Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Proroga e modifica del 26 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 2 agosto 2010, del 22 marzo 2011, del 25 ottobre 2011 e del 6 febbraio 20121 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate è prorogata sino al 31 dicembre 2014.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 6 Art. 1
Adeguamenti salariali
Art. 2
Salari minimi (conformemente all'art. 24 CCL)
Art. 4
Indennità per lavoro fuori sede (art. 29 CCL)
invariato Art. 5
Utilizzo di un veicolo privato (art. 30 CCL)
invariato
1 2
FF 2010 4713, 2011 3257 7669, 2012 1245 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2013-0340
1943
Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. DCF
III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2014.
26 febbraio 2013
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1944