Allegato IV

Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione

Sezione 1: Oggetto Art. 1

Scopo

Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di liquidazione parziale della Cassa di previdenza della Confederazione secondo l'articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20001 sul personale della Confederazione (LPers).

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Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007 alla Cassa di previdenza della Confederazione.

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Sezione 2: Definizioni Art. 2

Destinatari

I destinatari sono gli assicurati e i beneficiari di rendite interessati dalla liquidazione parziale.

Art. 3

Effettivo

È considerato effettivo l'insieme degli assicurati e dei beneficiari di rendite interessati dalla liquidazione parziale.

Art. 4

Uscita individuale in caso di liquidazione parziale

Vi è uscita individuale se nell'ambito di una liquidazione parziale assicurati escono dalla cassa di previdenza e sono trasferiti individualmente in un'altra cassa di previdenza di PUBLICA o in un altro istituto di previdenza.

Art. 5

Uscita collettiva in caso di liquidazione parziale

Vi è uscita collettiva se nell'ambito di una liquidazione parziale destinatari escono dalla cassa di previdenza e sono trasferiti come gruppo in un'altra cassa di previdenza di PUBLICA o in un altro istituto di previdenza.

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RS 172.220.1

2007-1965

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Sezione 3: Condizioni della liquidazione parziale Art. 6

Liquidazione parziale

Quando una parte dei destinatari deve lasciare la cassa di previdenza in seguito a una decisione del datore di lavoro e si verifica una delle situazioni di cui all'articolo 7 o 8, si effettua una liquidazione parziale della cassa di previdenza.

Art. 7

Notevole riduzione dell'effettivo

Una riduzione dell'effettivo è considerata notevole se entro due anni l'effettivo totale degli assicurati della cassa di previdenza diminuisce di oltre il 15 per cento.

Art. 8

Scioglimento del contratto e ristrutturazione

Si ha scioglimento del contratto di affiliazione o ristrutturazione se un datore di lavoro, un'unità amministrativa o un servizio:

1

a.

ottiene una propria personalità giuridica e una propria contabilità e in base a una legge speciale in deroga alla LPers riceve uno statuto personale (di diritto pubblico o privato) o secondo l'articolo 3 capoverso 2 e l'articolo 37 capoverso 3 LPers dispone delle competenze proprie di un datore di lavoro e pertanto esce dalla Cassa di previdenza della Confederazione; oppure

b.

è uscito dall'Amministrazione federale ai sensi dell'articolo 32 f LPers.

I beneficiari di rendite interessati dallo scioglimento del contratto o dalla ristrutturazione sono inclusi nella liquidazione parziale anche se ai sensi dell'articolo 32f capoverso 2 LPers sono eccezionalmente lasciati presso PUBLICA e presso la loro precedente cassa di previdenza (uscita e nuova entrata). La competenza di finanziare gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei beneficiari di rendite lasciati nella cassa precedente è disciplinata dall'articolo 32f capoverso 3 o capoverso 4 LPers.

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2

Si rinuncia a una liquidazione parziale in base alle condizioni del capoverso 1 se: a.

escono meno di 50 persone; oppure

b.

escono tra 50 e 200 persone e il grado di copertura della cassa di previdenza, alla data di chiusura del bilancio, secondo l'allegato all'articolo 44 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 aprile 19842 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2) si situa tra il 95 e il 105 per cento.

RS 831.441.1

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Sezione 4: Situazioni di liquidazione parziale Art. 9

Delimitazione della cerchia dei destinatari uscenti in seguito alla riduzione notevole dell'effettivo

La cerchia dei destinatari uscenti è limitata nel tempo mediante la determinazione dell'inizio e della fine dell'evento che ha cagionato la liquidazione parziale secondo l'articolo 8.

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La cerchia dei destinatari uscenti può anche essere limitata mediante la definizione esplicita dell'effettivo interessato, sulla base di criteri oggettivi.

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Art. 10

Data di chiusura del bilancio

La data di allestimento del bilancio di liquidazione parziale e quindi di determinazione dei fondi liberi, degli accantonamenti e delle riserve assicurativi e attuariali o della copertura insufficiente (= disavanzo) è di regola fissata al 31 dicembre successivo all'ultimo giorno dell'evento determinante.

Art. 11

Parità di trattamento finanziario e interesse alla continuità

Il bilancio è allestito in modo che, sotto il profilo finanziario, l'effettivo dei destinatari uscenti non sia né privilegiato né svantaggiato rispetto all'effettivo dei destinatari restanti; nella fattispecie si tiene adeguatamente conto dell'interesse alla continuità della precedente cassa di previdenza.

Art. 12

Allestimento del bilancio

Il bilancio di liquidazione parziale è allestito secondo i principi del regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

Art. 13

Trattamento dei sinistri pendenti

I sinistri pendenti (invalidità e decesso) che possono essere definitivamente regolati solo dopo la data di chiusura del bilancio di liquidazione parziale, sono trattati secondo una delle due seguenti procedure:

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a.

Trasferimento degli accantonamenti per i sinistri pendenti (IBNR) Se la maggioranza degli uscenti è ritrasferita collettivamente in una cassa di previdenza di PUBLICA e una disposizione legislativa o un accordo contrattuale prevede che la cassa di previdenza subentrante si assume l'obbligo finanziario di regolare i sinistri pendenti, a tale cassa sono trasferiti anche i corrispondenti accantonamenti proporzionalmente al rischio sostenuto. La cassa di previdenza trasferente mette a disposizione le informazioni necessarie per la liquidazione dei sinistri.

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b.

Nessun trasferimento degli accantonamenti per i sinistri pendenti (IBNR) Se la cassa di previdenza di PUBLICA subentrante non assume l'obbligo finanziario di regolare i sinistri pendenti, i corrispondenti accantonamenti rimangono presso la cassa di previdenza trasferente.

La procedura prevista nel capoverso 1 in caso di trasferimento in un'altra cassa di previdenza di PUBLICA è applicata per analogia anche al trasferimento in un altro istituto di previdenza.

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Art. 14

Trattamento dell'effettivo delle rendite

Se in seguito alla liquidazione parziale l'effettivo delle rendite della cassa di previdenza trasferente raggiunge una quota del patrimonio superiore alla media, nell'allestimento del bilancio di liquidazione parziale l'esperto in materia di previdenza professionale stabilisce un accantonamento corrispondente al rischio. È fatto salvo l'obbligo del datore di lavoro competente di compensare gli svantaggi finanziari ai sensi dell'articolo 32f capoverso 3 LPers.

Art. 15

Trattamento degli accantonamenti

Gli accantonamenti a livello di casse di previdenza sono proporzionalmente attribuiti all'effettivo uscente tenendo adeguatamente conto della parità di trattamento e dell'interesse alla continuità dell'istituzione secondo i principi del regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA sulla base del bilancio di liquidazione parziale allestito dagli esperti in materia di previdenza professionale.

1

2 A causa dell'interesse alla continuità dell'istituzione gli accantonamenti a livello di istituto di previdenza PUBLICA, composti degli accantonamenti secondo l'articolo 8 capoverso 2 e l'articolo 22 della legge del 20 dicembre 20063 su PUBLICA, non sono ripartiti.

Art. 16

Trattamento delle riserve di fluttuazione comprese le riserve del tasso d'interesse tecnico

1 Se dopo la costituzione degli accantonamenti necessari in base al regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA permangono riserve di fluttuazione, esse sono attribuite collettivamente e proporzionalmente all'effettivo dei destinatari uscenti collettivamente. L'attribuzione non dipende dalla forma del trasferimento del patrimonio.

Se le uscite avvengono in modo individuale, le riserve di fluttuazione non più necessarie della cassa di previdenza precedente diventano fondi liberi (art. 18).

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RS 172.222.1

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Art. 17

Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione

Il diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione non sussiste, se la liquidazione parziale della cassa di previdenza è stata causata dal gruppo uscente.

Art. 18

Trattamento dei fondi liberi

Se sono stati allestiti i bilanci di liquidazione parziale della precedente cassa di previdenza e dell'effettivo dei destinatari uscenti e, conformemente ai principi del regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, sussistono fondi liberi, questi sono ripartiti proporzionalmente all'effettivo uscente come segue: a.

Uscita collettiva: in caso di uscita collettiva i fondi liberi sono di regola trasferiti collettivamente alla cassa di previdenza subentrante di PUBLICA o al nuovo istituto di previdenza;

b.

Uscita individuale: in caso di uscita individuale i fondi liberi sono ripartiti individualmente. Il versamento avviene come prestazione supplementare di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro su un conto di libero passaggio, su una polizza di libero passaggio oppure, sempre che siano adempiute le condizioni dell'articolo 5 della legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio (LFLP), come pagamento in contanti.

Art. 19

Trattamento dei disavanzi

Se sono stati allestiti i bilanci di liquidazione parziale della precedente cassa di previdenza e dell'effettivo uscente e conformemente ai principi del regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA sussistono disavanzi, essi sono addebitati proporzionalmente all'effettivo uscente.

1

L'eventuale deduzione di un disavanzo avviene tramite deduzione individuale dalla prestazione di uscita. Se la prestazione di uscita integrale è già stata versata, l'assicurato deve restituire l'importo eccedente versato.

2

Art. 20

Piano di ripartizione

L'organo paritetico della precedente cassa di previdenza stabilisce un piano di ripartizione sulla base delle raccomandazioni dell'esperto in materia di previdenza professionale.

1

Nella determinazione della chiave di ripartizione dei disavanzi e dei fondi liberi è necessario tenere particolarmente conto della durata dell'appartenenza alla cassa di previdenza e dell'avere di vecchiaia esistente dei destinatari interessati.

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RS 831.42

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Art. 21

Trasferimento del patrimonio

È fatta salva l'applicazione della legge del 3 ottobre 20035 sulla fusione (LFus). Essa esige la manifestazione espressa della volontà delle parti interessate. Nell'adozione della decisione è necessario anche il consenso e l'approvazione del datore di lavoro e del Consiglio federale secondo la LPers (art. 94 cpv. 2 e art. 100 cpv. 3 LFus; art. 32a cpv. 2 secondo periodo e art. 32c cpv. 1 e 3 LPers).

Art. 22

Adeguamenti

In caso di variazioni significative degli attivi o passivi tra la data di chiusura del bilancio di liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi è effettuato un corrispondente adeguamento.

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Una variazione è considerata significativa se i fondi liberi o quelli mancanti variano di oltre il dieci per cento rispetto agli importi originari.

2

Sezione 5: Questioni procedurali particolari Art. 23

Competenza

L'organo paritetico della cassa di previdenza interessata constata l'esistenza della situazione di liquidazione parziale e decide l'applicazione della corrispondente procedura.

1

Esso accerta l'evento che ha cagionato la liquidazione parziale, la data esatta del suo inizio e la sua durata determinante ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1.

2

Se la limitazione della cerchia dei destinatari uscenti in seguito alla liquidazione parziale è effettuata sulla base dell'articolo 9 capoverso 2, la definizione compete all'organo paritetico.

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Art. 24

Obbligo di informazione ­ principio

L'organo paritetico dell'istituto di previdenza è responsabile:

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a.

del concetto di informazione;

b.

dell'informazione tempestiva e corretta dei destinatari sulla procedura in corso;

c.

dell'esposizione corretta dei possibili rimedi giuridici a disposizione dei destinatari;

d.

della comunicazione immediata ai datori di lavoro se constata l'esistenza della situazione di liquidazione parziale.

RS 221.301

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Art. 25

Informazione e rimedi giuridici

Tutti i destinatari sono informati tempestivamente e in modo adeguato. L'informazione concerne segnatamente l'esistenza della situazione di liquidazione parziale, la procedura e il piano di ripartizione.

1

Di regola l'informazione concernente la liquidazione parziale è effettuata tramite pubblicazione nel FUSC.

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Dal momento del ricevimento dell'informazione i destinatari possono consultare il bilancio determinante e la perizia attuariale presso la sede di PUBLICA.

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Entro 30 giorni dal ricevimento dell'informazione i destinatari possono fare opposizione presso l'organo paritetico contro le condizioni della liquidazione parziale nonché contro la procedura e il piano di ripartizione.

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L'organo paritetico deve trattare l'opposizione e rispondere per scritto dopo aver sentito gli opponenti. Se vengono accolte opposizioni, la procedura e il piano di ripartizione sono adeguati e tutti i destinatari ne sono informati.

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Nella sua risposta l'organo paritetico informa gli opponenti che, entro 30 giorni, possono fare riesaminare dall'autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione.

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7 La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata entro 30 giorni presentando ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Il ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se così disposto d'ufficio dal presidente della corte del Tribunale amministrativo federale o su richiesta del ricorrente. Se non è concesso l'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale vale unicamente a favore o contro il ricorrente.

La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso presso il Tribunale federale. Il ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto sospensivo soltanto se così disposto d'ufficio dal giudice istruttore del Tribunale federale o su richiesta del ricorrente. Se non è concesso un effetto sospensivo, la decisione del Tribunale federale vale unicamente a favore o contro il ricorrente.

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Art. 26

Esecuzione della liquidazione parziale

La liquidazione parziale è eseguita unicamente se: a.

nessuno dei destinatari ha presentato entro il termine legalmente stabilito domanda di riesame presso l'autorità di vigilanza;

b.

in caso di riesame da parte dell'autorità di vigilanza, quest'ultima ha emesso una decisione passata in giudicato;

c.

in caso di contratto di trasferimento è stata effettuata l'iscrizione nel registro di commercio.

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Art. 27

Interesse

Il diritto individuale è rimunerato a partire dalla data di uscita allo stesso tasso d'interesse accordato alle prestazioni di libero passaggio.

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Il diritto collettivo non frutta interessi.

Art. 28

Spese della liquidazione parziale

Le spese derivanti dall'attuazione della procedura di liquidazione parziale sono fatturate da PUBLICA come prestazioni speciali ai datori di lavoro che hanno causato la liquidazione parziale, in funzione dei costi da essi generati.

1

Se è creato un nuovo datore di lavoro in forma di unità amministrativa decentralizzata dotata di contabilità propria, esso assume le spese a meno che queste siano eccezionalmente assunte dalla Confederazione.

2

Se la liquidazione parziale è decisa da diversi datori di lavoro, essi assumono le spese in proporzione al capitale di copertura dell'effettivo uscente.

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Art. 29

Casi non disciplinati

I casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento sono trattati da PUBLICA nel rispetto delle disposizioni legislative e per analogia.

Sezione 6: Disposizioni finali Art. 30

Modifiche del regolamento

Le modifiche del presente regolamento costituiscono una modifica del contratto di affiliazione. Per la loro validità necessitano del consenso delle parti contrattuali del contratto di affiliazione e dell'organo paritetico, nonché dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 31

Disposizioni transitorie

Se in base al diritto precedente è accertato un caso di liquidazione parziale anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento e al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento la procedura non è ancora conclusa, il caso continua a essere disciplinato dal diritto precedente.

Art. 32

Entrata in vigore

Approvato che sia dall'autorità di vigilanza, il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente al contratto di affiliazione.

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