Legge federale Disegno sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 61 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1; in esecuzione della Convenzione dell'Aia del 14 maggio 19542 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Convenzione); in esecuzione del Regolamento d'esecuzione del 14 maggio 19543 della Convenzione dell'Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Regolamento d'esecuzione); in esecuzione del Protocollo dell'Aia del 14 maggio 19544 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Primo Protocollo); in esecuzione del Secondo Protocollo del 26 marzo 19995 relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Secondo Protocollo); visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 20136, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina:

1 2 3 4 5 6

a.

le misure per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza;

b.

i compiti di Confederazione e Cantoni e la loro collaborazione nel settore della protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza.

RS 101 RS 0.520.3 RS 0.520.31 RS 0.520.32 RS 0.520.33 FF 2013 7709

2012-2172

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Protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza. LF

Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per: a.

beni culturali: beni, edifici e luoghi secondo l'articolo 1 della Convenzione;

b.

rifugi per beni culturali: depositi protetti per gli oggetti più importanti di collezioni e archivi di beni culturali d'importanza nazionale;

c.

deposito protetto: locale protetto che la Confederazione mette a disposizione per la custodia provvisoria a titolo fiduciario di beni culturali mobili che sono parte del patrimonio culturale di uno Stato e che sono gravemente minacciati nel loro Stato proprietario o possessore.

Sezione 2: Compiti e collaborazione nel settore della protezione dei beni culturali Art. 3

Compiti della Confederazione

La Confederazione prepara ed esegue le misure di protezione per i beni culturali di sua proprietà o che le sono affidati. Può coordinare misure preparatorie d'interesse nazionale.

1

Intrattiene contatti a livello nazionale e internazionale nel settore della protezione dei beni culturali.

2

3 Può prescrivere misure vincolanti per la protezione dei beni culturali alla cui conservazione la Svizzera è interessata sia come Stato sia per l'esecuzione della Convenzione e del Secondo Protocollo.

Può sostenere i Cantoni nell'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza.

4

Il Consiglio federale disciplina la classificazione dei beni culturali in categorie e stabilisce i relativi criteri.

5

Art. 4

Compiti dell'Ufficio federale della protezione della popolazione

L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha i seguenti compiti di tutela dei beni culturali: a.

consiglia e assiste le autorità federali nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali e coordina i lavori;

b.

consiglia le autorità cantonali nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali e le assiste nella preparazione e nell'esecuzione delle misure di loro competenza;

c.

informa e consiglia terzi nelle questioni inerenti alla protezione dei beni culturali;

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d.

tiene un inventario dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (Inventario PBC), lo sottopone al Consiglio federale per approvazione e lo pubblica;

e.

gestisce il sistema d'informazione geografica della protezione dei beni culturali;

f.

assume compiti di coordinamento nell'ambito delle domande per l'ottenimento dello statuto di protezione speciale o di protezione rafforzata;

g.

istruisce i quadri della protezione civile che sono competenti per la protezione dei beni culturali;

h.

può istruire il personale di istituzioni culturali in materia di protezione dei beni culturali; il Consiglio federale può prevedere esigenze minime per l'istruzione.

Art. 5 1

Compiti dei Cantoni

I Cantoni designano un ufficio competente per la tutela dei beni culturali.

Designano i beni culturali ubicati sul loro territorio che devono essere protetti in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione d'emergenza. Per i beni culturali che non sono di proprietà della Confederazione o del Cantone, la designazione come pure la preparazione e l'esecuzione delle misure di protezione sono comunicate ai proprietari.

2

Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei loro beni culturali particolarmente degni di protezione.

3

Pianificano misure d'emergenza per la protezione dei beni culturali contro i rischi d'incendio, crollo di edifici, acqua, terremoto e scoscendimenti.

4

5

Istruiscono gli specialisti della protezione dei beni culturali della protezione civile.

6

Possono mettere a disposizione rifugi per beni culturali.

Possono istruire il personale di istituzioni culturali nel settore della protezione dei beni culturali.

7

Sezione 3: Misure per la protezione dei beni culturali Art. 6 La protezione dei beni culturali comprende la loro tutela ai sensi dell'articolo 5 del Secondo Protocollo e il loro rispetto ai sensi dell'articolo 6 del Secondo Protocollo.

1

2 Le autorità competenti adottano tutte le misure di protezione civili di carattere materiale od organizzativo atte a prevenire o attenuare gli effetti dannosi di un conflitto armato, una catastrofe o una situazione d'emergenza sui beni culturali.

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Sezione 4: Categorie di protezione Art. 7

Protezione speciale

Per un bene culturale d'importanza nazionale il Consiglio federale può, in collaborazione con il Cantone interessato, presentare all'UNESCO una domanda per l'ottenimento della protezione speciale secondo gli articoli 8­11 della Convenzione.

1

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), propone al Consiglio federale la presentazione della domanda.

2

Art. 8

Protezione rafforzata

Per un bene culturale d'importanza nazionale il Consiglio federale può, in collaborazione con il Cantone interessato, presentare all'UNESCO una domanda per l'ottenimento della protezione rafforzata secondo gli articoli 10­14 del Secondo Protocollo.

1

Il DDPS, d'intesa con il DFI, propone al Consiglio federale la presentazione della domanda.

2

Sezione 5: Contrassegno «scudo dei beni culturali» Art. 9

Contrassegno

Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in decusse, d'azzurro e di bianco (uno scudo composto di un quadrato azzurro con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).

1

Il Consiglio federale stabilisce le direttive tecniche per la realizzazione dello scudo.

2

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Art. 10 1

Uso del contrassegno

I beni culturali d'importanza nazionale sono contrassegnati con un singolo scudo.

I beni culturali posti sotto protezione speciale sono contrassegnati con lo scudo ripetuto tre volte.

2

I beni culturali posti sotto protezione rafforzata sono contrassegnati con almeno uno scudo.

3

4

Per il resto l'uso del contrassegno è retto dall'articolo 17 della Convenzione.

Art. 11

Apposizione del contrassegno

Gli scudi devono essere apposti per ordine del Consiglio federale in caso di chiamata in servizio dell'esercito o della protezione civile in vista di un conflitto armato.

1

2 I Cantoni possono apporre già in tempo di pace lo scudo ai beni culturali d'importanza nazionale ubicati sul loro territorio.

Sezione 6: Deposito protetto Art. 12 Quando beni culturali sono minacciati da conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza, la Confederazione può mettere a disposizione un deposito protetto ai sensi dell'articolo 2 lettera c, se la custodia a titolo fiduciario dei beni culturali si colloca sotto l'egida dell'UNESCO.

1

Il Consiglio federale può concludere al riguardo trattati internazionali. Essi disciplinano:

2

a.

le modalità e le condizioni per il trasporto dei beni culturali;

b.

la protezione, la custodia e la manutenzione dei beni culturali;

c.

l'accesso ai beni culturali;

d.

le modalità e le condizioni per l'esposizione e lo studio di beni culturali;

e.

la durata della custodia;

f.

le modalità e le condizioni per la restituzione dei beni culturali allo Stato di provenienza;

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g.

l'assunzione dei costi per il trasporto, l'assicurazione, la custodia e la manutenzione dei beni culturali;

h.

l'assicurazione dei beni culturali;

i.

la responsabilità per i beni culturali;

j.

il diritto applicabile;

k.

il foro competente.

Fintanto che i beni culturali si trovano in Svizzera, nessun diritto può essere fatto valere su di essi da terzi.

3

Sezione 7: Finanziamento Art. 13

Assunzione dei costi

La Confederazione si assume i costi: a.

per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 3 e 4;

b.

derivanti dalla sua cooperazione quale potenza protettrice, dalla partecipazione alla vigilanza internazionale sui trasporti di beni culturali e dall'adempimento dei compiti di controllo internazionale ai sensi della Convenzione;

c.

per la rimunerazione e le spese del commissario generale ai beni culturali, degli ispettori, dei periti e dei delegati delle potenze protettrici ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento d'esecuzione.

Art. 14

Sussidi per misure di protezione

La Confederazione, nel limite dei crediti stanziati, può versare sussidi pari al 20 per cento al massimo delle spese derivanti dall'allestimento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza secondo l'articolo 5 capoverso 3, sempreché queste misure s'avverino essenziali ai fini della conservazione del patrimonio culturale e risultino particolarmente onerose.

1

Non versa alcun sussidio per spese di manutenzione di qualsiasi natura né per quelle derivanti dall'aggiornamento di documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza.

2

Art. 15

Procedura

La Confederazione concede sussidi a condizione che il finanziamento della spesa restante sia garantito.

1

L'ammontare del sussidio è fissato tenendo conto dei presumibili vantaggi finanziari che potrebbero derivare dall'esecuzione delle misure di protezione.

2

3 Se riduce l'importo dei sussidi all'atto della loro assegnazione, rifiuta i sussidi o ne riduce l'importo al momento della revisione della liquidazione finale, l'UFPP è

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tenuto a motivare la sua decisione. Contro tale decisione può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla notifica.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la concessione, il rifiuto o la riduzione dei sussidi nonché le modalità di versamento.

4

Sezione 8: Disposizioni penali Art. 16

Abuso del contrassegno

Chiunque intenzionalmente e illecitamente usa il contrassegno o la denominazione «scudo dei beni culturali», o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi con essi, per ottenere la protezione del diritto pubblico internazionale o altro profitto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 17

Abuso del contrassegno per scopi commerciali

Chiunque intenzionalmente e illecitamente appone il contrassegno o la denominazione «scudo dei beni culturali», o altri contrassegni o denominazioni che possono essere confusi con essi, su insegne e carte commerciali, merci o loro imballaggi, oppure vende o mette in circolazione merce così contrassegnata, è punito con la multa.

1

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 5000 franchi.

Art. 18

Perturbamento dell'esecuzione delle misure di protezione

Chiunque impedisce o perturba l'esecuzione delle misure di protezione ordinate dall'UFPP, oppure illecitamente rimuove o rende irriconoscibili scudi dei beni culturali apposti per contrassegnare beni culturali protetti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Se il colpevole ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 19

Perseguimento penale in virtù di altre leggi

È fatto salvo il perseguimento penale in virtù di altre leggi.

Art. 20

Perseguimento penale

Il perseguimento e il giudizio di atti punibili incombono ai Cantoni.

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Sezione 9: Disposizioni finali Art. 21

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

2

Per il resto l'esecuzione compete ai Cantoni.

Art. 22

Abrogazione di un altro atto normativo

La legge federale del 6 ottobre 19667 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata.

Art. 23

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 4 ottobre 20028 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue: Art. 46 cpv. 5 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi che devono soddisfare le misure edili per la protezione dei beni culturali e i rifugi per beni culturali.

5

Art. 24

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7 8

RU 1968 981, 1991 857, 2007 5779, 2008 3437, 2011 5891 RS 520.1

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