Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 14 maggio 2008
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):
Zolfo 825 g/l
Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata 2. Prodotti commerciali TIO FL
Numero di omologazione svizzero: I-4267 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 11065 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agribio S.R.L
Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione
Frutticoltura Fragole Frutta a granelli
Frutta a granelli
Frutta a granelli
Frutta a nocciolo
1
Agente patogeno/Azione
Applicazione
(*)
Oidio della fragola Oidio della mela/pera Efficacia parziale: ticchiolatura della frutta a granelli Oidio della mela/pera Efficacia parziale: ticchiolatura della frutta a granelli Oidio della mela/pera Efficacia parziale: ticchiolatura della frutta a granelli Vaiolatura della frutta a nocciolo (Stigmina carpophila)
Concentrazione: 0.20.4 % Concentrazione: 0.75 % applicazione: al germogliamento.
1
Concentrazione: 0.30.5 % Applicazione: dopo la fioritura.
Concentrazione: 0.50.75 % Applicazione: prima della fioritura.
2
Concentrazione: 0.75 % Applicazione: prima della fioritura.
3
RS 916.161
2884
2008-1047
Campo d'applicazione
Agente patogeno/Azione
Applicazione
Frutta a nocciolo
Vaiolatura della frutta a nocciolo (Stigmina carpophila)
More
Eriofide delle more
More
Eriofide delle more
Pesca/nettarine
Oidio della pesca, ticchiolatura del pesco
Concentrazione: 0.30.5 % 3 Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura.
Concentrazione: 2 % Applicazione: irrorazione al germogliamento.
Concentrazione: 1 % 4 Applicazione: dopo il germogliamento (lunghezza dei germogli: 1015 cm).
Concentrazione: 0.30.5 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura.
Viticoltura In generale
Acariosi della vite, eriofide della vite
In generale
Oidio della vite
In generale
Oidio della vite
Orticoltura Cucurbitacee
Oidio delle cucurbitacee
(*)
Concentrazione: 3 % Applicazione: irrorazione al germogliamento.
Concentrazione: 0.10.2 % 4, 5 Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: al più tardi entro metà agosto.
Concentrazione: 0.30.4 % 5, 6 Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: al più tardi entro metà agosto.
Concentrazione: 0.10.2 % Termine d'attesa: 3 giorni
(*) Condizioni e osservazioni 1 = Nessuna applicazione tra la fioritura e il raccolto.
2 = Trattamenti dopo la fioritura unicamente su varietà che tollerano lo zolfo.
3 = Le albicocche sono sensibili allo zolfo, evitare trattamenti.
4 = Ripetere il trattamento in caso di forte attacco.
5 = Anche per applicazione per via aerea.
6 = In siti con attacchi più forti.
Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.
Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.
Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.
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Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.
Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.
14 maggio 2008
Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch
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