Decisione relativa alla pianificazione della medicina altamente specializzata (MAS) nel settore dell'oncologia pediatrica: trattamento dei sarcomi dei tessuti molli e dei tumori ossei maligni

L'organo decisionale istituito in base all'Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (Organo decisionale MAS), presa visione dell'istanza dell'organo specialistico, ha deliberato in occasione della riunione del 4 luglio 2013, visto l'articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e l'articolo 3 capoversi 3, 4 e 5 dell'Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (AIMAS), quanto segue: 1. Assegnazione Il trattamento in regime di ricovero di sarcomi dei tessuti molli e dei tumori ossei maligni delle estremità (braccia, gambe) è assegnato ai seguenti ospedali: ­

Ospedale pediatrico universitario di Basilea Città e Campagna (UKBB),

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Ospedale universitario di Losanna (CHUV) (Hôpital des Enfants),

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Ospedale pediatrico di Zurigo (in collaborazione con la clinica universitaria di Balgrist).

La cura in regime di ricovero di sarcomi dei tessuti molli e di tumori ossei maligni del tronco (bacino, addome e torace) di bambini e adolescenti è assegnata ai seguenti ospedali: ­

Inselspital (ospedale pediatrico),

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Ospedale universitario di Losanna (CHUV) (Hôpital des Enfants),

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Ospedale pediatrico di Zurigo (in collaborazione con la clinica universitaria di Balgrist).

Osservazione: I tre ospedali suddetti stabiliscono la strategia di trattamento in collaborazione con la stazione SPOG assegnata di volta in volta e si fanno carico del disease management e degli interventi chirurgici. Nell'ottica di un'assistenza vicina al domicilio e di shared care è possibile trasferire a un altro fornitore di prestazioni (stazione SPOG) singoli elementi della terapia di cura pre- e post-ospedaliera (in particolare elementi della terapia antitumorale medicamentosa) dei bambini e degli adolescenti malati, nell'ambito del collegamento regionale tra le stazioni SPOG.

2. Obblighi Nell'erogazione della prestazione gli ospedali suddetti devono adempiere ai seguenti obblighi: (1) Rispetto delle precondizioni necessarie per l'attuazione di questi trattamenti sui bambini, in conformità alla proposta in merito ai requisiti avanzata del Gruppo d'Oncologia Pediatrica Svizzera (SPOG) (vedi appendice I nella 5824

2013-2050

decisione relativa all'oncologia pediatrica, pubblicata nel Foglio federale del 10 settembre 2013). I tre ospedali suddetti devono, con il supporto dello SPOG, presentare i requisiti definitivi entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione.

(2) L'associazione Berna-Basilea-Lucerna («Svizzera Centrale») deve presentare all'Organo decisionale una soluzione contrattuale, che disciplini in che modo l'ospedale con il mandato di prestazione MAS coinvolge gli operatori degli altri ospedali membri dell'associazione.

(3) Registrazione completa e uniforme di tutti i pazienti curati in Svizzera nel Registro Svizzero dei tumori pediatrici. Il registro deve essere ampliato in modo da permettere una registrazione uniforme, standardizzata e strutturata di indicatori relativi alla qualità del processo e del risultato. Il contenuto e la forma del Registro devono poter essere utilizzati come base per un'assistenza clinica coordinata a livello nazionale e per un'attività di ricerca, e consentire anche un «benchmarking» e confronti tra i centri. I tre ospedali suddetti sono incaricati, con il supporto dello SPOG, di sottoporre all'Organo specialistico MAS una proposta riguardo al dataset minimo da rilevare nell'ambito del Registro, nonché riguardo alla forma e alla strutturazione del Registro.

(4) Partecipazione a un programma riconosciuto finalizzato all'aggiornamento e alla formazione continua, e a progetti di ricerca clinica.

(5) Rapporto annuale sulle attività svolte. Detto rapporto deve contemplare la pubblicazione dei numeri dei casi relativi, le attività di ricerca e insegnamento, nonché i dati rilevati nell'ambito del Registro concernenti la qualità del processo e del risultato.

3. Termini La presente decisione di assegnazione scade il 31 dicembre 2015.

4. Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore in data 1° gennaio 2014.

5. Motivazione (1) In Svizzera il numero di casi è troppo esiguo da giustificare il trattamento di sarcomi dei tessuti molli e di tumori ossei maligni presso ognuno dei nove centri di oncologia pediatrica, o in parte anche esternamente a essi. A causa della complessità della collaborazione terapeutica interdisciplinare, la cura di bambini affetti da sarcomi dei tessuti molli e tumori ossei maligni deve avvenire soltanto nelle relative strutture di competenza,
che dispongono dell'infrastruttura e dell'esperienza necessarie (numeri di casi).

(2) Per promuovere la creazione di centri di competenza regionali, l'Organo decisionale MAS ha deciso, in una prima fase, di concentrare le prestazioni in quattro centri: il CHUV di Losanna come centro della regione Romandia, l'ospedale pediatrico di Zurigo come centro per la Svizzera nord-orientale nonché l'Inselspital/Ospedale pediatrico universitario di Basilea Città e Campagna come centro dell'associazione Berna-Basilea-Lucerna («Svizzera Centrale»).

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(3) Per i sarcomi dei tessuti molli e i tumori ossei si tiene conto della priorità assegnata allo UKBB (cfr. centro per i tumori ossei e dei tessuti molli dell'Università di Basilea, KWUB). In presenza di tumori ossei delle estremità (gambe, braccia) la determinazione della terapia è di particolare importanza, poiché ciò può comportare l'amputazione degli arti. Questa circostanza viene considerata nell'ambito della discussione presso il KWUB del caso interessato. Per i sarcomi che non interessano le estremità, ovvero che si manifestano nel tronco e nelle vicinanze di grandi vasi o del cuore, la presenza di una chirurgia cardiaca pediatrica rappresenta un vantaggio.

(4) Tra gli attuali fornitori di prestazioni, l'Organo decisionale MAS si pronuncia a favore dei quattro suddetti ospedali. Nel raffronto a lungo termine, questi quattro ospedali dispongono del numero di casi più alto e soddisfano i requisiti in materia di personale e infrastruttura necessari per il trattamento dei pazienti interessati.

(5) Per il rimanente si rimanda al rapporto «Oncologia pediatrica» del 19 luglio 2013.

6. Indicazione dei rimedi giuridici Contro questa decisione è possibile fare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio federale (art. 90a cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione malattie in combinato disposto con l'art. 12 dell'Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata del 14 marzo 2008).

7. Comunicazione e pubblicazione Gli interessati possono richiedere il rapporto «Oncologia pediatrica» del 19 luglio 2013 presso la Segreteria di progetto MAS, Speichergasse 6, Casella postale 684, 3000 Berna 7.

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale.

10 settembre 2013

Per l'Organo decisionale MAS: La presidente, Heidi Hanselmann

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