Decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») del 20 giugno 2013
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 81a
Trasporti pubblici
La Confederazione e i Cantoni provvedono a un'offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d'acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia.
1
I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.
2
Art. 85 cpv. 2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.
2
Art. 87a
Infrastruttura ferroviaria
La Confederazione assume l'onere maggiore del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.
1
L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:
2
1 2
a.
al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all'articolo 85;
b.
il prodotto dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3bis;
RS 101 FF 2012 1283
2011-2609
4003
Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF
c.
il 2 per cento delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;
d.
2300 milioni di franchi all'anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.
I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.
3
4
La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.
Art. 130 cpv. 3bis 3bis Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.
Art. 196 n. 3 cpv. 2 e 3, nonché n. 14 cpv. 4 e 5 3. Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e in seguito per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l'articolo 87a capoverso 2 il Consiglio federale può utilizzare il 9 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all'articolo 86 capoversi 1 e 4, ma al massimo 310 milioni di franchi all'anno. La legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.
2
Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2.
3
14. Disposizione transitoria dell'art. 130 (Imposta sul valore aggiunto) Per garantire il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l'articolo 25 della legge del 12 giugno 20093 sull'IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l'aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030.
4
Il provento dell'aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all'articolo 87a.
5
3
RS 641.20
4004
Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF
II Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Sempre che non sia ritirata l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici», il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.
1
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2013
Consiglio nazionale, 20 giugno 2013
Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab
La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
4005
Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF
4006