Termine di referendum: 2 ottobre 2008

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) del 13 giugno 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20062, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione di cui all'articolo 2.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica al trattamento dei dati da parte delle autorità federali e cantonali nei seguenti sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (sistemi d'informazione di polizia): a.

rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9­14);

b.

sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);

c.

parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N­SIS; art. 16);

d.

registro nazionale di polizia (art. 17);

e.

sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'Ufficio federale di polizia (fedpol; art. 18).

Art. 3

Principi

I sistemi d'informazione di polizia sono usati per permettere alle autorità aventi funzioni di perseguimento penale, di polizia e di tutela della sicurezza interna, di adempiere i loro compiti.

1

1 2

RS 101 FF 2006 4631

2003-2054

4595

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Nell'ambito della presente legge, le autorità di polizia della Confederazione sono autorizzate a trattare dati degni di particolare protezione e profili della personalità e a comunicarli alle autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché ad altre autorità svizzere e straniere. I dati personali possono essere trattati nella misura in cui e fintantoché l'adempimento dei compiti legali lo richiede.

2

Art. 4

Trattamento di dati nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia

Nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia con le autorità estere e le organizzazioni internazionali, le autorità federali sono autorizzate a trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia a condizione che tale trattamento sia previsto da una legge in senso formale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

1

2 Le autorità estere e le organizzazioni internazionali hanno accesso ai dati dei sistemi d'informazione di polizia mediante procedura di richiamo informatizzata soltanto se lo prevede una legge in senso formale o un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

Art. 5

Trattamento di dati per il controllo interno e la manutenzione informatica

I servizi di controllo interni all'Amministrazione e gli organi o le persone interni all'Amministrazione incaricati di verificare l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati possono trattare dati personali in tutti i sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge, se necessario per adempiere i loro compiti di controllo.

1

2 Le persone incaricate della manutenzione informatica e della programmazione possono trattare dati nei sistemi d'informazione di polizia contemplati dalla presente legge unicamente per quanto:

a.

sia assolutamente necessario allo svolgimento dei lavori di manutenzione e di programmazione; e

b.

sia garantita la sicurezza dei dati.

Art. 6

Durata di conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

I dati trattati nei sistemi d'informazione di polizia possono essere conservati soltanto finché è necessario allo scopo del trattamento, ma al massimo fino allo scadere della durata di conservazione stabilita secondo l'articolo 19 lettera d; in seguito sono cancellati.

1

La cancellazione dei dati allo scadere della durata di conservazione è effettuata secondo una delle procedure seguenti:

2

a.

4596

i dati sono cancellati individualmente allo scadere della relativa durata di conservazione;

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

b.

i dati collegati fra loro sono cancellati in blocco allo scadere della durata di conservazione dei dati registrati più recentemente.

Quando si applica la procedura di cui al capoverso 2 lettera b, il detentore della collezione di dati effettua a intervalli regolari una verifica generale del sistema d'informazione. In occasione della verifica generale, è esaminata la conformità di ogni blocco di dati alle disposizioni applicabili al relativo sistema d'informazione. I dati divenuti inutili sono cancellati.

3

I dati destinati alla cancellazione conformemente ai capoversi 1­3 possono essere conservati in forma anonima se necessario per scopi statistici o di analisi sulla criminalità.

4

I dati destinati alla cancellazione e i relativi documenti sono offerti all'Archivio federale per l'archiviazione. I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

5

Art. 7

Diritto d'accesso

Il diritto d'accesso è retto dagli articoli 8 e 9 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati (LPD).

1

Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l'autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d'informazione; è fatto salvo l'articolo 8.

2

L'Ufficio federale della migrazione fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 16 relativi ai divieti e alle restrizioni d'entrata di sua competenza in virtù dell'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 20054 sugli stranieri.

3

Il Ministero pubblico della Confederazione fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 (art. 102bis della legge federale del 15 giugno 19345 sulla procedura penale).

4

Art. 8

Restrizione del diritto d'accesso concernente il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali

Qualora una persona domandi alla Polizia giudiziaria federale (PGF) se stia trattando dati che la concernono nel sistema di cui all'articolo 11, fedpol differisce tale informazione:

1

3 4 5

a.

se e nella misura in cui interessi preponderanti inerenti al procedimento penale, debitamente motivati negli atti, esigono il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente; o

b.

se non sono trattati dati concernenti il richiedente.

RS 235.1 RS 142.20 RS 312.0

4597

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Fedpol comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che può domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di verificare se dati che lo concernono sono trattati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.

2

Su domanda del richiedente, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza effettua la verifica e gli comunica che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell'informazione, che ha inviato a fedpol una raccomandazione ai sensi dell'articolo 27 LPD6 affinché tali errori vengano corretti. Rende attento il richiedente al fatto che può domandare al Tribunale amministrativo federale di verificare tale comunicazione o l'esecuzione della raccomandazione.

3

Alla raccomandazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza di cui al capoverso 3 si applica per analogia l'articolo 27 capoversi 4­6 LPD.

4

Su domanda del richiedente, il Tribunale amministrativo federale effettua la verifica e gli comunica che la stessa ha avuto luogo. Se riscontra errori nel trattamento dei dati o relativi al differimento dell'informazione, invia a fedpol una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti. Lo stesso vale in caso di inosservanza della raccomandazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Questi può impugnare tale decisione con ricorso al Tribunale federale.

5

Le comunicazioni di cui ai capoversi 2­5 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili.

6

Fedpol fornisce le informazioni al richiedente appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. Le persone di cui non sono stati trattati dati ne sono informate da fedpol tre anni dopo il ricevimento della loro domanda.

7

Qualora una persona renda verosimile che il differimento dell'informazione le arrecherebbe un danno rilevante e irreparabile, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza può raccomandare che, a titolo eccezionale, fedpol fornisca immediatamente le informazioni richieste, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.

8

Sezione 2: Rete dei sistemi d'informazione di polizia Art. 9 1

6

Principio

Fedpol gestisce una rete di sistemi d'informazione; la rete comprende: a.

il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10);

b.

il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11);

RS 235.1

4598

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

c.

il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12);

d.

il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nell'ambito delle loro competenze in materia di perseguimento penale (art. 13);

e.

il sistema d'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse (art. 14).

I sistemi sono collegati fra loro in maniera da consentire agli utenti che dispongono dei necessari diritti d'accesso di verificare, mediante un'unica interrogazione, se determinate persone o organizzazioni figurano in uno o più sistemi della rete.

2

Art. 10

Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione

Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione.

1

Il sistema contiene i dati raccolti dalla PGF nel corso delle indagini di polizia giudiziaria da essa svolte nell'ambito di procedimenti penali pendenti.

2

I dati raccolti sono trattati conformemente all'articolo 29bis della legge federale del 15 giugno 19347 sulla procedura penale.

3

4

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online): a.

la PGF;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;

d.

il Servizio di analisi e prevenzione, per elaborare analisi sulla criminalità e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

L'accesso ai dati concernenti un determinato procedimento penale può essere limitato per decisione del Ministero pubblico della Confederazione.

5

Art. 11

Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali

Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. Il sistema contiene dati raccolti dalla PGF nell'ambito dei suoi compiti d'informazione e di coordinamento al di fuori di un procedimento penale, previsti dalla legge federale del 7 ottobre 19948 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e dagli accordi internazionali di cooperazione di polizia.

1

Il sistema contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di partecipare ad attività criminali che rientrano nella competenza della PGF quale ufficio centrale o quale autorità di perseguimento penale. Il sistema contiene inoltre:

2

7 8

RS 312.0 RS 360

4599

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

a.

dati relativi alle caratteristiche e alle tecniche di tali attività criminali;

b.

dati utili all'adempimento dei compiti della PGF provenienti da fonti pubbliche;

c.

rapporti sulla situazione nazionale e internazionale in materia di criminalità;

d.

risultati di analisi sulla criminalità.

Il sistema è programmato in maniera tale da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

3

4 I dati del sistema possono essere repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. L'accesso a determinate categorie di dati può essere limitato a determinate cerchie di utenti. I dati del sistema possono inoltre non figurare nel registro nazionale di polizia (art. 17), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale.

5

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo: a.

la PGF;

b.

l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 19819 sull'assistenza internazionale in materia penale;

c.

i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell'ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF;

d.

il Servizio di analisi e prevenzione, per elaborare analisi sulla criminalità e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

6

I dati personali possono essere raccolti all'insaputa dell'interessato se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale. Se la PGF raccoglie i dati all'insaputa dell'interessato, quest'ultimo ne è informato quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. È tuttavia possibile differire l'informazione o rinunciarvi se:

9

a.

è indispensabile per proteggere interessi pubblici preponderanti, segnatamente in materia di sicurezza interna o esterna oppure di lotta contro i reati che sottostanno alla giurisdizione federale;

b.

la comunicazione rischia di mettere seriamente in pericolo terzi; o

c.

l'interessato non è reperibile.

RS 351.1

4600

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 12

Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale

Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per:

1

2

3

4

a.

lo scambio di informazioni: 1. di polizia giudiziaria, 2. concernenti reati che non sottostanno alla giurisdizione federale, 3. utili alla ricerca di persone scomparse, 4. utili all'identificazione di persone sconosciute;

b.

la cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere.

Il sistema contiene: a.

dati trasmessi ad altre autorità di polizia e di perseguimento penale nell'ambito di Interpol, di Schengen e di Europol nonché nell'ambito di altri canali della cooperazione di polizia;

b.

dati trattati nell'ambito del coordinamento di indagini nazionali e internazionali ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 199410 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol: a.

come autori presunti di reati, come danneggiati o come persone informate sui fatti nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria condotta da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri oppure nell'ambito di comunicazioni di autorità abilitate o tenute per legge a trasmettere dati a fedpol;

b.

nell'ambito di attività di polizia intese a prevenire reati;

c.

nell'ambito della ricerca di persone scomparse e dell'identificazione di persone sconosciute.

Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.

Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

5

6

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

10 11

a.

la PGF;

b.

l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198111 sull'assistenza internazionale in materia penale;

RS 360 RS 351.1

4601

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

c.

i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell'ambito dei loro compiti, collaborano con la PGF.

Art. 13

Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale

Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale.

1

Il sistema contiene dati raccolti dagli organi di polizia dei Cantoni nell'ambito di indagini preliminari e di indagini di polizia giudiziaria nei settori di loro competenza. Il trattamento di questi dati è disciplinato dal diritto cantonale.

2

Ogni Cantone può concedere l'accesso ai propri dati, mediante procedura di richiamo, ai servizi di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni e della Confederazione che, nell'ambito dei loro compiti, collaborano con il Cantone in questione.

3

4 I Cantoni sono tenuti a emanare disposizioni sulla protezione di tali dati e a designare un organo incaricato di sorvegliare l'osservanza delle stesse.

Art. 14

Sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse

Fedpol gestisce il sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di procedimenti penali e di ricerche di persone scomparse. Il sistema contiene dati relativi alle persone oggetto di una segnalazione (identità, motivo della segnalazione, informazioni concernenti il reato) e i dati relativi alle tracce rilevate sul luogo di un reato.

1

I profili del DNA e gli altri dati segnaletici (impronte digitali e palmari, tracce rilevate sui luoghi dei reati, fotografie e connotati) sono trattati in sistemi separati, disciplinati rispettivamente dalla legge del 20 giugno 200312 sui profili del DNA e dall'articolo 354 del Codice penale13. I profili del DNA e i dati segnaletici sono collegati agli altri dati di cui al capoverso 1 mediante un numero di controllo. Soltanto fedpol è autorizzato a effettuare il collegamento fra il numero di controllo e gli altri dati.

2

Il trattamento dei dati nel sistema d'informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d'identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:

3

12 13 14

a.

la PGF;

b.

l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale;

RS 363 RS 311.0 RS 351.1

4602

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

c.

il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia, per verificare l'identità delle persone oggetto di una ricerca.

Sezione 3: Altri sistemi d'informazione di polizia Art. 15

Sistema di ricerca informatizzato di polizia

1

Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

15 16 17 18

a.

arrestare una persona o individuarne il luogo di dimora nell'ambito di un'inchiesta penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura;

b.

fermare una persona per applicarle una misura tutoria o una misura privativa della libertà a scopo d'assistenza;

c.

individuare il luogo di dimora di persone scomparse;

d.

eseguire misure di allontanamento e misure coercitive nei confronti di stranieri secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, la legge federale del 16 dicembre 200515 sugli stranieri e la legge federale del 26 giugno 199816 sull'asilo;

e.

comunicare disconoscimenti di licenze di condurre straniere non valide in Svizzera;

f.

individuare il luogo di dimora di conducenti di veicoli a motore sprovvisti di un'assicurazione di responsabilità civile;

g.

ricercare veicoli e oggetti smarriti o rubati;

h.

segnalare le persone nei confronti delle quali è stato pronunciato un divieto di recarsi in un Paese determinato ai sensi dell'articolo 24c della legge federale del 21 marzo 199717 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);

i.

prevenire il rapimento internazionale di minori, previo ordine di un'autorità giudiziaria o tutoria;

j.

procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza.

k.

controllare le persone in esecuzione di pena o di misura che hanno commesso uno dei reati di cui all'articolo 64 capoverso 1 del Codice penale18.

RS 142.20 RS 142.31 RS 120 RS 311.0

4603

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Il sistema contiene i dati che permettono di identificare le persone e gli oggetti ricercati e i dati relativi alle circostanze della ricerca, alle misure da adottare in caso di ritrovamento, alle autorità competenti, a terzi implicati (testimoni, danneggiati, rappresentanti legali, detentori, inventori) e ai reati non chiariti.

2

Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

3

a.

fedpol, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;

b.

la Commissione federale delle case da gioco, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;

c.

il Ministero pubblico della Confederazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;

d.

l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori secondo la Convenzione del 25 ottobre 198019 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere c ed i;

e.

l'Ufficio federale di giustizia, nell'ambito dell'applicazione dalla legge federale del 20 marzo 198120 sull'assistenza internazionale in materia penale, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;

f.

l'Ufficio federale della migrazione, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera d;

g.

la Direzione generale delle dogane, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere a e g;

h.

le autorità della giustizia militare, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera a;

i.

le autorità cantonali di polizia, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1;

j.

le altre autorità civili cantonali designate mediante ordinanza dal Consiglio federale, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettere b, c, e, f, g ed i.

Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

4

19 20

a.

le autorità menzionate nel capoverso 3;

b.

il Corpo delle guardie di confine e gli uffici doganali;

c.

le rappresentanze svizzere all'estero e la sezione Protezione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri;

d.

la Segreteria generale di Interpol e gli Uffici centrali nazionali di Interpol di altri Stati, per quanto concerne la ricerca di veicoli e di oggetti, esclusi i dati relativi alle persone;

RS 0.211.230.02 RS 351.1

4604

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

e.

gli uffici della circolazione stradale, per quanto concerne i veicoli;

f.

l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI;

g.

la SECO e le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione e del mercato del lavoro, per verificare se uno straniero è iscritto nel sistema d'informazione;

h.

le autorità di rilascio di cui all'articolo 4 della legge del 22 giugno 200121 sui documenti d'identità, per accertare se esistono eventuali motivi per rifiutare il rilascio di documenti d'identità;

i.

il Servizio di analisi e prevenzione, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli conformemente alla LMSI;

j.

le altre autorità giudiziarie e amministrative designate mediante ordinanza dal Consiglio federale.

Il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti può essere collegato con altri sistemi d'informazione per consentire agli utenti menzionati al capoverso 4 di consultare gli altri sistemi d'informazione con un'unica interrogazione, sempre che essi dispongano dei necessari diritti d'accesso.

5

Art. 16

Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

Fedpol gestisce la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS), avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.

1

Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

2

21 22

a.

arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un'inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all'estradizione;

b.

ordinare e controllare divieti e restrizioni di entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen22;

c.

individuare il luogo di dimora di persone scomparse;

RS 143.1 Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.360.268.1); Accordo del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.360.314.1); Accordo del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1).

4605

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

d.

trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l'incolumità, per applicarle una misura tutoria o privativa della libertà a scopo di assistenza oppure per prevenire minacce per la pubblica sicurezza;

e.

individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell'ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;

f.

procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza;

g.

ricercare veicoli e altri oggetti smarriti o rubati;

h.

verificare se i veicoli loro presentati possono essere immatricolati.

Il sistema contiene dati segnaletici relativi alle persone, ai veicoli e agli altri oggetti ricercati.

3

I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

4

a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

l'Ufficio federale di giustizia;

d.

le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;

e.

le autorità preposte all'esecuzione delle pene;

f.

le autorità della giustizia militare;

g.

l'Ufficio federale della migrazione;

h.

le rappresentanze svizzere all'estero;

i.

le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione;

j.

gli uffici cantonali della circolazione stradale;

k.

le altre autorità cantonali designate per ordinanza dal Consiglio federale e incaricate di svolgere i compiti di cui al capoverso 2 lettere c e d.

5 I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

a.

fedpol, il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale di giustizia, le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché le autorità doganali e di confine;

b.

l'Ufficio federale della migrazione, le rappresentanze diplomatiche svizzere all'estero nonché le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione, nella misura in cui necessitano di tali dati per controllare le segnalazioni di cui al capoverso 2 lettera b;

c.

gli uffici cantonali della circolazione stradale.

4606

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un'interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d'informazione di polizia, nella misura in cui gli utenti dispongano delle autorizzazioni del caso.

6

Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200323 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.

7

Basandosi sugli accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:

8

a.

il diritto d'accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;

b.

la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;

c.

le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;

d.

le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;

e.

i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano;

f.

l'obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel N-SIS giusta il capoverso 3 sono state distrutte, se: 1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell'inserimento delle segnalazioni nel N-SIS, 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati;

g.

la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.

Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 8 lettere e ed f, sono fatti salvi l'articolo 18 LMSI24 e l'articolo 8 della presente legge.

9

Art. 17

Registro nazionale di polizia

Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro).

Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:

1

23 24

a.

nei sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni;

b.

nella rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9­14);

c.

nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);

d.

nel N-SIS (art. 16).

RS 142.51 RS 120

4607

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.

2

3

4

Il registro contiene le seguenti informazioni: a.

l'identità completa della persona i cui dati sono trattati (in particolare cognome, nome, pseudonimo, cognome(i) d'affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);

b.

la data dell'iscrizione;

c.

il motivo dell'iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;

d.

l'indicazione dell'autorità alla quale richiedere ulteriori informazioni in applicazione dei principi sull'assistenza giudiziaria e amministrativa;

e.

la designazione del sistema d'informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.

Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata: a.

la PGF;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale;

c.

il Servizio di analisi e prevenzione;

d.

il Servizio federale di sicurezza;

e.

l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

f.

le autorità cantonali di polizia;

g.

il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia;

h.

l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198125 sull'assistenza internazionale in materia penale;

i.

il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale;

j.

la sicurezza militare;

k.

le autorità della giustizia militare;

l.

l'autorità incaricata di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 LMSI26.

5 Il Consiglio federale può limitare l'accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1.

In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell'informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona.

6

25 26

RS 351.1 RS 120

4608

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d'informazione di cui al capoverso 1. L'iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1.

7

Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro nazionale di polizia (cpv. 1 lett. a) e quali dati registrare in quest'ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:

8

a.

i criteri stabiliti dalla Confederazione per il genere di reati da inserire nel registro; e

b.

gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per facilitare lo scambio di dati.

Art. 18

Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

Fedpol gestisce il sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti, che può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Il sistema può contenere tutte le comunicazioni (trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, telefax) indirizzate a fedpol o provenienti da quest'ultimo.

1

Il sistema serve a trattare dati relativi alle pratiche di fedpol, organizzare in modo efficace e razionale lo svolgimento dei lavori, tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche ed elaborare statistiche.

2

I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d'informazione di polizia o ad altri sistemi d'informazione di fedpol.

Quando i dati sono collegati a un altro sistema d'informazione, sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l'accesso al sistema d'informazione principale.

3

Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell'ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.

4

Il sistema contiene, separatamente dagli altri dati, anche dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d'identità e di ricerca di persone scomparse.

5

L'accesso a questo sistema mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 198127 sull'assistenza internazionale in materia penale.

6

27

RS 351.1

4609

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 19

Disposizioni esecutive

Per ogni sistema d'informazione di polizia il Consiglio federale disciplina: a.

la responsabilità per il trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati trattati;

c.

l'estensione dei diritti d'accesso mediante procedura di richiamo;

d.

la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;

e.

la collaborazione con i Cantoni;

f.

la comunicazione, nei singoli casi, dei dati dei sistemi d'informazione di polizia a terzi, quando questi ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti;

g.

le modalità per garantire la sicurezza dei dati.

Art. 20

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 21

Regole di coordinamento

Il coordinamento tra la presente legge e le disposizioni di altri atti normativi è disciplinato nell'allegato 2.

Art. 22

Entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 13 giugno 2008

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008

Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 24 giugno 200828 Termine di referendum: 2 ottobre 2008

28

FF 2008 4595

4610

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Allegato 1 (art. 20)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 199729 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Art. 15 cpv. 4 e 6 Il sistema d'informazione è gestito separatamente dagli altri sistemi d'informazione della polizia o dell'amministrazione.

4

Nei singoli casi, la Polizia giudiziaria comunica al Servizio di analisi e prevenzione, dandone simultaneamente informazione all'autorità penale competente, i seguenti dati risultanti da indagini di polizia giudiziaria che possono essere trattati nel sistema d'informazione:

6

a.

i dati relativi a persone incolpate, se esistono indizi che esse possano fornire informazioni concernenti pericoli per la sicurezza interna o esterna;

b.

i dati relativi a persone non incolpate, se esistono indizi concreti che esse hanno contatti, in conoscenza di causa o meno, con membri di un'organizzazione terroristica, di un'organizzazione estremista che ricorre alla violenza, di un'organizzazione di spionaggio o di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale30;

c.

i dati raccolti in modo riconoscibile per le persone interessate.

Art. 24c cpv. 6 Il divieto è segnalato nel Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL; art. 15 della legge federale del 13 giugno 200831 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione).

6

2. Legge federale del 16 dicembre 200532 sugli stranieri Art. 111 cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco.

29 30 31 32

RS 120 RS 311.0 RS ...; FF 2008 4595 RS 142.20

4611

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

3. Legge del 22 giugno 200133 sui documenti d'identità Art. 6 cpv. 4 Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato, d'intesa con l'autorità competente, se la persona è segnalata nel sistema informatizzato di ricerca di polizia RIPOL per un crimine o un delitto.

4

Art. 8

Perdita

La perdita di un documento d'identità deve sempre essere notificata alla polizia.

Quest'ultima inserisce la notifica della perdita nel sistema informatizzato di ricerca di polizia RIPOL. RIPOL trasmette automaticamente la notifica al sistema d'informazione di cui all'articolo 11.

4. Codice civile34 Art. 43a cpv. 4 n. 2 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

4

2.

il servizio federale competente per la gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200835 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia cantonali e comunali collegati a tale sistema;

5. Codice penale36 Art. 349 Abrogato Art. 354 cpv. 3 I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 200837 sui sistemi d'informazione di polizia 3

33 34 35 36 37

RS 143.1 RS 210 RS ...; FF 2008 4595 RS 311.0 RS ...; FF 2008 4595

4612

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 199838 sull'asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 200539 sugli stranieri.

Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 200340 sui profili del DNA.

Art. 355 Abrogato

6. Legge federale del 15 giugno 193441 sulla procedura penale Art. 102quater cpv. 1 lett. f 1 Prima che sia aperta l'istruzione preparatoria, i dati risultanti dalla procedura delle indagini preliminari della polizia giudiziaria possono essere comunicati alle autorità e agli organi seguenti:

f.

all'Ufficio federale di polizia, nella misura in cui i dati siano necessari allo svolgimento dei suoi compiti nell'ambito delle leggi federali sull'assistenza giudiziaria in materia penale o nella misura in cui i dati devono essere registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL;

7. Assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 198142 Titolo prima dell'articolo 11a

Capitolo 1a: Sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche Art. 11a L'Ufficio federale gestisce un sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche, che può contenere dati degni di particolare protezione trattati nell'ambito delle forme di collaborazione previste dalla presente legge. Questi dati possono essere trattati per:

1

38 39 40 41 42

a.

accertare se sono trattati dati relativi a una determinata persona;

b.

trattare dati concernenti le pratiche;

c.

organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori;

d.

tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche;

e.

elaborare statistiche.

RS 142.31 RS 142.20 RS 363 RS 312.0 RS 351.1

4613

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

2

Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1, il sistema contiene: a.

le generalità delle persone i cui dati sono trattati;

b.

i dati necessari a localizzare e gestire correttamente i fascicoli;

c.

i documenti relativi alle pratiche e alle iscrizioni registrate elettronicamente.

L'Ufficio federale di polizia e l'Ufficio federale della migrazione hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di richiamo. L'Ufficio federale di polizia ha parimenti accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera b, nella misura in cui esegue i compiti previsti dalla presente legge.

3

4

Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: a.

la registrazione dei dati di cui al capoverso 2 lettere a e b, i dati delle autorità giudiziarie coinvolte nella procedura d'assistenza giudiziaria e i reati che hanno dato luogo alle richieste di assistenza giudiziaria;

b.

la durata di conservazione e l'archiviazione dei dati;

c.

i servizi dell'Ufficio federale che possono trattare direttamente dati nel sistema e i dati che possono essere comunicati ad altre autorità in casi specifici.

8. Legge federale del 7 ottobre 199443 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione Art. 11, 12 e 14 Abrogati

9. Legge federale del 10 ottobre 199744 sul riciclaggio di denaro Art. 35 cpv. 1 Il trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 199445 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d'accesso dei privati è disciplinato dall'articolo 8 della legge federale del 13 giugno 200846 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

1

43 44 45 46

RS 360 RS 955.0 RS 360 RS ...; FF 2008 4595

4614

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 35a

Verifica

Per svolgere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d'informazione seguenti:

1

a.

registro nazionale di polizia;

b.

sistema d'informazione centrale sulla migrazione;

c.

casellario giudiziale informatizzato;

d.

sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato;

e.

sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

L'accesso a ulteriori informazioni è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d'informazione.

2

4615

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Allegato 2 (art. 21)

I. Coordinamento con il Codice di procedura penale 1. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200747 (CPP) o la presente legge (LSIP), all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi gli articoli qui appresso ricevono il seguente tenore: a. Art. 96 cpv. 2 e 99 cpv. 3 CPP Art. 96 cpv. 2 2

Sono fatti salvi: a.

gli articoli 11, 13, 14 e 20 della legge federale del 21 marzo 199748 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

b.

le disposizioni della legge federale del 13 giugno 200849 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;

c.

le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199450 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Art. 99 cpv. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199451 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 200852 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.

3

b. Art. 15 cpv. 4 e 6 della legge federale del 21 marzo 199753 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (All. 1 cifra II n. 1 CPP) Art. 15 cpv. 4 e 6 4 Il sistema d'informazione è gestito separatamente dagli altri sistemi d'informazione della polizia o dell'amministrazione.

Nei singoli casi, la Polizia giudiziaria federale comunica al Servizio di analisi e prevenzione, dandone simultanea informazione all'autorità penale competente, i seguenti dati risultanti da procedure delle indagini preliminari che possono essere trattati nel sistema d'informazione:

6

47 48 49 50 51 52 53

RS ...; FF 2007 6327 RS 120 RS ...; FF 2008 4595 RS 360 RS 360 RS ...; FF 2008 4595 RS 120

4616

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

a.

i dati relativi a persone incolpate, se esistono indizi ch'esse possano fornire informazioni concernenti una messa in pericolo della sicurezza interna o esterna;

b.

i dati relativi a persone non incolpate, se esistono indizi concreti che esse hanno contatti, in conoscenza di causa o meno, con membri di un'organizzazione terrorista, di un'organizzazione estremista che ricorre alla violenza, di un'organizzazione di spionaggio o di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter del Codice penale54;

c.

i dati raccolti in modo riconoscibile da parte delle persone interessate.

2. All'entrata in vigore del CPP gli articoli 7 capoverso 4 e 10 capoverso 3 LSIP ricevono il tenore seguente: Art. 7 cpv. 4 Il Ministero pubblico della Confederazione fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10. Le restrizioni sono rette dall'articolo 108 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200755.

4

Art. 10 cpv. 3 I dati raccolti sono trattati conformemente agli articoli 95­99 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200756.

3

II. Coordinamento con il decreto federale del 17 dicembre 200457 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino All'entrata in vigore della presente legge (LSIP), l'articolo 355d del Codice penale58 previsto nel decreto federale (art. 3 n. 4) diviene privo d'oggetto o l'articolo 355d del Codice penale è abrogato.

54 55 56 57 58

RS 311.0 RS ...; FF 2007 6327 RS ...; FF 2007 6327 RS 362 RS 311.0

4617

Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

4618