Termine di referendum: 10 luglio 2008

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) Modifica del 20 marzo 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 4 maggio 20061; visto il parere del Consiglio federale del 29 settembre 20062, decreta: I La legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 64bis, 69 e 69bis della Costituzione federale4; ...

Sostitutiche di un termine Concerne solo il testo francese.

Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di:

1 2 3 4

a.

prevenire il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psicotrope, segnatamente promuovendo l'astinenza;

b.

disciplinare la messa a disposizione di stupefacenti e di sostanze psicotrope a fini medici e scientifici;

c.

proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale provocati da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza;

d.

preservare l'ordine pubblico e la sicurezza dai pericoli derivanti dagli stupefacenti e dalle sostanze psicotrope;

FF 2006 7879 FF 2006 7949 RS 812.121 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 118 capoverso 2 lettere a e b, nonché 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2006-1652

1955

Legge sugli stupefacenti

e.

lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti e le sostanze psicotrope.

Art. 1a

Principio dei quattro pilastri

La Confederazione e i Cantoni prevedono misure nei quattro settori seguenti (principio dei quattro pilastri):

1

a.

prevenzione;

b.

terapia e reinserimento;

c.

riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza;

d.

controllo e repressione.

In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione generale della salute e della gioventù.

2

Art. 1b

Rapporto con la legge sugli agenti terapeutici

Agli stupefacenti utilizzati come agenti terapeutici si applicano le disposizioni della legge del 15 dicembre 20005 sugli agenti terapeutici. Le disposizioni della presente legge sono applicabili in quanto la legge sugli agenti terapeutici non preveda alcuna normativa o preveda una normativa meno estesa.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intendono per:

5

a.

stupefacenti: le sostanze e i preparati che generano dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, della cocaina o della canapa, nonché quelli fabbricati a partire da tali sostanze e preparati o aventi un effetto simile a essi;

b.

sostanze psicotrope: le sostanze e i preparati che generano dipendenza contenenti anfetamine, barbiturici, benzodiazepine o allucinogeni quali il lisergide o la mescalina o aventi un effetto simile a tali sostanze e preparati;

c.

sostanze: le materie prime quali le piante e i funghi o loro parti nonché i relativi composti chimici;

d.

preparati: gli stupefacenti e le sostanze psicotrope pronti per l'uso;

e.

precursori: le sostanze che non generano dipendenza ma possono essere trasformate in stupefacenti o in sostanze psicotrope;

f.

coadiuvanti chimici: le sostanze che servono alla fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope.

RS 812.21

1956

Legge sugli stupefacenti

Art. 2a

Elenco

Il Dipartimento federale dell'interno tiene un elenco degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, dei precursori e dei coadiuvanti chimici. A tal proposito si fonda di norma sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

Art. 2b

Normativa applicabile alle sostanze psicotrope

In quanto la legge non disponga altrimenti, le disposizioni concernenti gli stupefacenti si applicano anche alle sostanze psicotrope.

Art. 3, rubrica nonché cpv. 1 e 3 Regimi agevolati di controllo Il Consiglio federale può sottoporre i precursori e i coadiuvanti chimici al controllo degli stupefacenti secondo le disposizioni dei capitoli 2 e 3. Può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure di vigilanza meno estese, come l'identificazione dei clienti, l'obbligo di tenere i libri e l'obbligo di informare. A tal proposito si conforma di norma alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

1

3

Abrogato

Art. 3a Abrogato

Capitolo 1a: Prevenzione, terapia e riduzione dei danni Sezione 1: Prevenzione Art. 3b

Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

I Cantoni promuovono l'informazione e la consulenza per prevenire le turbe legate alla dipendenza e i loro effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. In tale ambito accordano particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani.

Provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

1

La Confederazione attua programmi nazionali di prevenzione e promuove in particolare l'identificazione precoce delle turbe legate alla dipendenza; in tale ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Sensibilizza il pubblico sul problema della dipendenza.

2

Art. 3c

Facoltà di segnalazione

I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di

1

1957

Legge sugli stupefacenti

cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se: a.

li hanno riscontrati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale;

b.

sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività; e

c.

ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.

Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi.

2

I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio.

3

Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d'ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale6. Esso non soggiace all'obbligo di testimoniare in giudizio o d'informare, nella misura in cui le dichiarazioni si riferiscano alla situazione personale degli assistiti o a un reato secondo l'articolo 19a.

4

5 Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l'articolo 19a, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.

Sezione 2: Terapia e reinserimento Art. 3d

Assistenza e cure

I Cantoni provvedono all'assistenza delle persone affette da turbe legate alla dipendenza che necessitano di cure mediche o psicosociali o di misure assistenziali.

1

2 Le cure sono prestate allo scopo di garantire la presa a carico terapeutica e l'integrazione sociale delle persone affette da turbe legate alla dipendenza, di migliorare il loro stato di salute fisico e psichico e di creare condizioni che consentano loro di vivere senza droga.

I Cantoni promuovono inoltre il reinserimento professionale e sociale di tali persone.

3

Essi creano le strutture necessarie per le cure e il reinserimento o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

4

Il Consiglio federale emana raccomandazioni relative ai principi per il finanziamento delle terapie contro la dipendenza e delle misure di reinserimento.

5

6

RS 311.0

1958

Legge sugli stupefacenti

Art. 3e

Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti

Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dai Cantoni.

1

2

Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro.

Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un'autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:

3

a.

l'eroina sia prescritta soltanto ai tossicomani per i quali altre forme di trattamento sono risultate inefficaci o il cui stato di salute non consente altre forme di trattamento;

b.

l'eroina sia prescritta soltanto da medici specializzati e in strutture appropriate;

c.

l'esecuzione e l'andamento delle cure basate sulla prescrizione di eroina siano controllati periodicamente.

Art. 3f

Trattamento dei dati

Le autorità e le istituzioni competenti per l'esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità allo scopo di verificare le condizioni e l'andamento delle cure prestate a tossicomani.

1

Esse garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative.

2

3

Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare: a.

le autorità e istituzioni competenti per il trattamento dei dati;

b.

i dati da trattare;

c.

i flussi di dati;

d.

i diritti d'accesso.

Sezione 3: Riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza Art. 3g

Compiti dei Cantoni

I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all'aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.

1959

Legge sugli stupefacenti

Art. 3h

Messa in pericolo della circolazione

Un servizio ufficiale è tenuto ad avvertire l'autorità competente se teme che una persona, a causa di turbe legate alla dipendenza, metta in pericolo la circolazione stradale, aerea o per via d'acqua.

Sezione 4: Coordinamento, ricerca, formazione e garanzia della qualità Art. 3i

Prestazioni della Confederazione

La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene i Cantoni e le organizzazioni private nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni, segnatamente per quanto concerne:

1

a.

il coordinamento, inclusi la pianificazione e l'orientamento dell'offerta;

b.

il miglioramento della qualità e l'attuazione di modelli d'intervento collaudati.

La Confederazione informa i Cantoni e le organizzazioni private in merito alle nuove conoscenze scientifiche.

2

Essa può adottare direttamente misure complementari volte a ridurre i problemi di dipendenza o affidarne la realizzazione a organizzazioni private.

3

Art. 3j

Promozione della ricerca

Nel quadro della legge del 7 ottobre 19837 sulla ricerca, la Confederazione può promuovere la ricerca scientifica segnatamente nei settori seguenti: a.

effetti delle sostanze che generano dipendenza;

b.

cause e conseguenze delle turbe legate alla dipendenza;

c.

misure preventive e terapeutiche;

d.

prevenzione o riduzione delle turbe legate alla dipendenza;

e.

efficacia delle misure di reinserimento.

Art. 3k

Formazione e perfezionamento

La Confederazione promuove la formazione e il perfezionamento nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

Art. 3l

Raccomandazioni relative alla garanzia della qualità

La Confederazione elabora, in collaborazione con i Cantoni, raccomandazioni relative alla garanzia della qualità nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza.

7

RS 420.1

1960

Legge sugli stupefacenti

Art. 4, rubrica e cpv. 1 Autorizzazione per la produzione e il commercio Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un'autorizzazione dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto). È fatto salvo l'articolo 8.

1

Art. 5, rubrica e cpv. 1 Importazione, esportazione e transito Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L'autorizzazione d'esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.

1

Art. 6, rubrica e cpv. 1 Restrizioni fondate su convenzioni internazionali Il Consiglio federale può, in virtù di convenzioni internazionali, vietare ai titolari dell'autorizzazione di coltivare, fabbricare, importare o esportare stupefacenti, nonché di costituirne scorte.

1

Art. 7

Materie prime e prodotti con effetti simili agli stupefacenti

Le materie prime e i prodotti di cui si deve presumere che abbiano un effetto simile a quello delle sostanze e dei preparati secondo l'articolo 2 possono essere coltivati, fabbricati, importati, esportati, depositati, usati o messi in commercio soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'interno e alle condizioni da esso stabilite.

1

L'Istituto esamina se tali materie prime o prodotti sono sostanze o preparati secondo l'articolo 2. In caso affermativo, sono necessarie le autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5.

2

3

Il Dipartimento federale dell'interno tiene un elenco di tali sostanze e preparati.

Art. 8, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. d nonché cpv. 3 e 5­8 Stupefacenti vietati I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio: 1

d.

3

gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio degli stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 se non vi ostano convenzioni internazionali e

5

1961

Legge sugli stupefacenti

tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicamenti o per un'applicazione medica limitata.

Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'Ufficio federale della sanità pubblica.

6

Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 e 3 utilizzato come principio attivo in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione dell'Istituto conformemente all'articolo 4.

7

L'Ufficio federale della sanità pubblica può rilasciare autorizzazioni eccezionali in quanto le sostanze di cui ai capoversi 1 e 3 siano utilizzate per misure di lotta contro gli stupefacenti.

8

Art. 8a Abrogato Art. 9 cpv. 1­3 1 Gli

operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici8 che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità conformemente alla legge del 23 giugno 20069 sulle professioni mediche nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d'ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza autorizzazione. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano le dispensazione diretta da parte dei medici e dei veterinari.

2 La

facoltà di cui al capoverso 1 si estende agli operatori sanitari e agli studenti delle professioni mediche universitarie autorizzati dall'autorità cantonale a sostituire un operatore sanitario in una professione medica universitaria.

2a Abrogato 3I

diritti degli operatori sanitari che non esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità sono disciplinati dal Consiglio federale.

Art. 10 cpv. 1

1I

medici e i veterinari che esercitano la loro professione sotto la propria responsabilità ai sensi della legge del 23 giugno 200610 sulle professioni mediche sono autorizzati a prescrivere stupefacenti.

Art. 11 cpv. 1bis e 2

1bis I medici e i veterinari che dispensano o prescrivono stupefacenti omologati come medicamenti per indicazioni diverse da quelle ammesse devono notificarlo entro

8 9 10

Ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicamenti; RS 812.212.1 RS 811.11 RS 811.11

1962

Legge sugli stupefacenti

30 giorni alle autorità cantonali competenti. Su richiesta di tali autorità, devono fornire tutte le informazioni necessarie sulla natura e lo scopo del trattamento.

2 I capoversi 1 e 1bis si applicano anche ai dentisti per quanto concerne l'uso e la dispensazione di stupefacenti.

Art. 12 cpv. 1 1I

Cantoni possono revocare, per un periodo determinato o definitivamente, le facoltà di cui all'articolo 9 se l'operatore sanitario11 è tossicomane o ha commesso un'infrazione secondo gli articoli 19­22.

Art. 14 cpv. 2 2 Qualsiasi istituto scientifico può essere autorizzato dall'autorità cantonale competente a coltivare, procurarsi, detenere e usare stupefacenti nei limiti dei propri bisogni.

Sezione 3a: Organizzazioni e autorità Art. 14a cpv. 1, 1bis e 2 Il Consiglio federale può autorizzare organizzazioni nazionali o internazionali, come la Croce Rossa, le Nazioni Unite o le loro organizzazioni specializzate, nonché istituzioni e autorità nazionali come gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine, a procurarsi, importare, detenere, usare, prescrivere, dispensare o esportare stupefacenti nei limiti della loro attività.

1

1bis I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni ai sensi del capoverso 1 alle autorità cantonali e comunali, segnatamente alla polizia.

Qualora circostanze speciali lo esigano, il Consiglio federale e i Cantoni possono revocare per un periodo determinato o definitivamente le autorizzazioni da essi rilasciate.

2

Sezione 4 (art. 15­15c) Abrogata Art. 16 Per ogni fornitura di stupefacenti dev'essere allestito un bollettino di consegna da rimettere al destinatario con la merce. La fornitura dev'essere annunciata all'Istituto mediante una notificazione separata. La presente disposizione non è applicabile agli operatori sanitari12 che dispensano stupefacenti destinati alla cura di persone e 11 12

Definizione: ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicamenti; RS 812.212.1 Definizione: ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicamenti; RS 812.212.1

1963

Legge sugli stupefacenti

animali o ne forniscono ai medici praticanti nel Cantone che non dispensano essi stessi stupefacenti.

Art. 17 cpv. 3 3 Le ditte e le persone autorizzate a coltivare, a fabbricare e a preparare stupefacenti devono inoltre informare annualmente l'Istituto in merito alla superficie delle loro colture nonché alla natura e ai quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati e preparati.

Art. 19 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

1

a.

senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;

b.

senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;

c.

senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;

d.

senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;

e.

finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;

f.

incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;

g.

fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a­f.

L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, se:

2

3

a.

sa o deve presumere che l'infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;

b.

agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;

c.

realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole;

d.

per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.

Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento: a.

in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;

b.

in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l'autore è tossicomane e l'infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.

1964

Legge sugli stupefacenti

È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l'atto all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l'atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all'autore. L'articolo 6 del Codice penale13 è applicabile.

4

Art. 19 bis (da collocare tra gli art. 19 e 19a) È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza indicazione medica, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti a una persona di età inferiore ai 18 anni.

Art. 19b Chiunque prepara un'esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un'esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.

Art. 20 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

1

a.

presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un'autorizzazione d'importazione, di transito o d'esportazione;

b.

senza autorizzazione, in Svizzera o all'estero, avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1 per i quali è titolare di un'autorizzazione di esportazione svizzera;

c.

senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze e preparati di cui all'articolo 7;

d.

in qualità di operatore sanitario14, usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13;

e.

in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell'articolo 11.

L'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole. La pena detentiva può essere cumulata con una pena pecuniaria.

2

Art. 21 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

a.

13 14

non effettua le notificazioni previste negli articoli 11 capoverso 1bis, 16 e 17 capoverso 1, non allestisce i bollettini di consegna e i registri di controllo RS 311.0 Definizione: ordinanza del 17 ottobre 2001 sull'autorizzazione dei medicamenti; RS 812.212.1

1965

Legge sugli stupefacenti

prescritti, vi iscrive indicazioni false od omette di iscrivervi indicazioni cui è tenuto; b.

2

si serve di bollettini di consegna o di registri di controllo contenenti indicazioni false o incomplete.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa.

Art. 22 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

viola i propri obblighi di diligenza quale persona abilitata al commercio di stupefacenti;

b.

contravviene alle disposizioni relative alla pubblicità e all'informazione in materia di stupefacenti;

c.

viola gli obblighi di deposito e di conservazione;

d.

contravviene a una disposizione di esecuzione del Consiglio federale o del dipartimento competente la cui violazione è dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 24 cpv. 2 Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.

2

Art. 27 Sono fatte salve le disposizioni speciali del Codice penale15 e le disposizioni della legge del 9 ottobre 199216 sulle derrate alimentari.

1

2 In caso di importazione, esportazione o transito non autorizzati di stupefacenti secondo l'articolo 19, le disposizioni penali della legge del 18 marzo 200517 sulle dogane e dell'ordinanza del 29 marzo 200018 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto non sono applicabili.

Art. 28 1

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197419 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

2

15 16 17 18 19

RS 311.0 RS 817.0 RS 631.0 RS 641.201 RS 313.0

1966

Legge sugli stupefacenti

Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all'Ufficio federale di polizia se l'accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.

3

Art. 28a Le infrazioni di cui agli articoli 20­22 accertate nell'ambito di esecuzione della Confederazione dalla competente autorità federale sono perseguite e giudicate da quest'ultima. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.

Capitolo 5: Compiti dei Cantoni e della Confederazione Sezione 1: Compiti della Confederazione Art. 29 1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge.

La Confederazione esercita il controllo ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) nonché nei depositi doganali e nei depositi franchi doganali.

2

La Confederazione e i Cantoni collaborano nell'adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre organizzazioni interessate.

3

Il Consiglio federale nomina una commissione peritale incaricata di fornirgli consulenza sulle questioni relative al problema della dipendenza.

4

Art. 29a L'Ufficio federale della sanità pubblica provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all'Ufficio federale di statistica i dati di cui all'articolo 3f per analisi e pubblicazione.

1

Dopo la conclusione di valutazioni importanti, il Dipartimento federale dell'interno riferisce sui risultati al Consiglio federale e alle competenti commissioni dell'Assemblea federale e sottopone loro proposte circa l'ulteriore procedere.

2

L'Ufficio federale della sanità pubblica gestisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento.

3

4

L'Istituto presenta rapporto conformemente alle convenzioni internazionali.

20

RS 313.0

1967

Legge sugli stupefacenti

Art. 29b Nell'ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d'indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

1

2

L'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti: a.

collabora, nei limiti delle prescrizioni sull'assistenza giudiziaria e della prassi in materia, alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti condotta dalle autorità di altri Stati;

b.

raccoglie le informazioni atte a prevenire le infrazioni alla presente legge e a facilitare il perseguimento dei colpevoli;

c.

cura i contatti con: 1. gli uffici interessati dell'Amministrazione federale (Ufficio federale della sanità pubblica, Direzione generale delle dogane), 2. la Direzione generale della Posta Svizzera, 3. il Servizio per compiti speciali (DFGP), 4. le autorità cantonali di polizia, 5. gli uffici centrali degli altri Paesi, 6. l'Organizzazione internazionale di polizia criminale Interpol.

Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine segnalano all'Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorità estere e internazionali; informano anche i Cantoni.

3

All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni della legge federale del 15 giugno 193422 sulla procedura penale.

4

È fatto salvo il diritto del procuratore generale della Confederazione di ordinare indagini nei limiti dell'articolo 259 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale. Tale diritto è dato anche per l'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria di autorità estere.

5

Art. 29c Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento, incaricato di compiti di ricerca, d'informazione e di coordinamento in ambiti analitici, farmaceutici e farmaco-clinici relativi agli stupefacenti e alle sostanze di cui agli articoli 2, 3 capoverso 1 e 7 capoverso 3.

1

Il Consiglio federale designa un osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza. L'osservatorio raccoglie, analizza e interpreta dati statistici. Collabora con i Cantoni e le organizzazioni internazionali.

2

21 22

RS 360 RS 312.0

1968

Legge sugli stupefacenti

La Confederazione può affidare a terzi parte dei compiti di ricerca, d'informazione, di coordinamento e di monitoraggio dei problemi legati alla dipendenza di cui ai capoversi 1 e 2.

3

Sezione 2: Compiti dei Cantoni Art. 29d I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l'esecuzione del diritto federale e designano le autorità e gli uffici competenti per:

1

a.

assumere i compiti e le competenze nei settori della prevenzione, della terapia e del reinserimento, nonché della riduzione dei danni e dell'aiuto alla sopravvivenza (cap. 1a), segnatamente per ricevere le notificazioni dei casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza (art. 3c);

b.

rilasciare le autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1bis);

c.

ricevere le notificazioni concernenti la dispensazione e la prescrizione di stupefacenti per indicazioni diverse da quelle ammesse (art. 11 cpv. 1bis);

d.

procedere ai controlli (art. 16­18);

e.

promuovere i procedimenti penali (art. 28) e revocare le autorizzazioni per l'esercizio del commercio di stupefacenti (art. 12);

f.

esercitare la sorveglianza sulle autorità e sugli organi di cui alle lettere a­e, nonché sulle istituzioni di cura e di aiuto sociale ammesse.

I Cantoni possono riscuotere tasse per il rilascio delle autorizzazioni (art. 3e, 14 e 14a cpv. 1bis), per le disposizioni speciali che prendono e per i controlli a cui procedono.

2

I Cantoni comunicano le disposizioni di esecuzione al Dipartimento federale dell'interno.

3

Art. 29e I Governi cantonali riferiscono regolarmente al Consiglio federale sull'esecuzione della presente legge e sulle osservazioni fatte in proposito e mettono a disposizione i dati necessari (art. 29c cpv. 2).

1

I Cantoni sono tenuti a notificare tempestivamente all'Ufficio federale di polizia, conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199423 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla presente legge. Le relative informazioni sono in linea di principio trasmesse per via elettronica o introdotte direttamente nei sistemi di elaborazione dei dati dell'Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2

23

RS 360

1969

Legge sugli stupefacenti

Art. 30 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

1

Esso fissa l'importo delle tasse che l'Istituto riscuote per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni di servizi. Può delegare tale competenza all'Istituto.

2

Nel rilasciare autorizzazioni a organizzazioni, istituzioni e autorità ai sensi dell'articolo 14a, il Consiglio federale definisce, caso per caso, le attribuzioni, le condizioni da adempiere per il loro esercizio e le modalità di controllo. Se necessario, nel disciplinare il controllo può emanare disposizioni deroganti alla legge.

3

Art. 31­34 e 36 Abrogati II Modifica del diritto vigente Il Codice penale24 è modificato come segue: Art. 136 Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute

Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

III Disposizioni di coordinamento Il coordinamento di disposizioni di altri atti normativi con la presente legge è disciplinato nell'allegato.

24

RS 311.0

1970

Legge sugli stupefacenti

IV Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 1° aprile 200825 Termine di referendum: 10 luglio 2008

25

FF 2008 1955

1971

Legge sugli stupefacenti

Allegato (cifra III)

Coordinamento con il Codice di procedura penale Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200726 o la presente legge, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso della presente legge ricevono il seguente tenore: Art. 29 testo secondo la presente modifica Art. 29b cpv. 4 e 5 All'assunzione di prove nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200727.

4

5

Abrogato o privo d'oggetto

26 27

RS ...; FF 2007 6327 RS ...; FF 2007 6327

1972