Decreto federale per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 20083, decreta: Art. 1 Per assicurare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo, è stanziato un credito quadro di 4500 milioni di franchi per una durata fino al 31 dicembre 2012.

1

Il periodo del credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente, al più tardi tuttavia il 1° gennaio 2009. Il saldo residuo a tale data relativo al credito quadro corrente sarà annullato.

2

3

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:

1 2 3

a.

il finanziamento di progetti e programmi della Confederazione;

b.

contributi a organizzazioni svizzere per la realizzazione di progetti e programmi;

c.

contributi a organizzazioni estere per la realizzazione di progetti e programmi;

d.

contributi a organizzazioni internazionali per la realizzazione di progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa anche la Svizzera;

e.

contributi generali a istituzioni internazionali;

RS 101 RS 974.0 FF 2008 2451

2008-0567

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Continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo. DF

f.

la prosecuzione dei rapporti d'impiego esistenti e il finanziamento di personale per attività direttamente correlate con la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo durante il periodo coperto dal credito quadro. L'importo complessivo di queste spese non supera il 3,5 per cento del credito quadro complessivo.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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