Legge federale sulla riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa
Progetto
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 6 settembre 20132; visto il parere del Consiglio federale del ...3, decreta: Art. 1
Scopo
La presente legge intende rendere giustizia alle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.
Art. 2
Campo d'applicazione
La presente legge si applica alle persone internate in un istituto sulla base di una decisione amministrativa emanata da un'autorità cantonale o comunale in applicazione delle disposizioni del diritto pubblico cantonale o del Codice civile in vigore in Svizzera prima del 1° gennaio 1981.
Art. 3
Riconoscimento del torto inflitto
Nell'ottica odierna numerosi internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa prima del 1° gennaio 1981 sono da ritenersi:
1
a.
disposti a torto, oppure
b.
attuati con modalità tali da costituire un torto.
Un torto si ritiene inflitto alle persone il cui internamento amministrativo è stato disposto senza rispettare i requisiti fondamentali in vigore dal 1° gennaio 1981, segnatamente alle persone collocate in un penitenziario senza l'emanazione di una sentenza penale.
2
Art. 4
Esclusione di pretese finanziarie
Il riconoscimento del torto in virtù della presente legge non dà diritto a risarcimento del danno, a indennità a titolo di riparazione morale o ad altre prestazioni finanziarie.
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RS 101 FF 2013 7427 Sarà pubblicato nel FF successivamente.
2013-2334
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Riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. LF
Art. 5
Rielaborazione scientifica degli eventi
Il Consiglio federale provvede alla rielaborazione scientifica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa tenendo conto di altre misure coercitive a scopo assistenziale o di altre forme di affidamento al di fuori del contesto familiare.
1
2
A tal fine, incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.
I risultati delle indagini sono pubblicati. Per la pubblicazione, i dati personali sono anonimizzati.
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Minoranza (Schwander, Brand, Egloff, Nidegger, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Stamm) Art. 5
Rielaborazione storica degli eventi
Il Consiglio federale provvede alla rielaborazione storica degli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa. A tal fine, incarica una commissione d'esperti indipendente e interdisciplinare.
1
2 I risultati delle indagini sono pubblicati. Per la pubblicazione, i dati personali sono anonimizzati.
Art. 6
Archiviazione
Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni provvedono a conservare gli atti riguardanti gli internamenti disposti sulla base di una decisione amministrativa.
1
Dette autorità non possono servirsi di tali atti per emanare decisioni a danno delle persone interessate.
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3
Il termine di protezione degli atti è di ottanta anni.
Art. 7
Diritto di consultazione degli atti
Hanno diritto di accedere in modo semplice e gratuito agli atti che le riguardano le persone che sono state internate sulla base di una decisione amministrativa e, dopo la loro morte, i rispettivi familiari.
1
Le persone che si occupano della rielaborazione scientifica degli eventi hanno il diritto di consultare gli atti, sempreché l'adempimento del mandato lo richieda.
2
Art. 8
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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