Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Proroga e modifica del 26 novembre 2013 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, dell'8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 29 settembre 2005, del 19 dicembre 2005, del 1° maggio 2007, del 13 agosto 2007, del 17 dicembre 2007, dell'11 dicembre 2008, dell'11 dicembre 2009 e del 12 giugno 20131 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art.10

Salari minimi

Art. 11

Salario minimo per praticanti

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2014 con effetto sino al 31 dicembre 2017.

26 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 1998 4400, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040, 2005 131 5107 6681, 2007 3109 5565 7827, 2008 7947, 2009 7727, 2013 3981 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2013-2984

8339

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

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