Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014

Disegno

(LPCon 2014) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20121, decreta: I Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 6 ottobre 19662 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato Art. 24 Abrogato

2. Legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali Art. 4

Mandati di risparmio

Rispetto al piano finanziario del 22 agosto 2012 e a successivi decreti finanziari pluriennali, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:

1

2014

2015

2016

60,3 38,5 6,3

60,3 38,5 6,3

in milioni di franchi

1. Misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale 2. Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo 3. Ottimizzazioni della rete esterna

1 2 3

60,3 38,5 6,3

FF 2013 727 RS 520.3 RS 611.010

2012-2723

825

Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. LF

2014

2015

2016

142,0 5,8

136,5 7,4

132,5 7,4

2,0 74,0 4,6 7,3 23,0 56,7 10,0

2,0 13,0 4,6 7,7 24,0 56,7 10,0

2,0 13,0 4,6 7,7 24,0 56,7 10,0

95,0

95,0

95,0

20,0 18,5 2,9

40,0 18,5 2,9

40,0 18,5 2,9

in milioni di franchi

4. Riduzione del tasso d'interesse applicabile al debito dell'AI presso l'AVS 5. Misure nel settore della migrazione 6. Ottimizzazione dei sussidi d'esercizio a istituti d'educazione 7. Misure nel settore dell'esercito 8. Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti 9. Riduzioni nelle università 10. Riduzioni nel settore dei PF 11. Misure nell'agricoltura 12. Riduzioni nel settore dei prestiti ipotecari 13. Definizione delle misure prioritarie nel settore delle strade nazionali 14. Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell'efficienza nel settore del traffico ferroviario 15. Misure nel settore dell'ambiente 16. Misure del DATEC nel settore dei trasferimenti

Il Consiglio federale può, nell'elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l'obiettivo di risparmio annuale.

2

Il limite di spesa per l'esercito negli anni 2014­2017 ammonta a 18,756 miliardi di franchi.

3

Il Consiglio federale può prevedere una diversa ripartizione tra i risparmi di cui al capoverso 1 numero 7, purché non venga superato il limite di spesa di cui al capoverso 3.

4

È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d'investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

5

Art. 4a Abrogato

826

Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. LF

3. Legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi Art. 5

Riesame permanente

Il Consiglio federale e l'Amministrazione riesaminano permanentemente la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo.

1

Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sul risultato del riesame, in particolare:

2

a.

nell'ambito di messaggi con cui chiede: 1. l'adozione di decisioni finanziarie pluriennali (crediti d'impegno o limiti di spesa), 2. la modifica delle disposizioni esistenti in materia di sussidi;

b.

nel messaggio concernente il consuntivo.

Se necessario, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale la modifica o l'abrogazione di disposizioni legislative e provvede agli adeguamenti necessari delle proprie ordinanze.

3

4. Legge federale del 15 giugno 20125 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale Art. 21 cpv. 4 Sono contabilizzati su conti di bilancio, al di fuori del conto economico della Confederazione:

4

a.

i trasferimenti all'AFC da parte degli agenti pagatori svizzeri e della società veicolo, purché non si tratti di provvigioni di riscossione (art. 11) o di interessi di mora (art. 24);

b.

il trasferimento effettuato dall'AFC alle autorità competenti degli Stati partner.

5. Legge federale del 20 dicembre 19576 sulle ferrovie Art. 52

Gestione razionale

Le imprese ferroviarie aderiscono ad associazioni professionali e organizzazioni di categoria adatte a rafforzare la propria posizione sul mercato.

1

La Confederazione può obbligare le imprese ferroviarie a svolgere congiuntamente importanti gare d'appalto.

2

4 5 6

RS 616.1 RS 672.4 RS 742.101

827

Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. LF

La Confederazione, sentiti i Cantoni, può ridurre l'indennità fatta valere da una simile impresa durante la procedura di commessa se la sua gestione non è razionale.

3

6. Legge del 17 dicembre 20107 sulle poste Art. 16 cpv. 47 Abrogati

7. Legge del 29 aprile 19988 sull'agricoltura Art. 86a cpv. 3 3

Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al massimo sino alla fine del 2016.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7 8

828

RS 783.0 RS 910.1