13.402 Iniziativa parlamentare Indennità di percorso e di pernottamento Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 23 agosto 2013

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

L'Ufficio del Consiglio degli Stati vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

23 agosto 2013

In nome dell'Ufficio: Il presidente, Filippo Lombardi

2013-2351

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Il 3 febbraio 2012 la Delegazione amministrativa ha incaricato il Servizi del Parlamento di riesaminare il disciplinamento delle indennità di percorso e di pernottamento. L'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamentari (RS 171.211) ha il tenore seguente: «L'indennità di pernottamento è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita in un raggio di 25 chilometri (distanza con un mezzo di trasporto pubblico)». L'applicazione di questo articolo pone tuttavia un problema poiché non esiste un'esatta corrispondenza, a livello di trasporti pubblici, tra la distanza da percorrere e il tempo necessario: in questo modo, per una durata del tragitto praticamente equivalente, un deputato domiciliato a Ueberstorf (19 km da Berna / 23 min. di tragitto) non ha diritto a un'indennità di pernottamento, mentre un parlamentare domiciliato a Bienne (42 km da Berna / 27 min. di tragitto) può beneficiarne.

Il 31 agosto 2012, la Delegazione amministrativa ha dunque deciso di elaborare una variante che permetta di conferire l'indennità di pernottamento in base alla durata del tragitto. Una condizione posta dalla Delegazione amministrativa è che la soluzione non generi né sostanziali maggiori oneri né costi supplementari.

La Delegazione amministrativa ha chiesto all'Ufficio del Consiglio degli Stati di depositare un'iniziativa parlamentare e di presentare all'Assemblea federale una proposta di modifica dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. Il 15 febbraio 2013 l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha deciso di elaborare un'iniziativa commissionale, decisione che l'Ufficio del Consiglio nazionale ha approvato il 4 marzo 2013.

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Punti essenziali del progetto

Il progetto prevede di basare il diritto a un'indennità di pernottamento sul tempo necessario a un parlamentare per percorrere con i trasporti pubblici il tragitto tra il suo domicilio e Berna. Inoltre, la distanza minima è fissata a 10 chilometri in linea d'aria. La disposizione relativa all'indennità di percorso di cui all'articolo 6 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari non è interessata da questo cambiamento (salvo che per il metodo di calcolo).

Per facilitare il calcolo della durata del tragitto, il progetto prevede di basarsi sul primo collegamento verso Berna a partire dalle ore 7, più precisamente partendo dalla fermata servita dai trasporti pubblici (bus o tram) più vicina al domicilio del parlamentare fino alla stazione centrale di Berna. Il tragitto tra il domicilio del parlamentare e la fermata dei trasporti pubblici più vicina non viene preso in considerazione. Questa base di calcolo è parimenti applicata alle indennità di percorso.

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Attualmente, 16 parlamentari non hanno diritto a un'indennità di pernottamento.

Con il nuovo metodo di calcolo sarebbero 11 se il valore soglia per la durata del tragitto fosse fissato a 15 minuti, 21 se questo valore fosse di 30 minuti, 33 per un valore soglia di 45 minuti e 50 per un valore soglia di 60 minuti.

La Delegazione amministrativa propone un valore soglia di 30 minuti.

I parlamentari la cui durata del tragitto effettuata con i mezzi pubblici è inferiore ai 30 minuti, avranno ora la possibilità di dichiarare i pernottamenti necessari (ad es. in occasione di sedute extra muros) e di ricevere un'indennità di pernottamento forfettaria.

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Commenti alle singole disposizioni

3.1

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Art. 3 cpv. 2 L'indennità di pernottamento sarà d'ora in poi calcolata in funzione della durata del tragitto. La Delegazione amministrativa propone un valore soglia di 30 minuti. La distanza minima è inoltre fissata a dieci chilometri in linea d'aria. I parlamentari che in base al nuovo disciplinamento non avranno più diritto a un'indennità potranno dichiarare i costi di pernottamento sostenuti nell'ambito della loro attività parlamentare e riceveranno un'indennità di pernottamento calcolata sulla base della tariffa in vigore. Per ridurre quanto più possibile l'onere amministrativo che questo nuovo disciplinamento potrebbe generare, i parlamentari non saranno tenuti a presentare alcun giustificativo. Le richieste di rimborso potrebbero ad esempio essere avanzate sia per sedute extra muros sia per sedute tenute a Berna che richiedono una presenza del parlamentare in orari eccezionalmente mattutini o tardi la sera.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La presente modifica non ha sostanziali ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale.

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Basi legali

L'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari e la modifica proposta nell'ambito del presente rapporto si fondano sull'articolo 14 della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari (LI; RS 171.21).

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