

Nella nuova Raccolta delle leggi sono inseriti: a. tutte le modificazioni della Costituzione con la data dell' accettazione nella votazione popolare;

Art. 89 Abrogazione di leggi federali Sono abrogate: a. la legge federale del 19 luglio 1872 3 > sulle elezioni e votazioni federali; b. la legge federale del 17 giugno 1874 4) concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali; e. la legge federale del 23 marzo 1962 5) sul modo di procedere per la domanda d'iniziativa popolare concernente la revisione della Costituzione federale (legge sulle iniziative popolari); '> RS 312.0 RS 170.513.1 3)CS1 153 " CS 1 168 "> RU 1962 848 2)

1470 d. la legge federale del 25 giugno 1965 1J che istituisce delle agevolezze in materia di votazioni ed elezioni federali; e, la legge federale dell'8 marzo 1963 2> per la ripartizione dei deputati al Consiglio nazionale tra i Cantoni; /. la legge federale del 14 febbraio 1919 3 > circa l'elezione del Consiglio nazionale.

Capitolo 2: Diritto transitorio, esecuzione e entrata in vigore Art. 90

Diritto transitorio 1

La presente legge non s'applica ai fatti e ai ricorsi riferentisi ad elezioni e votazioni antecedenti alla sua entrata in vigore. Lo stesso vale per i referendum e le iniziative popolari precedentemente depositati. In questi casi resta determinante il diritto previgente.

2

Decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore saranno accolte soltanto le liste di firme conformi alle disposizioni della presente legge.

3 L'iniziativa concernente la garanzia della libertà di stampa, depositata dal Partito socialista svizzero il 31 maggio 1935, è tolta di ruolo d'intesa con i promotori.

Art. 91

Esecuzione 1

II Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2

Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione del Consiglio federale. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall'accettazione della presente legge da parte dell'Assemblea federale.

Art. 92

Referendum e entrata in vigore 1

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

" RU 1966 867 =' RU 1963 435

3)

CS 1 174

1471 Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 17 dicembre 1976 II presidente, Wyer II segretario, Hufschmid

Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 17 dicembre 1976 II presidente, Münz II segretario, Sauvant

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1976 1} Termine di referendum: 28 marzo 1977

1

FF 1976 III 1445

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sui diritti politici (Del 17 dicembre 1976)

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Bundesblatt

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1976

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

51

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.12.1976

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1445-1471

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