Decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici») del 20 giugno 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 81a

Trasporti pubblici

La Confederazione e i Cantoni provvedono a un'offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d'acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia.

1

I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.

2

Art. 85 cpv. 2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.

2

Art. 87a

Infrastruttura ferroviaria

La Confederazione assume l'onere maggiore del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

1

L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

2

1 2

a.

al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all'articolo 85;

b.

il prodotto dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3bis;

RS 101 FF 2012 1283

2011-2609

4003

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF

c.

il 2 per cento delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;

d.

2300 milioni di franchi all'anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.

3

4

La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.

Art. 130 cpv. 3bis 3bis Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 e 3, nonché n. 14 cpv. 4 e 5 3. Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e in seguito per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l'articolo 87a capoverso 2 il Consiglio federale può utilizzare il 9 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all'articolo 86 capoversi 1 e 4, ma al massimo 310 milioni di franchi all'anno. La legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

2

Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2.

3

14. Disposizione transitoria dell'art. 130 (Imposta sul valore aggiunto) Per garantire il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l'articolo 25 della legge del 12 giugno 20093 sull'IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l'aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030.

4

Il provento dell'aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all'articolo 87a.

5

3

RS 641.20

4004

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF

II Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Sempre che non sia ritirata l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici», il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

1

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2013

Consiglio nazionale, 20 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

4005

Finanziamento e ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF

4006