Decreto federale per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 20083, decreta: Art. 1 Per assicurare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo, è stanziato un credito quadro di 4500 milioni di franchi per una durata fino al 31 dicembre 2012.
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Il periodo del credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente, al più tardi tuttavia il 1° gennaio 2009. Il saldo residuo a tale data relativo al credito quadro corrente sarà annullato.
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3
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:
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a.
il finanziamento di progetti e programmi della Confederazione;
b.
contributi a organizzazioni svizzere per la realizzazione di progetti e programmi;
c.
contributi a organizzazioni estere per la realizzazione di progetti e programmi;
d.
contributi a organizzazioni internazionali per la realizzazione di progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa anche la Svizzera;
e.
contributi generali a istituzioni internazionali;
RS 101 RS 974.0 FF 2008 2451
2008-0567
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Continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo. DF
f.
la prosecuzione dei rapporti d'impiego esistenti e il finanziamento di personale per attività direttamente correlate con la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo durante il periodo coperto dal credito quadro. L'importo complessivo di queste spese non supera il 3,5 per cento del credito quadro complessivo.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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