Legge federale sul contratto d'assicurazione

Disegno

(Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 23 giugno 20082; visto il parere del Consiglio federale del 3 settembre 20083, decreta: I La legge del 2 aprile 19084 sul contratto d'assicurazione è modificata come segue: Art. 54 Cambiamento di proprietario

Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione passano al nuovo proprietario.

1

Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.

2

L'impresa di assicurazione può disdire il contratto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. Il contratto si estingue al più presto 30 giorni dopo la disdetta.

3

Gli articoli 28 e seguenti si applicano per analogia se il cambiamento di proprietario provoca un aggravamento del rischio.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2 3 4

RS 101 FF 2008 6745 FF 2008 6755 RS 221.229.1

2008-1876

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Legge federale sul contratto d'assicurazione

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