Legge federale sulla protezione delle acque

Disegno

(Rinaturazione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 12 agosto 20081; visto il parere del Consiglio federale del 19 settembre 20082, decreta: I La legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque è modificata come segue: Art. 4 lett. m (nuova) Ai sensi della presente legge si intendono per: m.

rivitalizzazione:

il ripristino mediante misure di natura edile delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria.

Art. 31 cpv. 2 lett. d Se non possono essere presi altri provvedimenti, i deflussi residuali calcolati secondo il capoverso 1 devono essere aumentati in modo che risultino adempiute le seguenti esigenze:

2

d.

dove la libera migrazione dei pesci avviene in modo naturale, deve essere assicurata la necessaria profondità d'acqua;

Art. 32, frase introduttiva e lett. a, bbis (nuova) e c I Cantoni possono autorizzare deflussi residuali minimi inferiori: a.

1 2 3

su un tratto di 1000 m a valle del punto di prelievo di un corso d'acqua che si trovi a un'altitudine superiore a 1500 m e abbia una portata Q347 inferiore a 50 l/s;

FF 2008 7033 FF 2008 7069 RS 814.20

2008-2186

7063

Rinaturazione. LF

bbis. su un tratto di 1000 m al massimo a valle del punto di prelievo di segmenti di corsi d'acqua con potenziale ecologico ridotto, a condizione che le funzioni naturali del corso d'acqua non vengano pregiudicate in modo rilevante; c.

nel quadro di piani di protezione e di utilizzazione delle acque (PPUA) del territorio di una regione limitata e topograficamente unita, a condizione di una corrispettiva compensazione con provvedimenti adeguati come la rinuncia ad altri prelievi d'acqua nella stessa regione; sui piani di protezione e di utilizzazione decide l'autorità competente per la procedura principale;

Titolo prima dell'art. 37

Capitolo 3: Prevenzione e rimozione di effetti pregiudizievoli alle acque Art. 36a (nuovo)

Spazio riservato alle acque

I Cantoni fissano lo spazio necessario alle acque superficiali affinché siano garantite le funzioni naturali delle acque, la protezione contro le piene e le esigenze di spazio per l'utilizzazione delle acque (spazio riservato alle acque). Il Consiglio federale definisce il quadro generale.

1

I Cantoni provvedono affinché lo spazio riservato alle acque sia preso in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione e sia strutturato e sfruttato nel modo più conforme alla natura.

2

Art. 37 cpv. 2, frase introduttiva Nell'ambito dell'arginatura o correzione, il tracciato naturale del corso d'acqua deve essere rispettato o ricostituito per quanto possibile. Il corso d'acqua e lo spazio riservato alle acque devono essere sistemati in modo da: ...

2

Art. 38a (nuovo) Rivitalizzazione delle acque I Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque. Tengono conto dell'utilità per la natura e il paesaggio e delle conseguenze economiche della rivitalizzazione.

1

I Cantoni definiscono in un piano le acque da rivitalizzare ed elaborano programmi con scadenze per realizzare le rivitalizzazioni. Provvedono affinché i programmi di rivitalizzazione siano presi in considerazione nei piani direttori e di utilizzazione.

2

Art. 39a (nuovo) Flusso discontinuo I proprietari di centrali idroelettriche sono tenuti a prevenire e a rimuovere mediante provvedimenti di natura edile modifiche artificiali di breve durata dei flussi nei corsi d'acqua (flusso discontinuo) che pregiudicano in modo rilevante le specie animali e vegetali indigene e il loro habitat. Su domanda del proprietario della centrale idroelettrica, l'autorità può ordinare provvedimenti concernenti l'esercizio invece di provvedimenti di natura edile.

1

7064

Rinaturazione. LF

2

I provvedimenti sono definiti in base: a.

all'entità degli effetti pregiudizievoli al corso d'acqua;

b.

al potenziale ecologico del corso d'acqua;

c.

alla proporzionalità dei costi;

d.

agli interessi della protezione contro le piene;

e.

agli obiettivi di politica energetica per la promozione delle energie rinnovabili.

Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato i provvedimenti di cui al capoverso 1 devono essere coordinati previa consultazione dei proprietari delle centrali idroelettriche.

3

Art. 43a (nuovo) Bilancio del materiale detritico Il bilancio del materiale detritico nel corso d'acqua non deve essere modificato da impianti al punto da pregiudicare in modo rilevante le specie animali e vegetali indigene, il loro habitat, il bilancio delle acque sotterranee e la protezione contro le piene. I proprietari degli impianti prendono i provvedimenti del caso.

1

2

I provvedimenti sono definiti in base: a.

all'entità degli effetti pregiudizievoli al corso d'acqua;

b.

al potenziale ecologico del corso d'acqua;

c.

alla proporzionalità dei costi;

d.

agli interessi della protezione contro le piene;

e.

agli obiettivi di politica energetica per la promozione delle energie rinnovabili.

Nel bacino imbrifero del corso d'acqua interessato i provvedimenti di cui al capoverso 1 devono essere coordinati previa consultazione dei proprietari degli impianti.

3

Art. 62b (nuovo) Rivitalizzazione delle acque Nei limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali per la pianificazione e la realizzazione di provvedimenti di rivitalizzazione delle acque.

1

2 Per progetti di rivitalizzazione delle acque particolarmente onerosi le indennità possono essere accordate ai Cantoni singolarmente.

Le indennità sono stabilite in funzione dell'importanza dei provvedimenti di ripristino delle funzioni naturali delle acque e dell'efficacia degli stessi.

3

Per lo smantellamento di impianti che devono essere smantellati dai proprietari non sono versati contributi.

4

7065

Rinaturazione. LF

Art. 62c (nuovo)

Pianificazione del risanamento dei flussi discontinui e del bilancio di materiale detritico

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la pianificazione di cui all'articolo 83b, a condizione che questa le sia sottoposta entro il 31 dicembre 2014.

1

2

Le indennità ammontano al 35 per cento dei costi computabili.

Art. 68, rubrica e cpv. 4 (nuovo) Espropriazione e ricomposizioni particellari Per quanto necessario per l'esecuzione della presente legge, i Cantoni possono ordinare ricomposizioni particellari. Possono delegare questo diritto a terzi.

4

Art. 80 cpv. 3 (nuovo) Quando ordina provvedimenti di risanamento supplementari in regioni inventariate di cui al capoverso 2, l'autorità, nel caso di piccole centrali idroelettriche o di altri impianti soggetti alla protezione dei monumenti o con valore corrispondente situati lungo corsi d'acqua, pondera gli interessi della protezione dei monumenti e quelli della protezione delle zone inventariate.

3

Sezione 2bis: Flusso discontinuo e bilancio del materiale detritico Art. 83a (nuovo)

Risanamento in caso di flusso discontinuo e del bilancio di materiale detritico

I proprietari di centrali idroelettriche e di altri impianti situati lungo corsi d'acqua sono tenuti a prendere i provvedimenti di risanamento adeguati di cui agli articoli 39a e 43a entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 83b (nuovo)

Pianificazione e rapporto

I Cantoni definiscono in un piano i provvedimenti di cui all'articolo 83a e i termini da rispettare per la loro attuazione e lo presentano alla Confederazione entro il 31 dicembre 2014. Il piano contiene anche i provvedimenti che devono prendere i proprietari delle centrali idroelettriche conformemente all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19914 sulla pesca.

1

Ogni quattro anni i Cantoni presentano alla Confederazione un rapporto sui provvedimenti attuati.

2

4

RS 923.0

7066

Rinaturazione. LF

II Modifica del diritto vigente Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 19915 sulla sistemazione dei corsi d'acqua Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva Gli interventi sui corsi d'acqua devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e lo spazio riservato alle acque vanno sistemati in modo da: ...

2

Art. 7 Abrogato Art. 8

Forma dei contributi

La Confederazione accorda ai Cantoni le indennità sotto forma di contributi globali sulla base di accordi di programma.

1

Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate ai Cantoni singolarmente.

2

2. Legge del 26 giugno 19986 sull'energia Art. 15abis (nuovo)

Contributi per impianti idroelettrici

D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e previa consultazione del Cantone interessato, la società nazionale di rete concede contributi ai proprietari di impianti idroelettrici che hanno preso provvedimenti conformemente all'articolo 83a della legge del 24 gennaio 19917 sulla protezione delle acque o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19918 sulla pesca.

1

2 I contributi coprono l'80 per cento dei costi dei provvedimenti. Se il proprietario di un impianto idroelettrico dimostra di non essere in grado di assumersi il 20 per cento dei costi, l'importo dei contributi è aumentato in modo che siano rispettati i diritti acquisiti.

3

5 6 7 8

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

RS 721.100 RS 730.0 RS 814.20 RS 923.0

7067

Rinaturazione. LF

Minoranza (Inderkum, Bischofberger, Büttiker, Germann, Imoberdorf, Schweiger) Art. 15abis (nuovo)

Indennizzo del concessionario

D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e il Cantone interessato e previa consultazione del concessionario, la società nazionale di rete rimborsa al concessionario tutti i costi derivanti dalla perdita dei diritti acquisiti dovuta ai provvedimenti presi secondo l'articolo 83a della legge del 24 gennaio 19919 sulla protezione delle acque o l'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199110 sulla pesca.

1

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 15b cpv. 1 lett. d (nuova) e cpv. 4, primo periodo La società di rete riscuote un supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per finanziare:

1

d.

i contributi per impianti idroelettrici conformemente all'articolo 15abis.

La somma dei supplementi non può superare 0,7 centesimi per kWh del consumo finale per anno; almeno 0,5 centesimi di tale somma sono riservati alla rimunerazione per l'immissione di energia di cui all'articolo 7a e al massimo 0,1 centesimi ai contributi per impianti idroelettrici conformemente all'articolo 15abis. ...

4

3. Legge federale del 4 ottobre 199111 sul diritto fondiario rurale Art. 62 lett. h (nuova) L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto: h.

da parte del Cantone o di un Comune per esigenze di protezione contro le piene, di rivitalizzazione delle acque, di costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio in caso di centrali idroelettriche e per la compensazione in natura di tali esigenze.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Acqua viva (Iniziativa sulla rinaturazione)» sarà stata ritirata o respinta.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9 10 11

RS 814.20 RS 923.0 RS 211.412.11

7068