Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

19 aprile 2013

Basilea Vita SA, Basilea

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

La modifica concerne tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso Basilea Vita SA.

La modifica della tariffa collettiva concerne un adeguamento del processo di modifica della classificazione nel quadro della tariffazione empirica per la tariffa di invalidità. Poiché le modifiche a livello di classificazione fra le classi empiriche possono tradursi in considerevoli modifiche dei premi, è prevista l'introduzione di due livelli intermedi tra le classi empiriche 1 e 5. Mentre ai nuovi contratti continuano a essere applicate le tariffe in base alle principali classi empiriche già esistenti, in ragione delle modifiche a livello di classificazione degli attuali contratti vengono introdotti, dal 1° gennaio 2014, i livelli intermedi di cui sopra.

Con lettera del 17 dicembre 2012, la Basilea Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una richiesta di modifica della sua tariffa collettiva.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 19 aprile 2013 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare a partire dal 1° gennaio 2014 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) gli adeguamenti tariffali approvati.

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2013-3122

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi.

Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna.

17 dicembre 2013

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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