Decreto federale Disegno concernente il finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 20142020 del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visto l'articolo 22 capoverso 6 della legge dell'8 ottobre 19993 sull'aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20134, decreta: Art. 1 Per il finanziamento della partecipazione svizzera al programma di formazione dell'UE per il periodo 20142020 viene accordato un credito complessivo di 305,5 milioni di franchi.
1
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Il credito complessivo si compone dei seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
contributo obbligatorio per la partecipazione a «Erasmus per tutti»
185,2
b.
contributo per la gestione dell'agenzia nazionale
35,7
c.
contributo per le misure di accompagnamento nazionali
44,6
d.
riserva per maggiori contributi ai sensi della lettera a dovuti a oscillazioni del tasso di cambio e aumenti di bilancio dell'UE
40,0
Totale
305,5
3 Il Consiglio federale può disporre trasferimenti di fondi tra il credito d'impegno per il contributo obbligatorio per la partecipazione a «Erasmus per tutti» e il credito d'impegno per le misure di accompagnamento nazionali.
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RS 101 RS 414.51 RS 414.20 FF 2013 1763
2012-3181
1799
Finanziamento della partecipazione svizzera al programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 20142020. DF
Art. 2 Qualora le disposizioni dell'accordo tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea in vista della partecipazione svizzera a «Erasmus per tutti» siano applicate dopo il 1° gennaio 2014, i crediti d'impegno possono essere utilizzati per la partecipazione a singoli progetti fino all'applicabilità dell'accordo.
Art. 3 I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2021.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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